15.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 340/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2257 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare gli articoli 9 e 14,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006 (2) che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio («calzature») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e del Vietnam («il regolamento provvisorio»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 (3) il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC [«regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio» o «il regolamento controverso»].

(3)

Con il regolamento (CE) n. 388/2008 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao, dichiarato o no originario della RAS di Macao.

(4)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza aperto il 3 ottobre 2008 (5), il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 1294/2009 (6), ha esteso ulteriormente le misure antidumping per 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure [«regolamento (UE) n. 1294/2009»].

(5)

Brosmann Footwear (HK) Ltd., Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd., Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd., Risen Footwear (HK) Co Ltd. e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. («i richiedenti») hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «Tribunale»). Il Tribunale ha respinto tali ricorsi con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd. e altri/Consiglio, Racc. 2010, pag. II-671 e con la sentenza del 4 marzo 2010 nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio, Racc. 2010, pag. II-747.

(6)

I richiedenti hanno presentato ricorso contro le suddette sentenze. Nella sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann e a. e nella sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. («le sentenze Brosmann e Aokang»), la Corte di giustizia ha annullato le sentenze del Tribunale. Essa ha statuito che il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostenendo che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate dagli operatori commerciali che non erano stati inclusi nel campione (punto 36 della sentenza nella causa C-249/10 P e punti 29 e 32 della sentenza nella causa C-247/10 P).

(7)

La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sulla questione, in cui dichiara: «[…], la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del TEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il TEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso» (punto 42 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 36 della sentenza nella causa C-247/10 P).

(8)

Conseguentemente la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte riguardante i richiedenti interessati.

(9)

Nell'ottobre 2013 la Commissione, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7), ha annunciato di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata e di valutare se i richiedenti avessero operato in condizioni di economia di mercato nel periodo dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005, invitando le parti interessate a manifestarsi.

(10)

Nel marzo 2014 il Consiglio, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE (8), ha respinto la proposta della Commissione relativa all'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd., Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd., Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd., Risen Footwear (HK) Co Ltd. e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. ed ha chiuso i procedimenti nei confronti di detti produttori. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature da tali produttori esportatori, ai quali i pertinenti dazi doganali erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali sulla base dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 (9) («il codice doganale comunitario»), potessero invocare il legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso applicabili le disposizioni del codice doganale comunitario, in particolare l'articolo 221, alla riscossione dei dazi.

(11)

Tre importatori del prodotto in esame, C&J Clark International Ltd. («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») («gli importatori interessati»), hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature dalla Cina e dal Vietnam invocando la giurisprudenza menzionata nei considerando da 5 a 7 dinanzi ai giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale.

(12)

Il 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE («le sentenze»), la Corte di giustizia ha dichiarato i regolamenti (CE) n. 1472/2006 e (UE) n. 1294/2009 non validi nella misura in cui la Commissione europea non aveva esaminato le domande di concessione del TEM e del trattamento individuale («TI») presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inclusi nel campione, in contrasto con le prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio (10).

(13)

Per quanto riguarda la terza causa C-571/14, Timberland Europe B.V./Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond, l'11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale.

(14)

L'articolo 266 del TFUE stabilisce che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione delle sentenze della Corte comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di un procedimento amministrativo come quelli in materia di antidumping, l'esecuzione della sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (11).

(15)

Secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato può essere ripreso dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata (12). Ciò implica in particolare che nel caso in cui viene annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo tale annullamento non inciderà necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura del procedimento antidumping. Nel caso in cui viene annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l'atto che chiude il procedimento antidumping scompare dall'ordinamento giuridico dell'Unione (13), fuorché nel caso in cui l'illegittimità si verifichi nella fase di apertura.

(16)

A parte il fatto che le istituzioni non hanno esaminato le domande di TEM e TI presentate da produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano inclusi nel campione, tutte le altre conclusioni riportate nei regolamenti (CE) n. 1472/2006 e (UE) n. 1294/2009 restano valide.

(17)

Nel caso in questione l'illegittimità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza la Commissione ha deciso di riprendere il presente procedimento antidumping, che era ancora aperto a norma delle sentenze, dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare l'eventuale prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i produttori esportatori interessati nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005, vale a dire nel periodo dell'inchiesta («il periodo dell'inchiesta»). La Commissione ha inoltre esaminato, ove opportuno, se i produttori esportatori interessati possedessero i requisiti richiesti per il TI in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (14) («il regolamento di base prima della sua modifica») (15).

(18)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 (16), la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark e Puma, di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC e fabbricate da tredici produttori esportatori cinesi che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano stati inclusi nel campione.

(19)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 (17) la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark, Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e fabbricate da tredici produttori esportatori vietnamiti che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano stati inclusi nel campione.

(20)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 (18) la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da General Footwear Ltd. e di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e fabbricate da Diamond Vietnam Co. Ltd. e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd. («Ty Hung Co Ltd.») che avevano presentato domande di TEM e TI, ma non erano stati inclusi nel campione.

(21)

Al fine di dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, menzionata nel considerando 12, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 (19). All'articolo 1 di tale regolamento, la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso, fondate sull'articolo 236 del codice doganale comunitario, dei dazi antidumping definitivi versati dagli importatori sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam e motivate dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva richiesto il TEM o il TI nell'inchiesta originale. La Commissione esamina la pertinente richiesta di TEM o TI e reistituisce il dazio adeguato. In base a ciò le autorità doganali nazionali dovrebbero successivamente prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e sgravio dei dazi antidumping.

(22)

La validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 è oggetto di una richiesta di pronuncia pregiudiziale presentata dal Finanzgericht di Düsseldorf il 9 maggio 2016 (Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, causa C-256/16). Detta domanda di pronuncia pregiudiziale concerne una controversia che oppone Deichmann SE, un importatore di calzature tedesco, all'autorità doganale nazionale competente Hauptzollamt Duisburg. La controversia riguarda il rimborso dei dazi antidumping versati da Deichmann SE sulle importazioni di calzature provenienti dal suo fornitore cinese Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., che aveva presentato richiesta di TEM e TI e non era stato incluso nel campione.

