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2.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/69 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/177 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2017
relativa alla conformità della proposta congiunta di realizzare il corridoio merci «Amber» all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2017) 141]
(I testi in lingua ungherese, polacca, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti per il trasporto ferroviario dell'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Slovenia hanno inviato alla Commissione una lettera d'intenti, pervenuta il 7 aprile 2016. La lettera conteneva la proposta riguardante la realizzazione del corridoio ferroviario per il trasporto merci «Amber» sul territorio di questi quattro Stati membri. |
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(2) |
La Commissione, dopo aver esaminato tale proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, ritiene che essa sia conforme a detto articolo per i motivi esposti di seguito. |
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(3) |
Nella proposta sono stati presi in considerazione i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento. Il corridoio merci proposto, che attraversa il territorio di più di tre Stati membri, facilita i collegamenti tra i porti marittimi sull'Adriatico nella Repubblica di Slovenia, i porti fluviali sul Danubio in Ungheria e la Repubblica slovacca; migliora i collegamenti con i principali terminali intermodali ferroviario-stradali negli Stati membri interessati e fornisce una via diretta per il trasporto merci a est delle Alpi; può favorire lo sviluppo del traffico ferroviario con la Serbia e potenzialmente di quello che attraversa il confine orientale dell'UE e il ponte continentale Europa-Asia. |
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(4) |
Inoltre, i risultati degli studi di mercato a sostegno del corridoio merci «Amber» indicano l'esistenza di una domanda di utilizzo della via proposta, compreso il percorso andata e ritorno tra il porto di Capodistria e l'entroterra attraverso l'Ungheria occidentale e tra le regioni orientali della Polonia, della Slovacchia e dell'Ungheria. Gli studi evidenziano un potenziale per il trasferimento modale e per un aumento del traffico lungo il corridoio. |
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(5) |
I gestori dell'infrastruttura interessati hanno espresso il loro pieno appoggio a tale nuovo corridoio merci e, come indicato nella lettera d'intenti, i richiedenti potenziali hanno espresso il loro interesse all'utilizzo. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La lettera d'intenti ricevuta il 7 aprile 2016, riguardante la realizzazione del corridoio merci «Amber», inviata alla Commissione dai ministeri competenti per il trasporto ferroviario dell'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Slovenia e che propone il percorso Capodistria — Lubiana –/Zalaszentivan — Sopron/Csorna –/(confine ungaro-serbo) — Kelebia — Budapest –/– Komárom — Leopoldov/Rajka — Bratislava — Žilina — Katowice/Cracovia — Varsavia/Łuków — Terespol — (confine polacco-bielorusso) quale tracciato principale per il corridoio merci «Amber» è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.
Articolo 2
L'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione