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12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 97/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
dell’11 dicembre 2015
sul riconoscimento e la fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi
(CERS/2015/1)
(2016/C 97/01)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1) e in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) e f) e gli articoli 16 e 18,
vista la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (2), e in particolare gli articoli 138 e 139,
vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il Regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’amplificazione prociclica degli shock finanziari nell’economia reale tramite il sistema bancario e i mercati finanziari ha costituito uno degli elementi maggiormente destabilizzanti della crisi finanziaria globale. Una crisi economica dopo un periodo di crescita eccessiva del credito può determinare ingenti perdite nel settore bancario e innescare un circolo vizioso. In tale situazione le misure adottate dagli enti creditizi per rafforzare i propri bilanci possono limitare l’erogazione del credito all’economia reale, esacerbando la crisi economica e indebolendo ulteriormente i loro bilanci. |
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(2) |
La riserva di capitale anticiclica è concepita per contrastare tali dinamiche procicliche aumentando la resilienza del settore bancario. Le regole che impongono di mantenere riserve di capitale anticliche costituiscono parte integrante delle nuove norme regolamentari mondiali sull’adeguatezza patrimoniale delle banche (schema di regolamentazione di Basilea III) adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) nel dicembre 2010 e attuate nell’Unione con la Direttiva 2013/36/UE. Incrementando il coefficiente anticiclico, le autorità pubbliche o gli enti pubblici designati possono imporre al settore bancario l’accumulo di riserve supplementari di capitale in periodi di rischio crescente a livello sistemico derivanti da una crescita eccessiva del credito. Quando tali rischi si materializzano, le autorità possono ridurre il coefficiente anticiclico e consentire che tale riserva supplementare di capitale sia utilizzata per assorbire perdite inattese. Ciò permette al settore bancario di continuare a erogare credito all’economia reale e di soddisfare i requisiti patrimoniali di vigilanza. |
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(3) |
Il prestito transfrontaliero conferisce alla riserva di capitale anticiclica una dimensione internazionale. Le perdite possono derivare da esposizioni di settori bancari nazionali di Stati membri verso paesi terzi. Tali perdite possono risultare ingenti se un paese terzo, verso il quale un settore bancario nazionale di uno Stato membro è esposto in misura significativa, è entrato in una fase recessiva dopo un periodo di crescita eccessiva del credito. |
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(4) |
Lo schema di regolamentazione di Basilea III sulla riserva di capitale anticiclica è concepito per rispecchiare questa dimensione internazionale. In particolare, secondo lo schema di regolamentazione, dovrebbe essere previsto il reciproco riconoscimento dei coefficienti anticiclici da parte delle diverse giurisdizioni. Se un’autorità in una giurisdizione aumenta il coefficiente anticiclico per proteggere il proprio settore bancario nazionale da una crescita eccessiva del credito, le autorità di altre giurisdizioni dovrebbero applicare lo stesso coefficiente anticiclico alle esposizioni delle loro banche nazionali verso quel paese. Secondo lo schema di regolamentazione, le banche calcolano i requisiti relativi alle riserve di capitale sulla base della localizzazione geografica delle rispettive esposizioni. Lo schema di regolamentazione di Basilea III prevede il riconoscimento giurisdizionale obbligatorio di coefficienti anticiclici fino al 2,5 per cento, salve disposizioni transitorie. Se applicato in modo coerente nelle diverse giurisdizioni, tale riconoscimento giurisdizionale contribuirebbe a tutelare il settore bancario in una determinata giurisdizione dai rischi associati a una crescita eccessiva del credito in altre giurisdizioni. |
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(5) |