(23)

Il 20 aprile 2016 le autorità doganali francesi hanno trasmesso alla Commissione, a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/223, le domande di rimborso degli importatori dell'Unione ed hanno presentato documenti giustificativi. Nella notifica delle autorità doganali francesi 46 società risultavano fornitori di calzature provenienti dalla Cina e dal Vietnam.

(24)

Per quanto riguarda un gran numero di dette società (in numero di 36 ed elencate nell'allegato III del presente regolamento) alla Commissione non risulta che esse avessero presentato moduli di richiesta TEM o TI nel corso dell'inchiesta originale. Tra queste figurano anche società non interessate dall'inchiesta poiché, ad esempio, non avevano sede in Cina o in Vietnam, oppure erano società commerciali che non avevano in alcun caso diritto a un margine di dumping individuale. I relativi rimborsi richiesti dagli importatori nell'Unione non vanno quindi concessi, poiché il regolamento controverso non è stato annullato per quanto riguarda tali categorie.

(25)

Delle rimanenti 10 società quattro erano già state esaminate in quanto società singole o in quanto appartenenti ad un gruppo societario che era stato incluso nel campione di produttori esportatori durante l'inchiesta originale (che figurano nell'allegato IV del presente regolamento). Dato che nessuna di queste società aveva ottenuto un'aliquota del dazio individuale, il dazio per la Cina pari al 16,5 % è stato applicato alle importazioni di calzature provenienti da Feng Tay Chine, e l'aliquota del dazio residuo per il Vietnam pari al 10 % è stata applicata alle importazioni provenienti da Pou Yuen Vietnam Enterprise, Pou Yuen Vietnam Company Ltd. e Sky High Trading Limited. La sentenza menzionata al considerando 12 non ha effetti su tali aliquote. I relativi rimborsi richiesti dagli importatori nell'Unione non vanno quindi concessi, poiché il regolamento controverso non è stato annullato per quanto li riguarda.

(26)

Delle rimanenti sei società, tre (che figurano nell'allegato V del presente regolamento) erano già state esaminate in quanto società singole o in quanto appartenenti ad un gruppo societario nel contesto dell'esecuzione della sentenza di cui al considerando 12, vale a dire nel regolamento (UE) 2016/1647 già citato al considerando 19. I relativi rimborsi richiesti dagli importatori nell'Unione non vanno quindi concessi, poiché il dazio gravante sui prodotti di tali società è stato reistituito.

(27)

Due delle tre società rimanenti, Fujian Sunshine Footwear Co Ltd. e Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. (denominata Shyang Yuu Footwear nella notifica delle autorità doganali francesi), sono produttori esportatori cinesi che non erano stati inclusi nel campione ed avevano presentato un modulo di richiesta di TEM/TI. La Commissione ha perciò esaminato le richieste di TEM e TI presentate da queste società.

(28)

L'ultima società, Capital Concord Enterprises Ltd., è collegata a una delle società menzionate al considerando 27, ma non ha prodotto o venduto calzature. Di conseguenza non ha diritto a un'aliquota del dazio individuale.

(29)

In breve, nel presente regolamento la Commissione ha esaminato i moduli di richiesta di TEM/TI di tre produttori esportatori cinesi, ossia Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Fujian Sunshine Footwear Co Ltd. e Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd., che avevano presentato gli opportuni moduli di richiesta e non erano stati inclusi nel campione.

B.   ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-659/13 E C-34/14 RIGUARDANTI IMPORTAZIONI DALLA CINA

(30)

La Commissione ha la possibilità di correggere gli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti dell'esame non interessate dalla sentenza (20).

(31)

Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento controverso che sono risultati in contrasto con il regolamento di base ed hanno comportato la dichiarazione di invalidità della parte che riguardava i produttori esportatori menzionati al considerando 29.

(32)

Tutte le altre conclusioni del regolamento controverso e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 che non sono state dichiarate nulle dalla Corte di giustizia rimangono valide e sono incorporate nel presente regolamento.

(33)

I seguenti considerando si limitano quindi al nuovo esame necessario per dare esecuzione alle sentenze.

(34)

La Commissione ha valutato se nel periodo dell'inchiesta prevalessero condizioni di economia di mercato o circostanze tali da giustificare un trattamento individuale per i produttori esportatori menzionati al considerando 29 («i produttori esportatori interessati») che avevano presentato richieste di TEM/TI. Tale valutazione è finalizzata ad accertare in quale misura gli importatori interessati abbiano diritto ad ottenere un rimborso dei dazi antidumping pagati, in riferimento ai dazi antidumping versati sulle importazioni provenienti da tali fornitori.

(35)

Se dall'analisi emergesse che il TEM avrebbe dovuto essere concesso ai produttori esportatori interessati, le cui esportazioni sono state assoggettate al dazio antidumping versato dagli importatori interessati, si dovrebbe attribuire un'aliquota individuale del dazio ad ogni produttore esportatore e il rimborso del dazio sarebbe limitato alla differenza tra il dazio pagato, pari al 16,5 %, e il dazio del 9,7 % istituito nei confronti dell'unica società esportatrice inclusa nel campione che ha ottenuto il TEM, ossia Golden Step.

(36)

Se l'analisi rivelasse che il TI avrebbe dovuto essere concesso al produttore esportatore cinese cui è stato negato il TEM, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale al produttore esportatore interessato e il rimborso del dazio sarebbe limitato alla differenza tra il dazio versato, pari al 16,5 %, e l'eventuale dazio individuale calcolato per il produttore esportatore interessato.

(37)

Se dall'analisi di tali richieste di TEM e TI risultasse invece che le richieste sia di TEM sia di TI avrebbero dovuto essere respinte, non potrebbe essere concesso alcun rimborso dei dazi antidumping.

