16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2260 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che modifica i regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M e Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La società Lallemand SAS ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda i regolamenti (CE) n. 226/2007 (2), (CE) n. 1293/2008 (3), (CE) n. 910/2009 (4), (CE) n. 911/2009 (5), (UE) n. 1120/2010 (6), (UE) n. 212/2011 (7) della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 (8) e (UE) n. 413/2013 (9) della Commissione.

(2)

Il richiedente sostiene che la società Danstar Ferment AG sia il legittimo proprietario dei diritti di commercializzazione degli additivi per mangimi Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M e Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Il richiedente ha presentato un'opportuna documentazione a sostegno della sua richiesta.

(3)

La proposta di modifica del titolare dell'autorizzazione ha carattere puramente amministrativo e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

Per consentire alla Danstar Ferment AG di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini delle rispettive autorizzazioni.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013.

(6)

Poiché non vi sono considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento ai regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013 è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 226/2007

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 226/2007, seconda colonna, il termine «LALLEMAND SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1293/2008

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1293/2008, seconda colonna, il termine «LALLEMAND SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 910/2009

Il regolamento (CE) n. 910/2009 è così modificato:

1)

nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»;

2)

nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 911/2009

Il regolamento (CE) n. 911/2009 è così modificato:

1)

nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»;

2)

nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 5

Modifica del regolamento (UE) n. 1120/2010

Il regolamento (UE) n. 1120/2010 è così modificato:

1)

nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»;

2)

nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 6

Modifica del regolamento (UE) n. 212/2011

Il regolamento (UE) n. 212/2011 è così modificato:

1)

nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»;

2)

nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 7

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 è così modificato:

1)

nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»;

2)

nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 8

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 è così modificato:

1)

nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»;

2)

nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 9

Misure transitorie

Le scorte esistenti degli additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26).

(3)  Regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, concernente l'autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 38).

(4)  Regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 7).

(5)  Regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12).

(7)  Regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, relativo all'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati a tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 19).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell'acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 1).