Poiché le norme elaborate dal CBVB non sono giuridicamente vincolanti, le giurisdizioni di tutto il mondo potrebbero non attuare le riserve di capitale anticicliche in modo uniforme. Esse potrebbero altresì ritardarne o evitarne del tutto l’attuazione. Nell’Unione, l’articolo 136 della Direttiva 2013/36/EU disciplina le modalità con le quali le autorità designate devono fissare il coefficiente anticiclico per le esposizioni nazionali. Ulteriori indicazioni sulla fissazione di coefficienti anticiclici per le esposizioni nazionali, come richiesto dall’articolo 135 della Direttiva 2013/36/UE, si rinvengono nella Raccomandazione CERS/2014/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4). Nell’Unione vige dunque un quadro normativo comune concepito per superare la distorsione derivante dall’inerzia, e a partire dal 2016 sarà obbligatoria la fissazione trimestrale di coefficienti anticiclici. Tuttavia, non è certo se e in che misura paesi terzi che non sono membri del CBVB attueranno il coefficiente anticiclico. |
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(6) |
Alle autorità designate sono conferiti poteri legali per tutelare i rispettivi settori bancari da rischi derivanti da una crescita eccessiva del credito in paesi terzi. In particolare, l’articolo 139 della Direttiva 2013/36/UE permette alle autorità designate di fissare, in determinate circostanze, un coefficiente anticiclico per esposizioni verso un paese terzo che gli enti autorizzati a livello nazionale sono tenuti ad applicare per calcolare il loro coefficiente anticiclico specifico. Un’autorità designata può intervenire in situazioni in cui da parte dell’autorità competente del paese terzo non risulta fissato né pubblicato un coefficiente anticiclico per quel paese terzo, ovvero se ritiene che il coefficiente anticiclico fissato dall’autorità competente del paese terzo per tale paese terzo non sia sufficiente a proteggere i settori bancari nazionali degli Stati membri da potenziali perdite associate ad un’eccessiva crescita del credito nel paese terzo in questione. |
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(7) |
La fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi, se non effettuata in modo coordinato, può tradursi in requisiti patrimoniali differenziati nell’Unione per esposizioni verso lo stesso paese terzo e gli stessi rischi. Nell’analisi degli sviluppi in un paese terzo, le autorità designate potrebbero pervenire a conclusioni discordanti in merito all’eccessiva crescita del credito in quel paese e alla necessità di mitigare il rischio a cui è esposto il sistema bancario nazionale. Anche ove le autorità designate pervengano alla stessa valutazione del rischio, esse potrebbero raggiungere conclusioni discordanti in merito al livello appropriato del coefficiente anticiclico necessario a mitigare il rischio. |
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(8) |
Il riconoscimento di coefficienti controciclici per esposizioni verso paesi terzi, se non effettuato in modo coordinato, può altresì tradursi nell’Unione in requisiti patrimoniali differenziati. Il riconoscimento di coefficienti anticiclici fissati da altre autorità designate o da autorità competenti di paesi terzi è imposto dalla normativa dell’Unione per coefficienti fino al 2,5 per cento, salve disposizioni transitorie per il periodo tra il 2016 e il 2019 come previsto dall’articolo 160 della Direttiva 2013/36/UE. Mentre di norma, conformemente alla Raccomandazione CERS/2014/1, le autorità designate dovrebbero riconoscere coefficienti anticiclici che superano i livelli obbligatori, ciò si applica esclusivamente ai coefficienti anticiclici fissati da autorità designate di altre giurisdizioni dell’Unione, e non a quelli fissati per i paesi terzi dalle rispettive autorità competenti. Ciò significa che nelle giurisdizioni dell’Unione le modalità di riconoscimento dei coefficienti anticiclici fissati da autorità competenti di paesi terzi potrebbero differire. In particolare, prima del 2019, talune autorità designate potrebbero optare per l’applicazione delle disposizioni transitorie, mentre altre autorità designate potrebbero scegliere di discostarsene. Inoltre, a decorrere dal 2019, talune autorità designate potrebbero optare il riconoscimento volontario di coefficienti anticiclici superiori al 2,5 per cento mentre altre potrebbero scegliere di non farlo. |
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(9) |
Di norma, requisiti patrimoniali differenziati nell’Unione per esposizioni verso lo stesso paese terzo e gli stessi rischi sarebbero inopportuni, compromettendo la parità di condizioni nell’Unione e presentando un’occasione di arbitraggio regolamentare. Enti creditizi in giurisdizioni dell’Unione in cui alle esposizioni verso un determinato paese terzo si applica un coefficiente anticiclico inferiore a quello applicabile in altre giurisdizioni dell’Unione sarebbero incentivati a guadagnare quote di mercato incrementando i prestiti verso quel paese terzo. Tale incremento dei prestiti potrebbe determinare esposizioni ampie e concentrate verso un determinato paese terzo degli enti creditizi di una particolare giurisdizione. In definitiva, tale disparità di condizioni e il conseguente incentivo all’arbitraggio regolamentare potrebbe minacciare la stabilità finanziaria dell’Unione. |
