11.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/2


DECISIONE (UE) 2017/43 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in relazione all'aggiornamento degli allegati da XXI-A a XXI-P sul ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte (1), e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), dispone l'applicazione provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.

(2)

L'articolo 1 della decisione 2014/668/UE del Consiglio (2) specifica le disposizioni dell'accordo da applicare in via provvisoria, comprese le disposizioni sugli appalti pubblici e l'allegato XXI dell'accordo. L'applicazione provvisoria di tali disposizioni ha efficacia dal 1o gennaio 2016.

(3)

L'articolo 153 dell'accordo stabilisce che l'Ucraina fa in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XXI dell'accordo.

(4)

Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XXI dell'accordo sono stati modificati o abrogati in seguito alla sigla dell'accordo in data 30 marzo 2012.

(5)

L'articolo 149 dell'accordo dispone che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXI-P dell'accordo debbano essere rivedute periodicamente, a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

(6)

È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione con la modifica di alcune scadenze.

(7)

È pertanto necessario aggiornare l'allegato XXI per tener conto dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato e rivedere le soglie di valore per gli appalti pubblici stabilite nell'allegato XXI-P dell'accordo.

(8)

L'articolo 149 dell'accordo dispone che la revisione delle soglie stabilite nell'allegato XXI-P dell'accordo sia adottata con una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

(9)

L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(10)

L'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione (3) delega al comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo relativi agli scambi, compreso l'allegato XXI relativo al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti pubblici).

(11)

È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo che deve essere adottata dal comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

(12)

L'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo dispone che l'Ucraina presenti al comitato di associazione nella formazione «Commercio» una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo e lo sviluppo di capacità istituzionali. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXI-A dell'accordo.

(13)

L'articolo 152, paragrafo 3, specifica che è necessario un parere favorevole del comitato di associazione nella formazione «Commercio» affinché la tabella di marcia dettagliata diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione della legislazione sugli appalti pubblici.

(14)

È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in relazione a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata che deve essere adottata dal comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'articolo 465 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 2

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'articolo 465 dell'accordo, in relazione al parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata si basa sul progetto di decisione di tale comitato di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Le decisioni del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la loro adozione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

(3)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/980] (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).


PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del …

che aggiorna l'allegato XXI dell'accordo di associazione ed esprime un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata in materia di appalti pubblici

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), in particolare gli articoli 149, 153 e 463,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 486 dell'accordo, alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni sugli appalti pubblici, sono applicate in via provvisoria dal 1o gennaio 2016.

(2)

L'articolo 149 dell'accordo dispone che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXI-P debbano essere rivedute periodicamente a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore dell'accordo e che tale revisione sia adottata con una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», come previsto all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo.

(3)

L'articolo 153 dell'accordo stabilisce che l'Ucraina deve fare in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XXI dell'accordo.

(4)

Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XXI dell'accordo sono stati oggetto di rifusione o abrogati e sostituiti da un nuovo atto dell'Unione in seguito alla sigla dell'accordo in data 30 marzo 2012. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato all'Ucraina i seguenti atti:

a)

la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

b)

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

c)

la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Le direttive sopra menzionate hanno modificato le soglie di valore per gli appalti pubblici indicate nell'allegato XXI-P, che sono state successivamente modificate rispettivamente dai regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/2170 (5), (UE) 2015/2171 (6) e (UE) 2015/2172 (7).

(6)

L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(7)

È necessario aggiornare l'allegato XXI dell'accordo per tener conto delle modifiche apportate all'acquis dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente agli articoli 149, 153 e 463 dell'accordo.

(8)

Il nuovo acquis dell'Unione in materia di appalti pubblici presenta una nuova struttura. È opportuno che tale nuova struttura sia rispecchiata nell'allegato XXI. Per motivi di chiarezza, l'allegato XXI dovrebbe essere interamente aggiornato e sostituito con l'allegato riportato nell'appendice della presente decisione. È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione.

(9)

L'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo specifica che il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

(10)

Con la decisione n. 3/2014 (8) il Consiglio di associazione UE-Ucraina ha conferito al comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati relativi agli scambi.

(11)

L'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo dispone che l'Ucraina presenti al comitato di associazione nella formazione «Commercio» una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione.

(12)

L'articolo 152, paragrafo 3, specifica che un parere favorevole del comitato di associazione nella formazione «Commercio» è necessario affinché la tabella di marcia dettagliata diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione della legislazione sugli appalti pubblici.

