10.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 379/3


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2017

concernente il piano di smaltimento dei residui radioattivi provenienti dal deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi di Unterweser, ubicato nel sito della centrale nucleare KKU, nel Land della Bassa Sassonia, Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2017/C 379/02)

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).

Il 17 febbraio 2017, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Germania i dati generali del piano di smaltimento dei residui radioattivi (2) provenienti dal deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi di Unterweser.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 25 aprile 2017 e fornite dalle autorità tedesche il 29 giugno 2017, dopo aver consultato il gruppo di esperti la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

la distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie i Paesi Bassi, è di 90 km;

2.

in condizioni operative normali, il deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi di Unterweser non scaricherà nell’ambiente effluenti radioattivi liquidi o gassosi e non è pertanto soggetto a un’autorizzazione di scarico regolamentare per tali effluenti. Di conseguenza il deposito non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza (3);

3.

i rifiuti solidi radioattivi secondari sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania;

4.

in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei residui radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi di Unterweser, ubicato nel sito della centrale nucleare KKU, nel Land della Bassa Sassonia, Germania, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

(2)  Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

(3)  Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1) e direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1) a decorrere dal 6 febbraio 2018.