10.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2223 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

Per la Commissione

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo (cosiddetto «microscopio digitale») di forma cilindrica, avente una lunghezza approssimativa di 10 cm e un diametro approssimativo di 3 cm. Il microscopio digitale è munito di quattro diodi emettitori di luce, di un sensore a semiconduttore con ossido di metallo complementare (CMOS) e di un cavo a connettore USB. L'articolo funziona solo in abbinamento con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (ADP) e non dispone di capacità di registrazione integrate.

L'articolo è in grado di ingrandire oggetti in un intervallo di 10-200 volte mediante una lente ottica e di catturare immagini statiche e immagini video che possono successivamente essere registrate su una macchina ADP con un apposito programma.

Cfr. immagine (*1).

8525 80 19

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 E) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8525 , 8525 80 e 8525 80 19 .

L'articolo è in grado di funzionare come unità di entrata per una macchina ADP, come telecamera e come microscopio digitale.

La classificazione come unità di entrata per una macchina ADP della voce 8471 è esclusa, poiché l'articolo svolge una funzione specifica diversa dall'elaborazione di informazioni.

La classificazione come microscopio ottico della voce 9011 è altresì esclusa, poiché l'articolo non possiede le caratteristiche degli articoli di tale voce (cfr. altresì le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 9011 , primo e secondo paragrafo, punto I)].

Dato che l'immagine dell'oggetto ingrandito può essere visualizzata e, se necessario, registrata da una macchina ADP solo previa cattura con il sensore CMOS, l'articolo possiede le caratteristiche di una telecamera.

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8525 80 19 fra le altre telecamere.

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(*1)  L'immagine è fornita a scopo meramente informativo.