(13)

È opportuno pertanto che il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adotti una decisione con un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dalla versione aggiornata dell'allegato che è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

Riguardo alla tabella di marcia dettagliata approvata con ordinanza (n. 175-p) del Consiglio dei ministri dell'Ucraina del 24 febbraio 2016, adottata dal governo ucraino il 24 febbraio 2016, si esprime un parere favorevole.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(4)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 5).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 7).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2015/2172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 9).

(8)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/980] (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).

ALLEGATO XXI-A DEL CAPO 8

CALENDARIO INDICATIVO PER LA RIFORMA ISTITUZIONALE, IL RAVVICINAMENTO NORMATIVO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase

 

Calendario indicativo

Accesso al mercato concesso all'UE dall'Ucraina

Accesso al mercato concesso all'Ucraina dall'UE

 

1.

Attuazione dell'articolo 150, paragrafo 2, e dell'articolo 151 del presente accordo

Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 152 del presente accordo

6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per le autorità governative centrali

Forniture per le autorità governative centrali

 

2.

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE

3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Allegati XXI-B e XXI-C

3.

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE

4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori

Allegati XXI-D e XXI-E

4.

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE

6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Allegati XXI-F, XXI-G e XXI-H

5.

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE

8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Contratti di servizi e lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Contratti di servizi e lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Allegati XXI-I e XXI-J

ALLEGATO XXI-B DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici

(Fase 2)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23), 24)

Articolo 3

Appalti misti

Sezione 2

Soglie

Articolo 4

Importi delle soglie

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Sezione 3

Esclusioni

Articolo 7

Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

Articolo 8

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 9

Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 11

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 12

Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico

Sezione 4

Situazioni specifiche

Sottosezione 1:

Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 13

Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 14

Servizi di ricerca e sviluppo

Sottosezione 2:

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 15

Difesa e sicurezza

Articolo 16

Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 17

Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 18

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 19

Operatori economici

Articolo 21

Riservatezza

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi 2-6

Articolo 23

Nomenclature

Articolo 24

Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima variante dei paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 27

Procedura aperta

Articolo 28

Procedura ristretta

Articolo 29

Procedura competitiva con negoziazione

Articolo 32

Uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 40

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 41

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 42

Specifiche tecniche

Articolo 43

Etichettature

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2

Articolo 45

Varianti

Articolo 46

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 47

Fissazione di termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 48

Avvisi di preinformazione

Articolo 49

Bandi di gara

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma

Articolo 53

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 54

Inviti ai candidati

Articolo 55

Informazione dei candidati e degli offerenti

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 56

Principi generali

Sottosezione 1:

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 57

Motivi di esclusione

Articolo 58

Criteri di selezione

Articolo 59

Documento di gara unico europeo: paragrafo 1 mutatis mutandis, paragrafo 4

Articolo 60

Mezzi di prova

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Articolo 63

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Sottosezione 2:

Riduzione del numero di candidati, offerte e soluzioni

Articolo 65

Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

Articolo 66

Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3:

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 67

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV

Esecuzione del contratto

Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 71

Subappalto

Articolo 72

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 73

Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 75

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 76

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

ALLEGATO II

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA a)

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b), PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

ALLEGATO IV

REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI

Parte A:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE

Parte B:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 48)

Parte C:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI DI GARA (di cui all'articolo 49)

Parte D:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 50)

Parte G:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)

Parte H:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

Parte I:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

Parte J:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)

ALLEGATO VII

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

ALLEGATO IX

CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 54

ALLEGATO X

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2

ALLEGATO XII

MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE

ALLEGATO XIV

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74

ALLEGATO XXI-C DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (direttiva 89/665/CEE)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (direttiva 2007/66/CE) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE)

(Fase 2)

Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera b)

paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

ALLEGATO XXI-D DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

(Fase 3)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4)

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3

Articolo 5

Appalti misti che riguardano la stessa attività

Articolo 6

Appalti che riguardano più attività

CAPO II

Attività

Articolo 7

Disposizioni comuni

Articolo 8

Gas ed energia termica

Articolo 9

Elettricità

Articolo 10

Acqua

Articolo 11

Servizi di trasporto

Articolo 12

Porti e aeroporti

Articolo 13

Servizi postali

Articolo 14

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 15

Importi delle soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 2:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1

Articolo 20

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 21

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 22

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 23

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2:

