24.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2017

riguardante la concessione di licenze individuali per l’impiego del marchio «rete di riferimento europea» a tutti i coordinatori delle reti di riferimento europee

(2017/C 60/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione della Commissione del 19 settembre 2001 (PV1536) che conferisce ai direttori generali e ai capiservizio il potere di decidere sulla necessità di presentare domanda per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività o dai programmi di cui sono responsabili, sulla concessione delle relative licenze, l’acquisizione, la cessione o la rinuncia unilaterale o pattizia degli stessi, e ai direttori generali il relativo potere di esecuzione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) la Commissione è tenuta a sostenere il continuo sviluppo delle reti di riferimento europee (RRE) tra i prestatori di assistenza sanitaria altamente specializzata degli Stati membri.

(2)

L’articolo 7 della decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione (2) stabilisce che la Commissione autorizzi le reti e i loro membri all’impiego di un identificatore grafico unico («logo»).

(3)

Il logo «rete di riferimento europea» è stato registrato dalla Commissione come marchio figurativo (n. di registrazione 012252128) nel territorio dell’Unione europea.

(4)

L’Unione europea è la legittima proprietaria del marchio e intende concedere una licenza per il suo impiego a tutti i coordinatori delle reti di riferimento europee,

DECIDE:

Articolo 1

Tutti i coordinatori delle reti di riferimento europee approvate dal comitato di Stati membri per le RRE godono di un diritto non esclusivo, gratuito e soggetto a restrizioni all’impiego del marchio «rete di riferimento europea» (n. di registrazione 012252128) per iniziative legate ad attività delle reti di riferimento europee in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 12 della direttiva 2011/24/UE.

Articolo 2

Tutti i coordinatori delle reti di riferimento europee approvate dal comitato di Stati membri per le RRE sono autorizzati a concedere in sublicenza ai membri delle rispettive reti il diritto all’impiego del marchio per iniziative legate alle attività delle loro reti.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(2)  Decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l’istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all’istituzione e alla valutazione di tali reti (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 79).