(38)

Come spiegato al considerando 12, la Corte di giustizia ha annullato il regolamento controverso e il regolamento (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature di determinati produttori esportatori cinesi e vietnamiti, in quanto la Commissione non aveva esaminato le richieste di TEM e TI presentate da tali produttori esportatori.

(39)

La Commissione ha perciò esaminato le richieste di TEM e TI dei produttori esportatori interessati al fine di stabilire l'aliquota di dazio applicabile alle loro esportazioni. Da tale esame risulta che le informazioni fornite non hanno dimostrato che i produttori esportatori interessati avessero operato in condizioni di economia di mercato o che possedessero i requisiti richiesti per il trattamento individuale (per una spiegazione dettagliata si vedano il considerando 40 e i considerando seguenti).

1.   Esame delle richieste di tem

(40)

Va sottolineato che l'onere della prova incombe al produttore che intende richiedere il TEM in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, prevede che la domanda presentata da un produttore in tale caso deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che esso opera in condizioni di economia di mercato. Non spetta quindi alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Spetta invece alle istituzioni dell'Unione valutare se le prove fornite dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base per la concessione del TEM e spetta al giudice dell'Unione verificare se tale esame non sia viziato da un errore manifesto (punto 32 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 24 della sentenza nella causa C-247/10 P).

(41)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per la concessione del TEM ad un produttore esportatore è necessario che le cinque condizioni in esso elencate siano tutte soddisfatte. La Commissione ha pertanto ritenuto che il mancato possesso anche solo di uno dei suddetti criteri fosse un motivo sufficiente per respingere la richiesta di TEM.

(42)

Due dei produttori esportatori interessati (le società n. 4 e n. 6) (21) non sono stati in grado di dimostrare il soddisfacimento del criterio 1 (decisioni commerciali). Più specificamente, le informazioni fornite dalla società n. 4 hanno rivelato limitazioni dei quantitativi di vendita sui mercati interno e di esportazione. La società non ha dimostrato che, nonostante tali limitazioni, le decisioni commerciali venissero prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiavano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali. Per quanto riguarda la società n. 6, essa non ha indicato in che modo venissero prese le decisioni all'interno dell'impresa e quindi non ha dimostrato che tali decisioni venissero effettivamente adottate in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali.

(43)

Nessuna delle tre società ha potuto dimostrare di soddisfare il criterio 2 (documenti contabili). I documenti contabili di tutte le società presentavano carenze e non erano conformi alle norme internazionali in materia di contabilità. Nel caso della società n. 4 mancavano ad esempio il saldo delle immobilizzazioni, l'indicazione del metodo di ammortamento e i tipi di immobilizzazioni. Inoltre non era stata registrata alcuna imposta sul reddito nonostante gli utili, e le sovvenzioni ottenute non erano riportate nel bilancio finanziario. Nel caso della società n. 6 sono state rilevate incongruenze tra gli importi registrati nei bilanci patrimoniali di anni consecutivi. Infine sono state riscontrate diverse carenze nel rendiconto finanziario della società n. 5, in particolare per quanto riguarda l'importo delle riserve di capitale. Tale società non ha quindi presentato alcuna informazione sull'origine delle riserve di capitale o sul modo in cui sono state valutate.

(44)

Per quanto riguarda il criterio 3 (situazione finanziaria e conseguenze di distorsioni), nessuno dei tre produttori esportatori interessati ha potuto dimostrare che fossero assenti conseguenze di distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Nessuna delle società ha fornito informazioni chiaramente indicanti se i relativi diritti di utilizzo dei terreni fossero stati trasferiti e/o quali fossero i termini e il valore dei diritti di utilizzo dei terreni.

(45)

Per i motivi indicati al considerando 40, il criterio 4 (leggi in materia fallimentare e di proprietà) e il criterio 5 (conversioni del tasso di cambio) non sono stati valutati per nessuno dei produttori esportatori interessati.

(46)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il TEM non dovesse essere concesso a nessuno dei tre produttori esportatori interessati, che sono stati informati al riguardo e invitati a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da parte di nessuno dei tre produttori esportatori interessati.

(47)

Pertanto nessuno dei tre produttori esportatori interessati ha soddisfatto tutte le condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e di conseguenza il TEM non è stato concesso a nessuno di loro.

2.   Esame delle richieste di ti

(48)

L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica dispone che, nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), sia tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori che possono dimostrare di possedere tutti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica.

(49)

Come indicato al considerando 40, è necessario sottolineare che l'onere della prova incombe al produttore che intende ottenere il TI in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica. A tal fine l'articolo 9, paragrafo 5, primo comma, prevede che la richiesta presentata debba essere debitamente motivata. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che l'esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Alle istituzioni dell'Unione spetta invece valutare se le prove fornite dall'esportatore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica, perché gli si possa concedere il TI.

(50)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica, per poter beneficiare del TI gli esportatori devono dimostrare, sulla base di una richiesta debitamente motivata, che soddisfano tutti e cinque i criteri elencati in tale articolo.

(51)

La Commissione ha perciò ritenuto che il mancato rispetto di almeno uno dei criteri fosse sufficiente per respingere la richiesta di TI.

(52)

I cinque criteri sono i seguenti:

a)

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

b)

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

c)

la maggior parte delle azioni appartiene a privati; i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza oppure va dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

d)

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato; e

e)

l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.

(53)

Tutti e tre i produttori esportatori interessati che hanno richiesto il TEM hanno chiesto anche il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM.

(54)

Uno dei tre produttori esportatori interessati (la società n. 4) non è stato in grado di dimostrare di soddisfare il criterio 2 (vendite e prezzi all'esportazione stabiliti liberamente). Più specificamente, lo statuto societario di tale produttore esportatore stabiliva una limitazione dei quantitativi di vendita su specifici mercati. Per questo motivo la società non è riuscita a dimostrare che le decisioni commerciali, come quelle sui quantitativi esportati, erano determinate liberamente e adottate in risposta a tendenze del mercato che rispecchiavano condizioni di domanda e di offerta.