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 24

Difesa e sicurezza

Articolo 25

Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 26

Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 27

Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28

Contratti tra amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 29

Appalti aggiudicati a un'impresa collegata

Articolo 30

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

Articolo 32

Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO IV

Principi generali

Articolo 36

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 37

Operatori economici

Articolo 39

Riservatezza

Articolo 40

Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 41

Nomenclature

Articolo 42

Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 45

Procedura aperta

Articolo 46

Procedura ristretta

Articolo 47

Procedura negoziata con previa indizione di gara

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 58

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 59

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 60

Specifiche tecniche

Articolo 61

Etichettature

Articolo 62

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 64

Varianti

Articolo 65

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 66

Fissazione di termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67

Avvisi periodici indicativi

Articolo 68

Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 69

Bandi di gara

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, paragrafo 5, primo comma

Articolo 73

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 74

Inviti ai candidati

Articolo 75

Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 76

Principi generali

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 78

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2

Articolo 80

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Sottosezione 2:

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 82

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 84

Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV

Esecuzione dell'appalto

Articolo 87

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 88

Subappalto

Articolo 89

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 90

Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 92

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 93

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

ALLEGATO I

Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)

ALLEGATO V

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi

ALLEGATO VI A

Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)

ALLEGATO VI B

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)

ALLEGATO VIII

Definizione di talune specifiche tecniche

ALLEGATO IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

ALLEGATO X

Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)

ALLEGATO XI

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)

ALLEGATO XII

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)

ALLEGATO XIII

Contenuto dell'invito a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74

ALLEGATO XIV

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale, di cui all'articolo 36, paragrafo 2

ALLEGATO XVI

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)

ALLEGATO XVII

Servizi di cui all'articolo 91

ALLEGATO XVIII

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)

ALLEGATO XXI-E DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (direttiva 92/13/CEE)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 3)

Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafi 1, lettera b), 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

ALLEGATO XXI-F DEL CAPO 8

I.   ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16)

Articolo 20

Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 37

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 64

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Articolo 77

Appalti riservati per determinati servizi
II.   ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione IV

Situazioni specifiche

Articolo 24

Concessioni riservate

ALLEGATO XXI-G DEL CAPO 8

I.   ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(Fase 4)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni (paragrafo 1, punto 21)

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda variante del paragrafo 4

Articolo 30

Dialogo competitivo

Articolo 31

Partenariati per l'innovazione

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 33

Accordi quadro

Articolo 34

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 35

Aste elettroniche

Articolo 36

Cataloghi elettronici

Articolo 38

Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 78

Ambito di applicazione

Articolo 79

Bandi e avvisi

Articolo 80

Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81

Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82

Decisioni della commissione giudicatrice

ALLEGATI

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI

Parte E:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)

Parte F:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 35, PARAGRAFO 4)
II.   ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(Fase 4)

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 2

Principio di libera organizzazione dei servizi e delle attività di competenza della pubblica amministrazione

Articolo 3

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Articolo 4

Libertà di definire servizi di interesse economico generale

Articolo 5

Definizioni

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4

Articolo 7

Enti aggiudicatori

Articolo 8

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Sezione II

Esclusioni

Articolo 10

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

Articolo 11

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 12

Esclusioni specifiche nel settore idrico

Articolo 13

Concessioni aggiudicate a un'impresa affiliata

Articolo 14

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Articolo 17

Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico

Sezione III

Disposizioni generali

Articolo 18

Durata della concessione

Articolo 19

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 20

Contratti misti

Articolo 21

Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 22

Contratti concernenti sia attività di cui all'allegato II sia altre attività

Articolo 23

Concessioni concernenti sia attività di cui all'allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 25

Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO II

Principi

Articolo 26

Operatori economici

Articolo 27

Nomenclature

Articolo 28

Riservatezza

Articolo 29

Norme applicabili alle comunicazioni

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 31

Bandi di concessione

Articolo 32

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma

Articolo 34

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 35

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

CAPO II

Garanzie procedurali

Articolo 36

Requisiti tecnici e funzionali

Articolo 37

Garanzie procedurali

Articolo 38

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Articolo 39

Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

Articolo 40

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

Articolo 41

Criteri di aggiudicazione

TITOLO III

Norme sull'esecuzione delle concessioni

Articolo 42

Subappalto

Articolo 43

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 44

Cessazione delle concessioni

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni

ALLEGATI

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PUNTO 7

ALLEGATO II

ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

ALLEGATO IV

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 19

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 31

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32

ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 32

ALLEGATO IX

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO X

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XI

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43

ALLEGATO XXI-H DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 4)

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

articolo 2 quinquies, primo comma, lettera c)

paragrafo 5

ALLEGATO XXI-I DEL CAPO 8

(Fase 5)

