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16.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2260 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2016
che modifica i regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M e Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La società Lallemand SAS ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda i regolamenti (CE) n. 226/2007 (2), (CE) n. 1293/2008 (3), (CE) n. 910/2009 (4), (CE) n. 911/2009 (5), (UE) n. 1120/2010 (6), (UE) n. 212/2011 (7) della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 (8) e (UE) n. 413/2013 (9) della Commissione. |
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(2) |
Il richiedente sostiene che la società Danstar Ferment AG sia il legittimo proprietario dei diritti di commercializzazione degli additivi per mangimi Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M e Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Il richiedente ha presentato un'opportuna documentazione a sostegno della sua richiesta. |
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(3) |
La proposta di modifica del titolare dell'autorizzazione ha carattere puramente amministrativo e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda. |
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(4) |
Per consentire alla Danstar Ferment AG di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini delle rispettive autorizzazioni. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013. |
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(6) |
Poiché non vi sono considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento ai regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013 è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 226/2007
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 226/2007, seconda colonna, il termine «LALLEMAND SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1293/2008
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1293/2008, seconda colonna, il termine «LALLEMAND SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 910/2009
Il regolamento (CE) n. 910/2009 è così modificato:
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1) |
nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»; |
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2) |
nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS». |
Articolo 4
Modifica del regolamento (CE) n. 911/2009
Il regolamento (CE) n. 911/2009 è così modificato:
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1) |
nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»; |
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2) |
nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS». |
Articolo 5
Modifica del regolamento (UE) n. 1120/2010
Il regolamento (UE) n. 1120/2010 è così modificato:
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1) |
nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»; |
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2) |
nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS». |
Articolo 6
Modifica del regolamento (UE) n. 212/2011
Il regolamento (UE) n. 212/2011 è così modificato:
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1) |
nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»; |
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2) |
nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS». |
Articolo 7
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 è così modificato:
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1) |
nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»; |
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2) |
nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS». |
Articolo 8
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 è così modificato:
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1) |
nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»; |
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2) |
nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS». |
Articolo 9
Misure transitorie
Le scorte esistenti degli additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26).
(3) Regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, concernente l'autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 38).
(4) Regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 7).
(5) Regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10).
(6) Regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12).
(7) Regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, relativo all'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati a tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 19).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell'acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 1).