(55)

Nessuno dei tre produttori esportatori ha inoltre potuto dimostrare di soddisfare il criterio 3 (impresa, gestione principale e azioni sufficientemente indipendenti dall'ingerenza statale). Nessuna di queste società ha potuto dimostrare di avere la titolarità dei diritti di utilizzo dei pertinenti terreni o indicare i termini e le condizioni dell'acquisizione. La società n. 6, inoltre, non ha fornito alcuna informazione sulla composizione del suo consiglio di amministrazione e sul modo in cui le decisioni sono adottate all'interno dell'impresa. Di conseguenza nessuno dei tre produttori esportatori interessati ha dimostrato di essere sufficientemente libero dall'ingerenza dello Stato.

(56)

Nessuno dei tre produttori esportatori interessati ha pertanto soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica ed essi ne sono stati informati dalla Commissione, che li ha invitati a presentare osservazioni. Da parte dei tre produttori esportatori interessati non è pervenuta alcuna osservazione e di conseguenza a nessuno di loro è stato concesso il TI.

(57)

È pertanto opportuno istituire un dazio antidumping, nella misura dell'aliquota del dazio residuo applicabile ai produttori cinesi, sulle esportazioni effettuate dai tre produttori esportatori interessati per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio. Il periodo di applicazione del regolamento era inizialmente compreso tra il 7 ottobre 2006 e il 7 ottobre 2008. In seguito all'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 dicembre 2009 il periodo è stato prorogato fino al 31 marzo 2011. L'illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nel fatto che le istituzioni dell'Unione non avevano stabilito se i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dovessero essere soggetti al dazio residuo o a un dazio individuale. Considerata l'illegittimità rilevata dalla Corte, non esistono basi giuridiche per esentare completamente dal pagamento di un dazio antidumping i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati. Il nuovo atto che rimedia all'illegittimità rilevata dalla Corte deve quindi riesaminare solo l'aliquota del dazio antidumping applicabile e non le misure stesse.

(58)

Poiché è stato concluso che il dazio residuo dovrebbe essere reistituito nei confronti dei produttori esportatori interessati, a un'aliquota pari a quella inizialmente istituita dal regolamento controverso e dal regolamento (UE) n. 1294/2009, non è necessaria alcuna modifica del regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio. Detto regolamento rimane valido.

C.   CONCLUSIONI

(59)

Tenuto conto delle osservazioni presentate e della loro analisi, si è concluso che è opportuno reistituire il dazio antidumping, nella misura del dazio residuo applicabile alla Cina pari al 16,5 %, per il periodo di applicazione del regolamento controverso.

D.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(60)

I produttori esportatori interessati e tutte le parti che si sono manifestate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la reistituzione del dazio antidumping definitivo sulle esportazioni dei tre produttori esportatori interessati. È stato fissato un termine entro il quale presentare osservazioni in seguito alla comunicazione delle conclusioni.

E.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(61)

Successivamente alla comunicazione delle conclusioni la Commissione ha ricevuto commenti dalle seguenti parti interessate: i) la Federazione dell'industria europea degli articoli sportivi («FESI») e la Coalizione europea di calzature di marca; ii) il gruppo societario Deichmann («Deichmann») e iii) la società Skechers SARL («Skechers»), importatori di calzature nell'Unione.

(62)

Nelle loro osservazioni la FESI e la Coalizione hanno in primo luogo osservato che l'attuale esecuzione della sentenza si fonda sulle stesse basi giuridiche e motivazioni dei regolamenti emessi in precedenza dalla Commissione per lo stesso procedimento, cioè il regolamento (UE) 2016/1395, il regolamento (UE) 2016/1647 e il regolamento (UE 2016/1731. Tali parti hanno quindi semplicemente richiamato e integrato nelle nuove osservazioni le obiezioni già presentate contro i predetti regolamenti in data 16 dicembre 2015, 6 giugno 2016, 16 giugno 2016 e 11 agosto 2016, senza però aggiungere particolari.

(63)

La FESI e la Coalizione hanno soprattutto ribadito che la riapertura del procedimento e la reimposizione retroattiva del dazio antidumping i) sono prive di basi giuridiche e che la Commissione non può adottare misure ulteriori per conseguire l'osservanza formale degli obblighi di cui all'articolo 266 del TFUE; ii) violano i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di non retroattività; iii) sono sproporzionate e contravvengono all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE oltre che all'articolo 266 del TFUE; e iv) violano il principio di non discriminazione.

(64)

In risposta a tali argomentazioni la Commissione rimanda al regolamento (UE) 2016/1395, al regolamento (UE) 2016/1647 e al regolamento (UE) 2016/1731, contenenti le risposte a tutte le osservazioni avanzate dalla FESI e dalla Coalizione in merito all'attuale esecuzione della sentenza. Poiché la FESI e la Coalizione non hanno aggiunto nulla alle proprie obiezioni, i servizi della Commissione ritengono di aver dato piena risposta nei regolamenti citati e le conclusioni espresse in proposito in tali regolamenti sono pertanto confermate.

(65)

La FESI e la Coalizione hanno altresì obiettato che, per tutelare la certezza del diritto, la Commissione deve astenersi dall'adottare o pubblicare ulteriori atti giuridici relativi all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, in attesa della sentenza della stessa Corte in merito alla richiesta di pronuncia pregiudiziale presentata dal Finanzgericht di Düsseldorf (causa C-256/16), già menzionata al considerando 22, relativa alla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223.

(66)

A norma dell'articolo 278 del TFUE i ricorsi contro atti giuridici adottati dalle istituzioni non hanno effetto sospensivo. Secondo la giurisprudenza inoltre i tribunali nazionali possono sospendere l'applicazione di un atto giuridico solo in presenza dei criteri esposti nelle sentenze delle cause Zuckerfabrik Süderdithmarschen/Altana. Il tribunale che ha chiesto la pronuncia pregiudiziale nella causa C-256/16 non ha disposto la sospensione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223. La Commissione non ha quindi motivo di astenersi dall'eseguire tale regolamento. La validità del presente regolamento è comunque indipendente dalla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223.