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(10) |
Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) può contribuire a garantire che nell’Unione, rispetto a un determinato paese terzo, alle esposizioni verso paesi terzi si applichino di norma gli stessi coefficienti anticiclici. Al riguardo, ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 3, della Direttiva 2013/36/UE, al CERS è espressamente conferito il compito di conseguire un approccio coerente. Il CERS ritiene di poter adempiere al meglio al proprio mandato promuovendo nell’Unione un approccio coerente per il riconoscimento e la fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi. |
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(11) |
La presente raccomandazione è concepita per assicurare che nell’Unione, per esposizioni verso un determinato paese terzo, si applichi di norma lo stesso coefficiente anticiclico. Essa contempla: (a) il riconoscimento da parte delle autorità designate di un coefficiente anticiclico fissato da un’autorità competente del paese terzo per tale paese; (b) la fissazione da parte delle autorità designate di un coefficiente anticiclico per esposizioni verso un paese terzo; (c) la riduzione del coefficiente anticiclico da parte delle autorità designate quando i rischi in un determinato paese terzo si riducono o si concretizzano; e (d) la comunicazione da parte delle autorità designate del coefficiente anticiclico per esposizioni verso un paese terzo. |
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(12) |
La Raccomandazione A è concepita per garantire che, generalmente, le autorità designate riconoscano lo stesso coefficiente anticiclico fissato dall’autorità di un determinato paese terzo per tale paese. Per conseguire tale risultato, essa si fonda sull’obbligo sancito nel diritto dell’Unione di riconoscere in pieno coefficienti anticiclici fino al 2,5 per cento, salvi regimi transitori. Si raccomanda che il riconoscimento di coefficienti anticiclici superiori al 2,5 per cento da parte delle autorità designate sia coordinato attraverso il CERS. In tal caso, il CERS emanerà una raccomandazione indicando alle autorità designate se e in che misura riconoscere i coefficienti anticiclici più elevati fissati dal paese terzo. Mentre la fissazione di coefficienti anticiclici da parte dei paesi terzi membri del CBVB sarà monitorata dal segretariato del CERS, le autorità designate dovrebbero informare il CERS ove un paese terzo che non sia membro del CBVB fissi un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 per cento. Si raccomanda altresì alle autorità designate di notificare al CERS quando vi siano incertezze in merito al riconoscimento di una particolare misura adottata da un paese terzo come coefficiente anticiclico ai sensi della Direttiva 2013/36/UE. In tali casi, il CERS emanerà una raccomandazione fornendo indicazioni al riguardo. |
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(13) |
La Raccomandazione B è concepita per garantire che le autorità designate, nell’esercizio dei loro poteri di fissazione del coefficiente anticiclico per esposizioni verso un determinato paese terzo, fissino tale coefficiente allo stesso livello. Si incoraggiano le autorità designate a esercitare i loro poteri ai sensi dell’articolo 139 della Direttiva 2013/36/UE. In particolare, le autorità designate dovrebbero determinare verso quali paesi terzi il sistema bancario della loro giurisdizione è esposto in maniera significativa. Inoltre, esse dovrebbero monitorare gli sviluppi in tali paesi terzi alla ricerca di segnali di eccessiva crescita del credito. Se le autorità designate riscontrano la presenza di tali segnali in uno dei paesi terzi monitorati e ritengono che sia necessario fissare un coefficiente anticiclico per le esposizioni verso quel paese terzo, esse dovrebbero informarne in CERS. Se il CERS ritiene che le azioni di mitigazione debbano essere coordinate nell’Unione, esso emanerà una raccomandazione alle autorità designate in merito alla fissazione del coefficiente anticilcico adeguato per esposizioni verso il paese terzo in questione. |
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(14) |
