20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/111


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2283 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2016

che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 35, paragrafo 9, l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 50, paragrafo 2, letter a), l'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 56, l'articolo 92, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 1 bis, l'articolo 97, paragrafo 1, l'articolo 109 bis, paragrafo 5, l'articolo 111, paragrafo 1, lettere da a) a c), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera h), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera k), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera l), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera o), l'articolo 211, paragrafo 2, l'articolo 244, paragrafo 4, e l'articolo 244, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2) contiene un errore all'articolo 71, paragrafo 1, lettera l), punto i), e all'articolo 73, paragrafo 1, lettera g), punto i), per quanto riguarda le disposizioni legali o contrattuali per gli aspetti che determinano la classificazione degli elementi dei fondi propri di base.

(2)

La versione in lingua tedesca di tale regolamento contiene riferimenti incrociati errati nel testo dell'articolo 73, paragrafo 3. L'articolo 73, paragrafo 3, stabilisce ai fini di quali lettere dell'articolo 73, paragrafo 1, i riferimenti al requisito patrimoniale di solvibilità sono da intendersi come riferimenti al requisito patrimoniale minimo qualora l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo si verifichi prima dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

(3)

La versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente all'articolo 104, paragrafo 3, assegna erroneamente un periodo minimo a dur i. di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera e), anziché assegnare un periodo minimo a dur i. di cui all'articolo 104, paragrafo 2.

(4)

La versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente all'articolo 186, paragrafo 2, primo comma, attribuisce erroneamente un fattore di rischio g i per la concentrazione del rischio di mercato alle esposizioni single-name verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, mentre tale fattore di rischio dovrebbe essere attribuito quando non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta.

(5)

Nella versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente nella parte introduttiva dell'articolo 219, paragrafo 1, lettera e), il campo di applicazione della disposizione è stato erroneamente limitato, poiché il termine «compresi» non è stato tradotto.

(6)

Nella versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente all'articolo 297, paragrafo 2, lettera f), è omesso il termine «impatto» nell'espressione «[…]l'impatto di eventuali parametri specifici dell'impresa».

(7)

All'articolo 303 della versione in lingua tedesca, l'espressione «data di applicazione» è erroneamente tradotta con un'espressione in lingua tedesca corrispondente a «data di entrata in vigore».

(8)

La versione in lingua tedesca di tale regolamento contiene ulteriori errori di scarsa importanza al considerando 53, all'articolo 63, paragrafo 4, nel titolo dell'articolo 68, all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), punto i), all'articolo 83, paragrafo 2, all'articolo 84, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 103, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 108, lettere b) e c), all'articolo 112, paragrafo 1, all'articolo 124, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 124, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 130, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 131, lettera b), all'articolo 134, paragrafi 2 e 3, all'articolo 136, paragrafo 3, all'articolo 149, paragrafo 2, lettera b), punto ii.B, all'articolo 161, paragrafo 1, all'articolo 172, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 176, paragrafo 1, all'articolo 177, paragrafo 2, lettera h), punto i), all'articolo 177, paragrafo 2, lettere k), l), q) e r), all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), punto v), all'articolo 190, paragrafo 2, all'articolo 195, lettera c), all'articolo 211, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 211, paragrafo 4, all'articolo 217, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 258, paragrafo 1, lettere a), b), h) e l), all'articolo 258, paragrafi 2 e 3, all'articolo 259, paragrafo 1, all'articolo 260, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 260, paragrafo 1, lettera d), punto iii), all'articolo 260, paragrafo 2, all'articolo 261, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 261, paragrafo 2, all'articolo 263, lettere da a) a c), all'articolo 264, paragrafo 3, all'articolo 266, all'articolo 267, paragrafo 2, all'articolo 267, paragrafo 4, lettere a) e b), all'articolo 270, paragrafo 1, all'articolo 271, paragrafo 3, lettere a) e b), all'articolo 272, paragrafo 1, lettere f) e g), all'articolo 272, paragrafo 4, all'articolo 273, paragrafo 1, nella parte introduttiva dell'articolo 274, paragrafo 4, all'articolo 274, paragrafo 4, lettere h) e k), nel titolo della sezione 5, nella parte introduttiva dell'articolo 275, paragrafo 1, all'articolo 275, paragrafo 1, lettere da a) a g), all'articolo 275, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 275, paragrafo 3, all'articolo 290, paragrafo 2, nel titolo dell'articolo 293, all'articolo 293, paragrafo 1, lettere c) e f), all'articolo 293, paragrafo 2, all'articolo 293, paragrafo 4, nella parte introduttiva dell'articolo 294, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 294, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), nella parte introduttiva dell'articolo 294, paragrafo 2, all'articolo 296, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 296, paragrafo 3, lettere a) e b), all'articolo 297, paragrafo 1, lettere da a) a d) e g), all'articolo 297, paragrafo 4, lettera f), all'articolo 302, paragrafo 1, all'articolo 304, paragrafo 1, lettere c) e d), nel titolo e nel primo comma dell'articolo 306, nel titolo dell'articolo 307, nella parte introduttiva dell'articolo 307, paragrafo 2, all'articolo 307, paragrafo 2, lettere da a) a d), all'articolo 307, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 307, paragrafo 4, all'articolo 308, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 308, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 308, paragrafo 5, lettera c), all'articolo 309, paragrafo 6, all'articolo 309, paragrafo 7, lettera a), all'articolo 312, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 314, paragrafo 1, lettere da a) a c), all'articolo 314, paragrafo 2, all'articolo 317, paragrafo 1, all'articolo 318, all'articolo 325, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 373, all'articolo 375, paragrafo 2, all'articolo 376, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 376, paragrafo 3, lettera e).

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

(10)

Tenuto conto della necessità di garantire condizioni di parità per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli interessi superiori dell'integrità del mercato interno e della certezza del diritto, occorre che il presente regolamento delegato si applichi con effetto a decorrere dal 18 gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/35,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda solo la versione in lingua tedesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).