16.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/43 |
DECISIONE (UE) 2017/265 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2017
che include il governo dei Territori del Nord-ovest del Canada come organismo riconosciuto nell'elenco di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
[notificata con il numero C(2017) 757]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (1), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le condizioni alle quali i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Il rispetto di tali condizioni deve essere attestato da un organismo riconosciuto nel momento in cui i prodotti derivati dalla foca sono immessi sul mercato. |
(2) |
L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 stabilisce i requisiti che gli enti devono soddisfare per essere inseriti in un elenco degli organismi riconosciuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009. |
(3) |
L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene deve essere accompagnata da un documento emesso da un organismo riconosciuto che certifichi che le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 sono state soddisfatte. |
(4) |
Il 22 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta del governo dei Territori del Nord-Ovest di essere autorizzato in qualità di organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1007/2009. La richiesta era corredata dai documenti giustificativi previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1850. |
(5) |
La Commissione ha svolto una valutazione sulla base delle prove documentali presentate al fine di determinare se il governo dei Territori del Nord-Ovest soddisfacesse le condizioni necessarie per essere un organismo riconosciuto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850. |
(6) |
La Commissione ha concluso che il governo dei Territori del Nord-Ovest soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 e che il governo dei Territori del Nord-Ovest dovrebbe figurare nell'elenco degli organismi riconosciuti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il governo dei Territori del Nord-Ovest è considerato un organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.
Articolo 2
Il contenuto della presente decisione è pubblicato senza indugio sul sito web della Commissione.
Articolo 3
La presente decisione è destinata al governo dei Territori del Nord-Ovest del Canada.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36).