La Raccomandazione C è concepita per assicurare che, ove la riduzione del coefficiente anticiclico per esposizioni verso un determinato paese terzo sia giustificata perché i rischi si sono ridotti o materializzati, nell’Unione si applichi lo stesso coefficiente anticiclico inferiore. A tal fine, si raccomanda che le autorità designate, quando riducono il coefficiente anticiclico per le esposizioni verso un determinato paese terzo, osservino lo stesso iter seguito per il suo aumento. Ciò significa che, se le autorità designate hanno riconosciuto o fissato un coefficiente anticiclico per esposizioni verso un paese terzo conformemente a una raccomandazione del CERS, esse dovrebbero collaborare con il CERS per determinare il coefficiente anticiclico adeguato per esposizioni verso il paese terzo quando il paese terzo in questione riduce il coefficiente anticiclico. In tal caso, il CERS adotterà una raccomandazione fornendo indicazioni alle autorità designate in merito al coefficiente anticiclico adeguato per esposizioni verso il paese terzo in questione. Mentre la fissazione di coefficienti anticiclici da parte dei paesi terzi membri del CBVB sarà monitorata dal CERS, le autorità designate dovrebbero informare il CERS ove un paese terzo che non sia membro del CBVB riduca il coefficiente anticiclico. Inoltre, se le autorità designate, a seguito di una raccomandazione del CERS, hanno riconosciuto o fissato un coefficiente anticiclico per esposizioni verso un paese terzo e ritengono che i rischi relativi a quel paese terzo si siano ridotti o concretizzati, si raccomanda alla autorità designate di darne notifica al CERS. |
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(15) |
La raccomandazione D è concepita per assicurare che le decisioni relative ai coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi siano chiaramente comunicate nell’ambito dell’Unione. Ciò dovrebbe contribuire a gestire le aspettative del pubblico, ad assicurare il coordinamento delle azioni intraprese tra le autorità designate e a rafforzare la credibilità, la responsabilità e l’efficacia della politica macroprudenziale. Per conseguire questo risultato le autorità designate dovrebbero applicare lo stesso principio enunciato nella Raccomandazione CERS/2014/1 per comunicare i coefficienti anticiclici per esposizioni nazionali al processo di riconoscimento, fissazione e riduzione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi. |
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(16) |
Ai sensi dell’articolo 136 della Direttiva 2013/36/UE, ciascuno Stato membro è tenuto a designare un’autorità pubblica o un organismo pubblico con il compito di fissare e riconoscere coefficienti anticiclici. Inoltre, il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (5) del Consiglio, assegna compiti specifici alla Banca centrale europea (BCE). In particolare la BCE può applicare per i coefficienti anticiclici requisiti più elevati di quelli applicati dalle autorità nazionali designate che partecipano al Meccanismo di vigilanza unico, e ha gli obblighi e i poteri attribuiti alle autorità designate dal pertinente diritto dell’Unione. Esclusivamente a tale scopo, la BCE è considerata un’autorità designata. |
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(17) |
Le raccomandazioni del CERS sono pubblicate dopo che il Consiglio generale ha informato il Consiglio della propria intenzione in tal senso dando al Consiglio la possibilità replicare, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
SEZIONE 1
RACCOMANDAZIONI
Raccomandazione A — Riconoscimento di coefficienti anticiclici fissati da autorità di paesi terzi
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1. |
Quando un’autorità competente di un paese terzo fissa per quel paese un coefficiente anticlicico superiore al 2,5 per cento, si raccomanda alle autorità designate di informare prontamente il CERS al fine di ricevere indicazioni sull’uniforme riconoscimento nell’Unione, a meno che il coefficiente non si applichi a un paese membro del CBVB o il CERS sia già stato informato in merito a quel particolare coefficiente anticiclico da un’altra autorità designata. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all’allegato I alla presente raccomandazione per informare il CERS. |
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2. |
Quanto le autorità designate siano incerte in merito al riconoscimento di una particolare misura adottata dall’autorità di un paese terzo ai sensi della Direttiva 2013/36/UE come coefficiente anticiclico, si raccomanda alle autorità designate di informare prontamente il CERS, a meno che questo non sia già stato informato da un’altra autorità designata. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all’allegato I alla presente raccomandazione per informare il CERS. |
Raccomandazione B — Fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi
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1. |