I.   ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punto 17

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafo 3

Articolo 48

Dialogo competitivo

Articolo 49

Partenariati per l'innovazione

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51

Accordi quadro

Articolo 52

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53

Aste elettroniche

Articolo 54

Cataloghi elettronici

Articolo 56

Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77

Sistemi di qualificazione

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95

Ambito di applicazione

Articolo 96

Avvisi

Articolo 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98

Decisione della commissione giudicatrice

ALLEGATI

ALLEGATO VII

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara nelle aste elettroniche (di cui all'articolo 53, paragrafo 4)

ALLEGATO XIX

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XX

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

II.   ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

Il ravvicinamento di ulteriori elementi della direttiva 2014/25/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punti da 10 a 12

CAPO IV

Principi generali

Articolo 38

Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 55

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 94

Appalti riservati per determinati servizi

ALLEGATO XXI-J DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE

modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 5)

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera c),

paragrafo 5

ALLEGATO XXI-K DEL CAPO 8

I.   DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi della direttiva 2014/24/UE elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 2

Sezione 2

Soglie

Articolo 6

Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 25

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 39

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3, 4 e paragrafo 5, secondo comma e paragrafo 6

Articolo 52

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 61

Registro online dei certificati (e-Certis)

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafo 5

TITOLO IV

Governance

Articolo 83

Applicazione

Articolo 84

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 85

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 86

Cooperazione amministrativa

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 87

Esercizio della delega di poteri

Articolo 88

Procedura d'urgenza

Articolo 89

Procedura di comitato

Articolo 90

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 91

Abrogazioni

Articolo 92

Riesame

Articolo 93

Entrata in vigore

Articolo 94

Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I

AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

ALLEGATO VIII

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO XI

REGISTRI

ALLEGATO XIII

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XV

TAVOLA DI CONCORDANZA

II.   DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi della direttiva 2014/23/UE elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 9

Revisione della soglia

Sezione II

Esclusioni

Articolo 15

Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori

Articolo 16

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafo 4

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

TITOLO IV

Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE

Articolo 46

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

Articolo 47

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 48

Esercizio della delega

Articolo 49

Procedura d'urgenza

Articolo 50

Procedura di comitato

Articolo 51

Recepimento

Articolo 52

Disposizioni transitorie

Articolo 53

Monitoraggio e relazioni

Articolo 54

Entrata in vigore

Articolo 55

Destinatari

ALLEGATO XXI-L DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafo 4

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 17

Revisione delle soglie

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 31

Notifica di informazioni

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

Articolo 33

Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5:

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34

Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35

Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 43

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 57

Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6

Articolo 72

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Sezione 4

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 85

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 86

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

TITOLO IV

Governance

Articolo 99

Applicazione

Articolo 100

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 101

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 102

Cooperazione amministrativa

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 103

Esercizio della delega

Articolo 104

Procedura d'urgenza

Articolo 105

Procedura di comitato

Articolo 106

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 107

Abrogazione

Articolo 108

Riesame

Articolo 109

Entrata in vigore

Articolo 110

Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO II

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3

ALLEGATO III

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3

ALLEGATO IV

Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35

ALLEGATO XV

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XXI-M DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

articolo 2 quinquies, primo comma, lettera a)

paragrafo 4

Articolo 3

Meccanismo correttore

Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 4

Attuazione

Articolo 4 bis

Riesame

ALLEGATO XXI-N DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a),

paragrafo 4

Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 8

Meccanismo correttore

Articolo 12

Attuazione

Articolo 12 bis

Riesame

ALLEGATO XXI-O DEL CAPO 8

UCRAINA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE

1.

Formazione, in Ucraina e nei paesi dell'UE, dei funzionari di organismi pubblici ucraini che si occupano di appalti pubblici.

2.

Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.

3.

Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme di regolamentazione in materia di appalti pubblici.

4.

Miglioramento delle funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e creazione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.

5.

Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici.

6.

Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 150, paragrafo 2, del presente accordo).

ALLEGATO XXI-P DEL CAPO 8

SOGLIE

1.

Le soglie di valore menzionate all'articolo 149, paragrafo 3, del presente accordo sono, per entrambe le parti, le seguenti:

a)

135 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione indetti da tali autorità;

b)

209 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);

c)

5 225 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;

d)

5 225 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;

e)

5 225 000 EUR per le concessioni;

f)

418 000 EUR per gli appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;

g)

750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici;

h)

1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità.

2.

Le soglie in EUR di cui al paragrafo 1 vanno adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.