(67)

La FESI e la Coalizione hanno infine argomentato che, in violazione del principio di sana amministrazione, la Commissione ha svolto un esame superficiale della situazione delle società figuranti all'allegato III del presente regolamento, senza studiare le informazioni riservate che le erano state trasmesse, e che la stessa istituzione ha erroneamente classificato le società in questione nell'allegato indicato sebbene esse avessero presentato le debite richieste di TEM/TI nel procedimento del 2005.

(68)

La Commissione ribadisce che non le risulta di aver ricevuto richieste di MET o TI durante l'inchiesta originale da nessuna delle società figuranti nell'allegato III. La FESI e la Coalizione non hanno fornito prove dell'esistenza di tali richieste. Come indicato al considerando 24, tra le società figuranti nell'allegato III risultavano anche società non interessate dall'inchiesta poiché, ad esempio, non avevano sede in Cina o in Vietnam oppure erano società commerciali che non avevano in alcun caso diritto a un margine di dumping individuale. La Commissione ha pertanto respinto detta argomentazione.

(69)

Quanto alla società Deichmann, essa ha in primo luogo sostenuto che la Commissione non dispone di base giuridica per esaminare le richieste di MET/TI presentate dai produttori esportatori nell'inchiesta originale. La Deichmann ha sostenuto che il procedimento, conclusosi con la scadenza delle misure il 31 marzo 2011, non era stato dichiarato invalido dalla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 e che non può pertanto essere riaperto.

(70)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale le misure in questione sono scadute il 31 marzo 2011, la Commissione non vede per quale motivo la scadenza della misura dovrebbe incidere sulla possibilità di adottare un nuovo atto per sostituire l'atto annullato. La sentenza che annulla l'atto iniziale riapre, secondo la giurisprudenza, il procedimento amministrativo, che può essere ripreso dal momento preciso in cui si è verificata l'illegittimità.

(71)

I procedimenti antidumping sono pertanto ancora aperti, essendo intervenuto l'annullamento dell'atto che li chiude. La Commissione ha l'obbligo di chiudere i suddetti procedimenti, poiché il regolamento di base prevede che un'inchiesta debba essere chiusa mediante un atto della Commissione.

(72)

In secondo luogo la Deichmann ha sostenuto che il procedimento in corso viola i principi di non retroattività e certezza del diritto oltre che l'articolo 10 del regolamento di base.

(73)

Per quanto riguarda l'argomentazione sulla retroattività fondata sull'articolo 10 del regolamento di base e sull'articolo 10 dell'accordo antidumping dell'OMC, l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, che segue il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo antidumping dell'OMC, stabilisce che le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, a seconda dei casi. Nel presente caso, i dazi antidumping in questione sono applicati solo ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore del regolamento provvisorio e del regolamento controverso (definitivo), adottati rispettivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La retroattività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce invece unicamente al caso in cui le merci siano state immesse in libera pratica prima dell'introduzione delle misure, come si può evincere dal testo stesso di tale disposizione nonché dall'eccezione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

(74)

La Commissione osserva inoltre che nel caso presente non vi è né retroattività né violazione della certezza giuridica e della tutela del legittimo affidamento.

(75)

Per quanto concerne la retroattività, la giurisprudenza della Corte distingue, quando si tratta di stabilire se una misura sia retroattiva, tra l'applicazione di una nuova norma a una situazione diventata definitiva (definita anche situazione giuridica esistente o definitivamente stabilita) (22) e una situazione iniziata prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ma non ancora definitiva (definita anche situazione temporanea) (23).

(76)

Nel caso in questione, la situazione delle importazioni dei prodotti in esame effettuate nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio non è ancora diventata definitiva perché, a causa dell'annullamento del regolamento controverso, il dazio antidumping applicabile a tali importazioni non è ancora stato stabilito definitivamente. Allo stesso tempo gli importatori di calzature sono stati avvertiti della possibile introduzione di questo dazio con la pubblicazione dell'avviso di apertura (24) e del regolamento provvisorio. Secondo la giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione, gli operatori non possono invocare un legittimo affidamento fino a quando le istituzioni non abbiano adottato un atto di chiusura del procedimento amministrativo, rendendolo definitivo (25).

(77)

Il presente regolamento costituisce applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione che è attualmente in corso: i dazi sulle calzature sono stati riscossi dalle autorità doganali nazionali. In seguito alle domande di rimborso, in merito alle quali non è stata presa una decisione definitiva, essi costituiscono una situazione attuale. Il presente regolamento stabilisce l'aliquota del dazio applicabile a tali importazioni e, di conseguenza, disciplina gli effetti futuri di una situazione attuale.

(78)

Quand'anche si trattasse di retroattività ai sensi del diritto dell'Unione, cosa che non è, tale retroattività sarebbe in ogni caso giustificata, per il seguente motivo.

(79)

Le norme di diritto sostanziale dell'Unione si possono applicare alle situazioni esistenti anteriormente alla loro entrata in vigore se e in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che deve essere loro attribuita efficacia retroattiva (26). In particolare nella causa C-337/88 Società agricola fattoria alimentare (SAFA) (27) è stato dichiarato: [b]enché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato.

(80)

Nel caso in questione l'obiettivo è il rispetto dell'obbligo della Commissione derivante dall'articolo 266 del TFUE. Dato che nelle sentenze indicate al considerando 12 la Corte ha rilevato un'illegittimità solo per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota del dazio applicabile e non per quanto riguarda l'istituzione delle misure stesse (vale a dire le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione), i produttori esportatori interessati non potevano fare legittimamente affidamento sul fatto che non sarebbero state istituite misure antidumping definitive. Di conseguenza l'istituzione delle misure, anche se retroattiva, cosa che non è, non può essere vista come contraria alla tutela del legittimo affidamento.

