23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2373 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2016

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (2) che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(2)

Il Consiglio ha stabilito che altre tre persone sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3), che è stata adottata una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che esse dovrebbero essere soggette alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)   GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (GU L 188 del 13.7.2016, pag. 1).

(3)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


ALLEGATO

Le persone elencate di seguito sono aggiunte all'elenco delle persone di cui alla Sezione I (Persone) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127:

EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22 marzo 1988 a Zaghdraiya, Sidone (Libano), cittadino canadese. Passaporto n.: JX446643 (Canada);

MELIAD, Farah (alias HUSSEIN HUSSEIN, alias JAY DEE), nato il 5 novembre 1980 a Sydney (Australia), cittadino australiano. Passaporto n.: M2719127 (Australia);

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13 ottobre 1976 a Pülümür (Turchia).