4.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/197 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per quanto riguarda talune scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca

[notificata con il numero C(2017) 457]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare gli articoli 111 e 116,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 146 undecies;

considerando quanto segue:

(1)

I sistemi degli Stati membri di bandiera dovrebbero essere in grado di inviare messaggi relativi al sistema di controllo dei pescherecci e di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci sulla base della norma del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) in conformità all'articolo 146 septies del regolamento (UE) n. 404/2011.

(2)

L'articolo 146 quinquies del regolamento (UE) n. 404/2011 prevede che tutti i messaggi di trasmissione, compresi i dati del sistema di controllo dei pescherecci, siano trasmessi utilizzando la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca «strato di trasporto» che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione (3) fissa le scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca.

(4)

La realizzazione della rete dello strato di trasporto ha subito un ritardo di quattro mesi e gli Stati membri necessitano del tempo sufficiente per l'installazione e il collaudo.

(5)

Di conseguenza è auspicabile rimandare alcune scadenze stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per l'utilizzo di dette norme UN/CEFACT.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   A partire dal 1o febbraio 2017, il formato da utilizzare per la comunicazione di dati del sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 146 septies del regolamento (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel formato UN/Cefact P 1000-7: specifiche del campo «Posizione del peschereccio» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

2.   A partire dal 1o luglio 2018, i sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci, secondo quanto indicato all'articolo 146 septies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, utilizzando il formato modificato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.»

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione, dell'11 luglio 2016, che modifica i formati basati sulla norma UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca (GU L 188 del 13.7.2016, pag. 26).