(81)

In terzo luogo la Deichmann ha sostenuto che l'affermazione della Commissione riportata al considerando 38, secondo cui la Corte di giustizia avrebbe annullato il regolamento controverso e il regolamento (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature di determinati produttori esportatori cinesi e vietnamiti, è inesatta, in quanto la sentenza nelle cause C-659/13 e C-34/14 non avrebbe annullato i regolamenti (CE) n. 1472/2006 e (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda i tre esportatori interessati, bensì avrebbe annullato detti regolamenti con effetti erga omnes. A quanto sostenuto dalla Deichmann, se la Commissione reistituisse un dazio antidumping solo sulle importazioni provenienti dai tre produttori esportatori interessati, e non sulle importazioni provenienti da altri produttori esportatori sui quali egualmente ricadono gli effetti della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, si verificherebbe un'ingiustificabile discriminazione nei confronti di tali altri produttori, nonché una violazione dell'articolo 266 del TFUE.

(82)

Per quanto riguarda l'asserzione di trattamento discriminatorio nei confronti di altri produttori esportatori sui quali egualmente ricadono gli effetti della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, la Commissione osserva che i produttori esportatori e determinati importatori interessati dal presente regolamento dispongono di tutela giurisdizionale presso i giudici dell'Unione contro il presente regolamento. Altri importatori dispongono di tale tutela nei tribunali nazionali, che agiscono in qualità di giudici ordinari del diritto dell'Unione.

(83)

L'asserzione di discriminazione è altrettanto destituita di fondamento. Come indicato al considerando 21, al fine di dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14. All'articolo 1 di tale regolamento la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso, fondate sull'articolo 236 del codice doganale comunitario, dei dazi antidumping definitivi versati dagli importatori sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam, motivate dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva richiesto il TEM o il TI nell'inchiesta originale. La Commissione esamina la pertinente richiesta di TEM o TI e reistituisce il dazio adeguato. In base a ciò le autorità doganali nazionali dovrebbero successivamente prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e sgravio dei dazi antidumping.

(84)

Pertanto, per tutte le importazioni di calzature che soddisfano i criteri citati la Commissione esaminerà le richieste di TEM e TI e i dazi antidumping saranno reistituiti sulla base dei criteri obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica. Pertanto, tutti gli altri produttori esportatori della RPC e del Vietnam non inseriti nel campione e i rispettivi importatori riceveranno pari trattamento in una fase successiva, nel rispetto della procedura contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione. Solo se non vi sono procedimenti nazionali in corso le richieste di TEM e TI non sono esaminate, in quanto tale attività mancherebbe di scopo pratico.

(85)

In quarto luogo la Deichmann ha sostenuto che sarebbe discriminatorio reistituire un dazio antidumping sui tre produttori esportatori interessati dato che in seguito alle sentenze Brosmann e Aokang non sono stati reistituiti dazi antidumping.

(86)

Quest'affermazione è priva di fondamento. Gli importatori che hanno importato dalla Brosmann e dagli altri quattro produttori esportatori interessati dalla sentenza nelle cause C-247/10 P e C-249/10 P si trovano in una situazione di fatto e di diritto diversa, perché i relativi produttori esportatori hanno deciso di impugnare il regolamento controverso e perché i dazi sono stati loro rimborsati, quindi essi sono protetti dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario. In altri casi non vi è stata tale contestazione, né sono stati effettuati tali rimborsi.

(87)

In quinto luogo la Deichmann ha sostenuto l'esistenza di diverse irregolarità procedurali nell'inchiesta in oggetto. Anzitutto ha sostenuto che i produttori esportatori interessati potrebbero non essere più in grado di presentare osservazioni rilevanti o fornire informazioni supplementari a sostegno di domande di TEM/TI presentate diversi anni fa. Le società potrebbero non esistere più o i documenti non essere più disponibili.

(88)

Inoltre la Deichmann ha sostenuto che a differenza dell'inchiesta originale le misure della Commissione andrebbero a colpire di fatto e di diritto solo gli importatori, in quanto questi non avrebbero più modo di fornire un contributo valido né potrebbero chiedere ai propri fornitori di collaborare con la Commissione.

(89)

La Commissione osserva che nessuna disposizione del regolamento di base le impone di fornire alle società esportatrici che chiedono il TEM/TI la possibilità di colmare una carenza di informazioni fattuali. Essa ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM/TI conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale riguardo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata dal produttore in questione deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che esso opera in condizioni di economia di mercato. Di conseguenza, come stabilito dalla Corte nelle sentenze nelle cause Brosmann e Aokang, non spetta alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Spetta invece alla Commissione valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base sono soddisfatti, al fine di concedergli il TEM/TI (cfr. considerando 40). Il diritto di essere sentiti verte sull'esame dei fatti, ma non comprende il diritto di integrare informazioni lacunose. In caso contrario il produttore esportatore potrebbe prorogare a tempo indeterminato l'esame, fornendo le informazioni poco alla volta.

(90)

A tale riguardo si ricorda che la Commissione non è tenuta a chiedere al produttore esportatore di integrare la richiesta di TEM/TI. Come indicato nel considerando precedente, la Commissione può basare il proprio esame sulle informazioni fornite dal produttore esportatore. I produttori esportatori interessati non hanno comunque contestato l'esame delle richieste di TEM/TI effettuato dalla Commissione e non hanno indicato quali documenti o quali persone non sono più disponibili. L'asserzione è pertanto così astratta che le istituzioni non possono prendere in considerazione queste difficoltà nell'esaminare le richieste di TEM/TI. L'argomentazione è respinta perché si basa su speculazioni e non è sostenuta da indicazioni precise su quali documenti e quali persone non sono più disponibili e su quanto rilevanti tali documenti e persone siano per l'esame della richiesta di TEM/TI.

