22.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2362 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2016

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073 per quanto riguarda l'importo disponibile per la Francia per il rimborso degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2073 della Commissione (2) determina gli importi resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali nell'esercizio finanziario 2017. Tali importi corrispondono alla riduzione della disciplina finanziaria da essi effettivamente applicata nell'esercizio 2016 sulla base delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri relative al periodo dal 16 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016.

(2)

Per quanto riguarda la Francia, si è verificato un errore nel sistema informatico della Commissione che tratta le dichiarazioni degli Stati membri al fine di determinare gli importi lordi delle spese soggette alla disciplina finanziaria. Tale errore ha dato luogo a un importo erroneo della disciplina finanziaria applicata e, di conseguenza, a un errore nell'importo disponibile per il rimborso in Francia. Tale errore non incide sugli importi determinati per altri Stati membri.

(3)

Ai fini della conformità con la base giuridica per il rimborso e per garantire la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno rettificare l'importo disponibile per il rimborso in Francia.

(4)

Di conseguenza, l'importo totale della disciplina finanziaria applicata dagli Stati membri nell'esercizio finanziario 2016, di cui al considerando 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073, ammonta a 433 milioni di EUR.

(5)

Pertanto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2073 deve essere rettificato di conseguenza.

(6)

Poiché la rettifica introdotta dal presente regolamento incide sull'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073, che si applica a decorrere dal 1o dicembre 2016, anche il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073, la voce corrispondente alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Francia

88 824 479 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073 della Commissione, del 23 novembre 2016, sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2016 (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 25).