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23.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2373 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2016
che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (2) che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001. |
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(2) |
Il Consiglio ha stabilito che altre tre persone sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3), che è stata adottata una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che esse dovrebbero essere soggette alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. |
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(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (GU L 188 del 13.7.2016, pag. 1).
(3) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).
ALLEGATO
Le persone elencate di seguito sono aggiunte all'elenco delle persone di cui alla Sezione I (Persone) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127:
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EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22 marzo 1988 a Zaghdraiya, Sidone (Libano), cittadino canadese. Passaporto n.: JX446643 (Canada); |
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MELIAD, Farah (alias HUSSEIN HUSSEIN, alias JAY DEE), nato il 5 novembre 1980 a Sydney (Australia), cittadino australiano. Passaporto n.: M2719127 (Australia); |
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ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13 ottobre 1976 a Pülümür (Turchia). |