(91)

Per quanto riguarda l'asserzione che l'importatore non avrebbe modo di fornire un contributo valido, la Commissione osserva quanto segue. In primo luogo, gli importatori non godono, in un procedimento antidumping, del diritto di difesa, in quanto tali procedimenti non sono diretti contro di loro bensì contro i produttori esportatori. In secondo luogo gli importatori hanno già potuto esprimere osservazioni a tale proposito durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione del regolamento controverso. In terzo luogo, se a parere degli importatori erano state commesse irregolarità a tale proposito, questi dovevano prendere i necessari accordi contrattuali con i fornitori per assicurarsi di disporre della documentazione necessaria. L'argomentazione va quindi respinta.

(92)

In sesto luogo Deichmann ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato se l'istituzione dei dazi antidumping sia nell'interesse dell'Unione ed ha obiettato che le misure sarebbero contrarie all'interesse dell'Unione perché i) esse hanno già avuto l'effetto desiderato quando sono state istituite per la prima volta; ii) non arrecherebbero ulteriori benefici all'industria dell'Unione; iii) non colpirebbero i produttori esportatori e iv) implicherebbero un costo considerevole per gli importatori dell'Unione.

(93)

Il caso in questione riguarda esclusivamente le richieste di TEM/TI, perché questo è l'unico punto sul quale gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno individuato un errore giuridico. Per quanto riguarda l'interesse dell'Unione la valutazione contenuta nel regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio rimane pienamente valida. Oltre a ciò la misura in questione è giustificata al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

(94)

Da ultimo la Deichmann ha sostenuto che il dazio antidumping, qualora reistituito, non potrebbe più essere incassato poiché sono decorsi i termini di prescrizione di cui all'articolo 103 del codice doganale comunitario. Secondo detta società tale situazione configurerebbe un abuso di potere della Commissione,

(95)

La Commissione ricorda che, secondo l'articolo 103 del codice doganale comunitario, i termini di prescrizione sono sospesi qualora sia stato presentato un ricorso a norma dell'articolo 44 del codice doganale comunitario, come è infatti avvenuto in tutti i casi di cui al presente regolamento, che riguarda appunto ricorsi a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario.

(96)

Per quanto riguarda la Skechers, essa ha riconosciuto che nessuno dei produttori esportatori interessati dall'attuale esecuzione della sentenza era suo fornitore e ha pertanto ritenuto che le conclusioni non fossero pertinenti alla sua situazione. Tale parte ha sostenuto che, di conseguenza, le conclusioni dell'attuale esecuzione della sentenza non possono costituire una base per rifiutare le richieste di rimborso da essa presentate presso gli uffici doganali nazionali. L'importatore ha inoltre chiesto che le domande di TEM/TI dei suoi fornitori fossero esaminate sulla base della documentazione fornita dalle competenti autorità doganali belghe alla Commissione.

(97)

In riferimento alla suddetta richiesta la Commissione rinvia al regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, che stabilisce la procedura da seguire in tale caso. In particolare, a norma degli articoli 1 e 2 di tale regolamento, la Commissione esaminerà le domande di TEM/TI non appena avrà ricevuto la documentazione pertinente dall'autorità doganale. Si osserva che le autorità doganali belghe hanno nel frattempo fornito alla Commissione un elenco di produttori esportatori della Cina e del Vietnam, non inseriti nel campione, che sostengono di aver presentato richiesta di TEM o TI durante l'inchiesta originale e di aver effettuato forniture agli importatori che hanno fatto domanda di rimborso dei dazi. La Commissione ha in corso l'esame di tali affermazioni nei casi giustificati. Tale inchiesta è tuttora in corso.

(98)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio o ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole ed altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, fabbricate dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento e classificate con i codici NC: 6403 20 00, ex 6403 30 00 (28), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 (29) effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1294/2009 del Consiglio. I codici TARIC sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

—

«calzature per lo sport»: calzature ai sensi della nota di sottovoce 1 del capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (30);

—

per «calzature contenenti una tecnologia speciale» si intendono le calzature che hanno un prezzo cif non inferiore a 7,5 EUR/paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricate con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità, classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;

—

«calzature con puntale protettivo»: calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza all'impatto di almeno 100 joule (31) classificate ai seguenti codici NC: ex 6403 30 00  (32), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 and ex 6405 10 00;

—

per «pantofole ed altre calzature da camera» si intendono le calzature classificate con il codice NC ex 6405 10 00.

3.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento è pari al 16,5 %.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 1).

(5)   GU C 251 del 3.10.2008, pag. 21.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).

(7)   GU C 295 dell'11.10.2013, pag. 6.

(8)  Decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd., Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd., Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd., Risen Footwear (HK) Co Ltd. e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27).

(9)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

(11)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE ed altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.

(12)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione, Racc. 2011, pag. II-0000, punto 83.

(13)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc.1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.

(14)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(15)  Il regolamento (EC) n. 1225/2009 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1). A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012, le modifiche introdotte da tale regolamento di modifica si applicano esclusivamente alle inchieste aperte dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. La presente inchiesta, tuttavia, è stata aperta il 7 luglio 2005 (GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd., Dongguan Stella Footwear Co Ltd., Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 52).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd., Lac Cuong Footwear Co., Ltd., Lac Ty Co., Ltd., Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd., Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd., General Shoes Ltd., Golden Star Co, Ltd., Golden Top Company Co., Ltd., Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 16).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 262 del 29.9.2016, pag. 4).

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 3).

(20)  Causa C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147.

(21)  Per tutelare la riservatezza, i nomi delle società sono stati sostituiti con numeri. Per le società recanti i numeri da 1 a 3 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione di cui al considerando 20. Alle società interessate dal presente regolamento sono stati attribuiti i numeri progressivi da 4 a 6.