Si raccomanda alle autorità designate di individuare annualmente paesi terzi significativi. Tale individuazione dovrebbe basarsi, non necessariamente in via esclusiva, su informazioni quantitative sulle esposizioni verso paesi terzi degli enti autorizzati a livello nazionale. Si raccomanda alle autorità designate di presentare al CERS un elenco di tali paesi terzi significativi nel secondo trimestre di ogni anni utilizzando il modello di cui all’allegato II alla presente raccomandazione. |
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2. |
Si raccomanda alle autorità designate di monitorare i rischi derivanti da un’eccessiva crescita del credito in paesi terzi significativi individuati conformemente al paragrafo 1, come minimo con frequenza annuale, fatta eccezione per i paesi già monitorati dal CERS conformemente alla Decisione CERS/2015/3 (6). Si raccomanda alle autorità designate di notificare al CERS i casi in cui decidono di non monitorare un paese terzo significativo poiché questo è già monitorato dal CERS conformemente alla Decisione CERS/2015/3. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all’allegato II alla presente raccomandazione per notificare tali casi al CERS. |
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3. |
Si raccomanda alle autorità designate di notificare al CERS i casi in cui esse ritengono che un’autorità competente di un paese terzo dovrebbe fissare e pubblicare un coefficiente anticiclico per tale paese, ovvero in cui il livello del coefficiente anticiclico fissato e pubblicato da un’autorità competente di un paese terzo per tale paese sia considerato insufficiente a tutelare le istituzioni finanziarie nazionali dai rischi di un’eccessiva crescita del credito nel paese terzo in questione. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all’allegato I alla presente raccomandazione per effettuare la notifica al CERS. |
Raccomandazione C — Riduzione dei coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi
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1. |
Se un coefficiente anticiclico fissato da un’autorità competente di un paese terzo per tale paese è riconosciuto sulla base di una raccomandazione del CERS e l’autorità competente del paese terzo riduce il coefficiente anticiclico, si raccomanda alle autorità designate di informare prontamente il CERS, al fine di ricevere indicazioni in merito all’uniforme riconoscimento o alla fissazione di nuovi coefficienti inferiori, salvo che il coefficiente in questione non si applichi a un paese membro del CBVB o il CERS sia già stato informato del nuovo coefficiente anticiclico inferiore da un’altra autorità designata. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all’allegato I alla presente raccomandazione per informarne il CERS. |
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2. |
Se l’autorità competente del paese terzo riduce il coefficiente anticiclico e il coefficiente anticiclico che si applica alle esposizioni verso tale paese terzo è stato fissato sulla base di una raccomandazione del CERS, si raccomanda alle autorità designate di informarne prontamente il CERS al fine di ricevere indicazioni in merito all’eventuale applicazione di un coefficiente anticiclico inferiore alle esposizioni verso quel paese terzo, a meno che il coefficiente in questione non si applichi a un paese membro del CBVB o il CERS sia già stato informato del nuovo coefficiente anticiclico inferiore da un’altra autorità designata. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all’allegato I alla presente raccomandazione per informarne il CERS. |
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3. |
Se il coefficiente anticiclico che si applica alle esposizioni verso un paese terzo è stato fissato sulla base di una raccomandazione del CERS e un’autorità designata ritiene che i rischi si stiano riducendo o concretizzando, si raccomanda all’autorità designata di notificare prontamente il CERS al fine di ricevere indicazioni in merito all’eventuale applicazione di un coefficiente anticiclico inferiore alle esposizioni verso tale paese, salvo che il CERS non ne sia già stato informato da un’altra autorità designata. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all’allegato I alla presente raccomandazione per effettuare la notifica al CERS. |
Raccomandazione D — Comunicazione di decisioni in merito al riconoscimento e alla fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi
Si raccomanda alle autorità designate di modificare le loro strategie e la loro disciplina per la comunicazione sviluppate conformemente al principio 5 della Raccomandazione A della sezione 1 della Raccomandazione CERS/2014/1, al fine di includere le decisioni sul riconoscimento e sulla fissazione di coefficienti anticiclici per le esposizioni verso paesi terzi.
