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14.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/23 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/253 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2017
che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito un sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») sotto forma di una rete di costante comunicazione tra la Commissione e le autorità sanitarie degli Stati membri competenti per la prevenzione e il controllo di alcune categorie di malattie trasmissibili (la «rete di costante comunicazione»). Le procedure che disciplinano il funzionamento del SARR sono stabilite nella decisione 2000/57/CE della Commissione (3). |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ai sensi dell'articolo 8 di tale regolamento, il Centro sostiene e assiste la Commissione gestendo il SARR. In particolare, il Centro provvede alla gestione quotidiana e alla manutenzione dell'applicazione informatica del sistema di allarme rapido e di reazione (la «applicazione informatica del SARR»). |
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(3) |
La decisione n. 2119/98/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione n. 1082/2013/UE. La nuova decisione ha rilanciato il SARR. Essa ha inoltre ampliato l'ambito di lavoro della rete di costante comunicazione per comprendere altre tipologie di minacce biologiche e altre categorie di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, incluse le minacce di origine chimica, ambientale o ignota. Essa ha stabilito inoltre norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. |
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(4) |
In considerazione delle modifiche apportate al SARR, è opportuno rivedere e aggiornare le procedure che ne disciplinano il funzionamento. Al fine di garantire il corretto funzionamento e l'applicazione uniforme del SARR, è necessario stabilire procedure dettagliate per lo scambio di informazioni. Tali procedure dovrebbero evitare sovrapposizioni di attività o azioni contrastanti con le strutture e i meccanismi esistenti per il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. |
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(5) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1082/2013/UE, gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti preposte alla notifica degli allarmi e alla determinazione delle misure di risposta (autorità competenti per il SARR). Al fine di assicurare il coordinamento e la coerenza delle comunicazioni, è opportuno che gli Stati membri comunichino i dati di contatto delle autorità competenti per il SARR agli Stati membri e alla Commissione, nonché eventuali successive modifiche riguardanti le autorità competenti. |
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(6) |
L'efficacia del SARR dipende dalla tempestiva comunicazione e dallo scambio di informazioni appropriate in merito alla comparsa o allo sviluppo di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. È pertanto opportuno precisare scadenze ben definite per la notifica degli allarmi e la comunicazione delle informazioni. |
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(7) |
Al fine di evitare duplicazioni strutturali delle notifiche degli allarmi e azioni contraddittorie, dovrebbe essere consentito ad altri pertinenti sistemi di allarme rapido e di informazione istituiti in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del trattato Euratom di servirsi del SARR per trasmettere segnalazioni e informazioni su eventi che costituiscono o potrebbero costituire una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero. Una siffatta possibilità dovrebbe essere subordinata alla condizione che la connessione a partire da altri sistemi non comprometta la sicurezza del SARR e rispetti le norme applicabili in materia di protezione dei dati. Il SARR dovrebbe inoltre essere compatibile con il sistema dei campi di dati, flussi di lavoro e diritti di accesso di qualsiasi altro sistema di allarme e di informazione a cui sia connesso. L'applicazione informatica del SARR dovrebbe essere adattata al fine di consentire una siffatta interoperabilità con sistemi di allarme e di informazione differenti. |
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(8) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE, in caso di notifica di un allarme gli Stati membri si consultano tra loro in seno al comitato per la sicurezza sanitaria («CSS») allo scopo di coordinare le risposte nazionali e di fornire comunicazioni in merito al rischio e alla crisi. Al fine di facilitare il coordinamento di tali risposte e una comunicazione efficace, è opportuno specificare le procedure di coordinamento delle risposte da parte degli Stati membri, nonché le procedure per fornire efficacemente informazioni al pubblico e/o agli operatori sanitari. |
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(9) |
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(10) |
Nel contesto delle attività del SARR dovrebbero essere applicati la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e il regolamento (CE) n. 45/2001. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di cui all'articolo 18 della decisione n. 1082/2013/UE. |
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(12) |
È pertanto opportuno abrogare e sostituire la decisione 2000/57/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Autorità competenti per il SARR
1. La Commissione concede alle autorità competenti per il SARR, designate conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1082/2013/UE, l'accesso al sistema di allarme rapido e di reazione istituito a norma dell'articolo 8 della decisione n. 1082/2013/UE.
2. Gli Stati membri si assicurano che siano attivati efficaci canali di comunicazione tra le autorità competenti per il SARR e tutte le altre pertinenti autorità competenti soggette alla loro giurisdizione al fine di individuare immediatamente le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero che rispondono ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 1082/2013/UE.
Articolo 2
Notifiche degli allarmi nel quadro del SARR
1. Allorché constatino la comparsa o lo sviluppo di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE, uno Stato membro o la Commissione notificano l'allarme di cui al suddetto articolo senza indugio e in ogni caso non più tardi di 24 ore dal momento in cui sono venuti a conoscenza della minaccia.
2. Lo Stato membro o la Commissione possono informare il comitato per la sicurezza sanitaria («CSS») della notifica dell'allarme.
3. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'obbligo di notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 1082/2013/UE.
4. Il fatto che non siano disponibili tutte le informazioni pertinenti quali indicate all'articolo 9, paragrafo 3, di tale decisione non deve ritardare la notifica di un allarme.
5. La notifica di cui al paragrafo 1 precisa in quale modo sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE.
6. Allorché, successivamente a una notifica di allarme, desiderino comunicare ai fini del coordinamento le informazioni pertinenti disponibili di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 1082/2013/UE, uno Stato membro o la Commissione utilizzano la funzionalità ad hoc del SARR per trasmettere «osservazioni» in risposta al messaggio di notifica iniziale.
