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1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/26 |
DECISIONE (UE) 2017/936 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 23 maggio 2017
che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 11,6,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (1), in particolare gli articoli 4 e 5,
vista la decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità (BCE/2016/42) (2), in particolare l'articolo 2,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (3), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate. |
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(2) |
Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega. |
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(3) |
Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e il numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate. |
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(4) |
Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi di unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità
Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 o 4, della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sono adottate dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV responsabile per le decisioni in materia di professionalità e onorabilità, ovvero, se questi non è disponibile, dal Capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operative:
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a) |
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I; |
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b) |
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o |
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c) |
se un direttore generale non è disponibile, il rispettivo vice direttore generale. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, 23 maggio 2017.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) (Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) (Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).