SEZIONE 2
ATTUAZIONE
1. Interpretazione
Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
«coefficiente anticiclico» ha il medesimo significato di cui all’articolo 128, punto 7, della Direttiva 2013/36/UE; |
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b) |
«autorità designata» ha lo stesso significato di cui alla Raccomandazione CERS/2014/1; |
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c) |
per «ente autorizzato a livello nazionale», s’intende un ente che è stato autorizzato nello Stato membro per il quale una particolare autorità designata ha il compito di fissare il coefficiente anticiclico; |
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d) |
per «esposizioni significative» s’intendono esposizioni da cui possono derivare potenzialmente perdite significative per gli enti autorizzati a livello nazionale in una data giurisdizione, incidendo negativamente sulla stabilità finanziaria in quella giurisdizione; |
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e) |
per «paese terzo significativo» s’intende un paese terzo verso il quale enti autorizzati a livello nazionale hanno esposizioni significative; |
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f) |
per «autorità competente del paese terzo» s’intende l’autorità pubblica o l’organismo pubblico responsabile della fissazione di coefficienti anticiclici in tale paese; |
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g) |
per «paese terzo» s’intende qualsiasi giurisdizione al di fuori dello Spazio economico europeo. |
2. Criteri di conformità
I destinatari dovrebbero comunicare le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o fornire spiegazioni adeguate in caso di inerzia. Le comunicazioni dovrebbero contenere come minimo:
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a) |
informazioni sul tipo di azione intrapresa e sulla sua tempistica; |
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b) |
una valutazione volta a appurare se le azioni intraprese hanno conseguito gli obiettivi della presente raccomandazione; |
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c) |
motivazioni dettagliate in merito all’eventuale inerzia o scostamento dalla presente raccomandazione incluse eventuali ragioni del ritardo nella segnalazione. |
3. Calendario per dare seguito alle iniziative
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1. |
Ai destinatari è richiesto di comunicare al CERS, al Consiglio e alla Commissione le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o di fornire spiegazioni in caso di inerzia, nel rispetto dei termini sottoindicati. |
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2. |
Raccomandazione A — Si richiede alle autorità designate di attuare senza ritardo le raccomandazioni A(1) e A(2) ove si verifichi la situazione contemplata dalla pertinente raccomandazione, e di presentare al CERS, entro il 31 dicembre 2020, una relazione sull’attuazione della Raccomandazioni A(1) e A(2). |
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3. |
Raccomandazione B — Si richiede alle autorità designate di:
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4. |
Raccomandazione C — Si richiede alle autorità designate di attuare senza ritardo le raccomandazioni C(1), C(2) e C(3) ove si verifichi la situazione contemplata dalla pertinente raccomandazione, e di presentare al CERS, entro il 31 dicembre 2020, una relazione sull’attuazione della raccomandazioni C(1), C(2) e C(3). |
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5. |
Raccomandazione D — Si richiede alle autorità designate di informare il CERS, entro il 31 dicembre 2016, in merito all’attuazione della Raccomandazione D. |
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6. |
Il Consiglio generale deciderà quando la presente raccomandazione necessita di riesame o aggiornamento alla luce dell’esperienza maturata nella fissazione e nel riconoscimento di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi conformemente alla Direttiva 2013/36/UE o dell’evoluzione delle pratiche concordate a livello internazionale. |
4. Controllo e valutazione
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a) |
Il segretariato del CERS:
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b) |
Il Consiglio generale valuta le azioni intraprese e le motivazioni addotte dai destinatari e decide se la presente raccomandazione sia stata rispettata e se i destinatari abbiano fornito adeguate motivazioni in caso di inerzia. |
Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 dicembre 2015.