Articolo 3
Altri sistemi di allarme rapido e di informazione nell'Unione
1. Nella notifica di allarme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, viene specificato se il rischio individuato sia già stato notificato attraverso altri sistemi di allarme o di informazione a livello dell'Unione o istituiti a norma del trattato Euratom.
2. Nel caso in cui una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero sia comunicata tramite più di un sistema di allarme o di informazione dell'Unione, la Commissione indica attraverso il SARR il sistema principale per lo specifico tipo di scambio di informazioni.
3. Ai fini del presente articolo, gli altri sistemi di allarme e di informazione a livello dell'Unione o istituiti a norma del trattato Euratom includono i sistemi di cui all'allegato.
Articolo 4
Coordinamento delle risposte nazionali a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
1. Quando una richiesta di consultazione è presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 1082/2013/UE ai fini del coordinamento della risposta a una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, la Commissione procede alla consultazione, da svolgersi in seno al CSS entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta in funzione dell'urgenza connessa alla gravità di tale minaccia.
2. La Commissione informa della richiesta il CSS e mette a sua disposizione tutte le informazioni pertinenti alla minaccia in aggiunta a quelle già comunicate tramite il SARR.
3. Gli Stati membri trasmettono inoltre per iscritto ogni informazione disponibile pertinente alla minaccia, in aggiunta a quelle già comunicate tramite il SARR, comprese le misure di sanità pubblica, o di altra natura, che sono state adottate o di cui è prevista l'adozione.
4. Il CSS esamina tutte le informazioni disponibili concernenti la minaccia in questione, comprese notifiche di allarme, valutazioni dei rischi, e ogni altra informazione trasmessa dagli Stati membri o dalla Commissione tramite il SARR o il CSS, comprese le informazioni circa le misure di sanità pubblica adottate o di cui è prevista l'adozione. Detto esame viene completato tempestivamente.
5. Allorché valutano o adottano misure di sanità pubblica per contrastare gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, gli Stati membri tengono conto dei risultati dell'esame effettuato nel quadro della consultazione del CSS.
Articolo 5
Comunicazione in merito al rischio e alla crisi
1. Al ricevimento di una richiesta di consultazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1082/2013/UE, gli Stati membri si consultano tra loro in seno al CSS ed elaborano e propongono il contenuto e la forma delle comunicazioni in merito al rischio e alla crisi da fornire a cura degli Stati membri al pubblico e/o agli operatori sanitari. Gli Stati membri possono adattare le comunicazioni in funzione delle loro esigenze e delle circostanze.
2. Gli Stati membri che hanno già trasmesso comunicazioni in merito al rischio e alla crisi riguardo a una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero informano per iscritto il CSS e la Commissione circa il contenuto di tali comunicazioni.
Articolo 6
Dichiarazione di cessato allarme
Qualora cessino di sussistere le condizioni che hanno giustificato la sua notifica a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE, l'allarme è dichiarato cessato da parte dello Stato membro che lo ha notificato, o dalla Commissione nel caso in cui sia stata quest'ultima a notificarlo. Un allarme cessa soltanto dopo che tutti gli Stati membri interessati dall'allarme hanno convenuto sulla sua cessazione.
Articolo 7
Abrogazione della decisione 2000/57/CE
1. La decisione 2000/57/CE è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.
(2) Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).
(3) Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32).
(4) Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(6) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
ALLEGATO
Elenco non esaustivo di sistemi di allarme e di informazione a livello dell'Unione da collegare progressivamente con il SARR
Il presente allegato contiene un elenco di sistemi di allarme rapido e di informazione attualmente esistenti a livello dell'Unione o istituiti a norma del trattato Euratom, che potrebbero essere idonei a ricevere le segnalazioni e le informazioni su eventi che costituiscono o potrebbero costituire una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero:
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ADNS — il sistema di notifica delle malattie degli animali finalizzato a registrare e documentare la situazione di importanti malattie infettive degli animali; |
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ARGUS — il sistema di allerta intersettoriale della Commissione, ovvero un sistema di allarme rapido interno alla Commissione che consente a tutte le sue direzioni generali di scambiare informazioni fondamentali in caso di emergenza/crisi e di assicurare il coordinamento interno; |
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CECIS — il sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza, competente in materia di protezione civile e di inquinamento marino accidentale; |
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ECURIE — il sistema comunitario per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radiologica, finalizzato a notificare misure di tutela contro le conseguenze di un incidente nucleare o radiologico; |
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EMARS — il sistema di notifica di incidenti rilevanti, finalizzato ad agevolare lo scambio degli insegnamenti tratti da incidenti e da quasi incidenti con sostanze pericolose al fine di migliorare la prevenzione degli incidenti chimici e l'attenuazione delle potenziali conseguenze; |
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EUROPHYT — il sistema di notifica europeo di intercettazioni a fini fitosanitari, che si occupa delle intercettazioni effettuate per motivi fitosanitari di partite di piante e prodotti vegetali importati nell'Unione o oggetto di scambi all'interno dell'Unione; |
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RAB — il sistema di allerta rapida per il sangue e i suoi componenti, finalizzato allo scambio di informazioni allo scopo di prevenire o limitare incidenti transfrontalieri connessi a trasfusioni di sangue; |
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RAPEX — il sistema di informazione rapida sui prodotti non alimentari pericolosi, finalizzato allo scambio di informazioni sui prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori; |
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RASFF — il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, finalizzato alla notifica dei rischi per la salute umana posti da alimenti o mangimi; |
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RATC — il sistema di allarme rapido per i tessuti e le cellule, una piattaforma per lo scambio di informazioni e misure in merito a cellule o tessuti umani trasferiti all'estero per i pazienti; |
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Reitox — la rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze, finalizzata alla raccolta e alla divulgazione di informazioni sul fenomeno della droga in Europa. |