(22)  Causa 270/84, Licata/ESC, Racc. 1986, pag. 2305, punto 31, causa C-60/98, Butterfly Music/CEDEM, Racc. 1999, pag. 1-3939, punto 24; causa 68/69, Bundesknappschaft/Brock, Racc. 1970, pag. 171, punto 6; causa 1/73, Westzucker GmbH/Einfuhr und Vorratsstelle für Zucker, Racc. 1973, pag. 723, punto 5; causa 143/73 SOPAD/FORMA a.o., Racc. 1973, pag. 1433, punto 8; causa 96/77, Bauche, Racc. 1978, pag. 383, punto 48; causa 125/77, KoninklijkeScholten-Honig NV/Floofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten, Racc. 1978, pag. 1991, punto 37; causa 40/79, sig.ra P./Commissione, Racc.1981, pag. 361, punto 12; causa T-404/05, Grecia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-272, punto 77; causa C-334/07 Ρ, Commissione/Freistaat Sachsen, Racc. 2008, pag. I-9465, punto 53.

(23)  Causa T-176/01 Ferriere Nord/Commissione, Raccolta 2004, pag. II-3931, punto 139; causa C-334/07 P (cfr. nota 22).

(24)   GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14.

(25)  Causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. 1997, pag. I-135, punti da 51 a 54; cause riunite T-116/01 e T-118/01, P&O European Ferries (Vizcaya) SA/Commissione, Racc. 2003, pag. II-2957, punto 205.

(26)  Causa C-34/92, GruSa Fleisch/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Racc. 1993, pag. I-4147, punto 22. Formulazioni simili o identiche si trovano, ad esempio, nelle cause riunite da 212 a 217/80, Srl Meridionale Industria Salumi e altri Racc. 1981, pag. 2735, punti 9 e 10; causa 21/81, Bout, Racc. 1982, pag. 381, punto 13; causa T-42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. 1998, pag. II-401, punti 53, 55 e 56; causa T-180/01, Euroagri/Commissione, Racc. 2004, pag. II-369, punti 36-37.

(27)  Cfr. anche la causa C-337/88, Società agricola fattoria alimentare (SAFA) Racc. 1990, pag. I-1, punto 13.

(28)  A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1o gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.

(29)  Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1). Il prodotto contemplato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la descrizione del prodotto dei codici NC corrispondenti.

(30)  Regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).

(31)  La resistenza all'impatto è misurata conformemente alle norme europee EN345 o EN346.

(32)  A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1o gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.


ALLEGATO I

Codici TARIC per le calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito di cui all'articolo 1

a)

Dal 7 ottobre 2006:

6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 e 6405100080

b)

Dal 1o gennaio 2007:

6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 e 6405100080

c)

Dal 7 settembre 2007:

6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 e 6405100089


ALLEGATO II

Elenco dei produttori esportatori sulle cui importazioni è imposto un dazio antidumping definitivo

Denominazione del produttore esportatore

Codice addizionale TARIC

Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd. e società collegata «Capital Concord Enterprises Ltd.»

A999

Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. (altresì nota come «Shyang Yuu Footwear»)

A999

Fujian Sunshine Footwear Co Ltd.

A999


ALLEGATO III

Elenco di società notificate alla Commissione europea ma che non hanno presentato richieste di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale

—

(KMW) MONTAIN HARDWEAR DISTRIBUTIO

—

(KYD) KENTUCKY DISTRIBUTION CENTER

—

C.T.N. FOOTWEAR COM. LTD.

—

CALCADO JONITA

—

CIMTEX COMPOSITE MANUFACTURING

—

DA SHENG ENTERPRISE CO., LTD.

—

EASY WAY FOOTWARE CO., LTD.

—

ETS COLUMBIA INTER

—

FUJIAN PUTIAN SHUANGYUAN FOOTW

—

FUJIAN SHUANGCHI SPORTS GOODS

—

FUZHOU DONG LIAN ENTERPRISE CO.

—

FUZHOU TIANXIANG SHOES & GARME

—

GENWELL INTERNATIONAL CORP.

—

GREAT LOTUS MANUFACTURING CO.

—

HO HSING INTERNATIONAL CO., LTD.

—

IDEA (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE)

—

JEESHEN INTERNATIONAL CO LTD C.O. J

—

KINGFIELD INTERNATIONAL LTD.

—

LUCKY PORT TRADING LIMITED

—

MACNEILL WORLDWID PACIFIC LTD.

—

PORTLAND NORGE WITH PO

—

POU YUEN (CAMBODIA) ENTERPRISE

—

PRO DRAGON INC.

—

PT SHYANG JU FUNG

—

PUTIAN XINLONG FOOTWEAR CO. LT

—

QINGDAO SUNWAY SHOES CO. LTD.

—

REKORD

—

SHINY EAST LIMITED

—

STATEWAY ENTERPRISES LIMITED

—

SUN PALACE TRADING LIMITED

—

THE LOOK MACAO COMMERCIAL OFFSHORE

—

WEI TONG TRADING LIMITED

—

WINNING INDUSTRIAL

—

XIAMEN FULI SHOES CO., LTD

—

YYS

—

ZHEJIANG WILLING FOREIGN TRADING CO.


ALLEGATO IV

Elenco dei produttori esportatori notificati alla Commissione già esaminate in quanto società singole o in quanto appartenenti ad un gruppo societario incluso nel campione di produttori esportatori nell'inchiesta iniziale

Denominazione della società

—

Feng Tay Chine

—

Pou Yuen Vietnam Enterprise

—

Pou Yuen Vietnam Company Ltd.

—

Sky High Trading Limited


ALLEGATO V

Elenco dei produttori esportatori notificati alla Commissione già esaminate in quanto società singole o in quanto appartenenti ad un gruppo societario nel contesto del regolamento (UE) 2016/1647

Denominazione del produttore esportatore

—

Shoe Majesty Trading Company Limited (altresì nota come Vietnam Shoe Majesty Co. Ltd.)

—

Feng Tay Vietnam (appartenente allo stesso gruppo societario della Vietnam Shoe Majesty Co. Ltd.)

—

Freetrend Industrial Limited