Il presidente del CERS
Mario DRAGHI
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
(3) GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
(4) Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 18 giugno 2014, relativa all’orientamento sulla fissazione dei coefficienti anticiclici (CERS/2014/1) (GU C 293 del 2.9.2014, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(6) La versione inglese è disponibile sul sito del CERS all’indirizzo www.esrb.europa.eu
ALLEGATO I
ESRB TEMPLATE FOR RECOGNITION OR SETTING OF COUNTERCYCLICAL BUFFER RATES
[NAME OF THE THIRD COUNTRY]
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COMMUNICATING AUTHORITY |
[NAME OF THE DESIGNATED AUTHORITY] |
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DESCRIPTION OF COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER MEASURE |
Please describe the countercyclical capital buffer measure that is the subject matter of this communication as well as the countercyclical buffer rate that was set by the relevant third-country authority. (Example: countercyclical buffer rate set at 0,625 % in THIRD COUNTRY XYZ with an implementation date of DD/MM/YYYY) |
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PURPOSE OF COMMUNICATION |
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HAS THE DESIGNATED AUTHORITY OF THE THIRD COUNTRY ASKED FOR RECOGNITION? |
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DESIRED TIMEFRAME FOR THE ESRB TO REACH A DECISION |
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OTHER RELEVANT INFORMATION |
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CONTACT DETAILS OF THE AUTHORITY |
Please provide an e-mail address and telephone number for the relevant contact in your institution. |
L’autorità designata che rappresenta una giurisdizione dell’Unione dovrebbe effettuare la notifica/comunicazione al CERS inviando il modello compilato all’indirizzo e-mail notifications@esrb.europa.eu
ALLEGATO II
ESRB TEMPLATE TO IDENTIFY
MATERIAL THIRD COUNTRIES FOR
[NAME OF THE UNION JURISDICTION]
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NOTIFYING AUTHORITY |
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MATERIAL THIRD COUNTRIES |
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METHODOLOGY USED FOR IDENTIFYING A MATERIAL THIRD COUNTRY |
Please describe the methodology used pursuant to Articles 3 and 4 of Decision ESRB/2015/3 [COUNTRY 1] – ___% […] – ___% [COUNTRY …N] – ___% |
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MATERIAL THIRD COUNTRIES NOT BEING MONITORED |
Please provide details of cases where the notifying authority decided not to monitor a material third country because the ESRB is already monitoring it pursuant to Decision ESRB/2015/3 [COUNTRY 1] |
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OTHER RELEVANT INFORMATION USED TO IDENTIFY A MATERIAL THIRD COUNTRY |
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CONTACT DETAILS AT THE NOTIFYING AUTHORITY |
Please provide an e-mail address and telephone number for the relevant contact in your institution. |
L’autorità designata che rappresenta una giurisdizione dell’Unione dovrebbe effettuare la notifica al CERS inviando il modello compilato all’indirizzo e-mail notifications@esrb.europa.eu
Tali informazioni dovrebbero essere fornite annualmente nel secondo trimestre dell’anno.