10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2222 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito la nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata»), che figura nell'allegato I del medesimo regolamento. |
(2) |
La sottovoce 9505 10 della nomenclatura combinata include gli oggetti per feste di Natale. |
(3) |
Orientamenti sull'interpretazione dell'espressione «oggetti per feste di Natale» sono riportati nelle note esplicative del sistema armonizzato («NESA») alla voce 9505, punti (A) 1) e (A) 2). Permangono, tuttavia, divergenze di opinione sugli oggetti da ricomprendere nella sottovoce 9505 10. |
(4) |
Pertanto, per motivi di certezza del diritto, dovrebbe essere chiarito l'ambito di applicazione della sottovoce 9505 10, distinguendo tra i tradizionali oggetti per feste di Natale di cui alla voce 9505, punti (A) 1) e (A) 2), delle NESA e oggetti alla moda utilizzati più genericamente come decorazioni in inverno. |
(5) |
È quindi necessario inserire una nota complementare al capitolo 95 della nomenclatura combinata per assicurare un'interpretazione uniforme della sottovoce 9505 10 in tutta l'Unione. |
(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 95 della parte seconda della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 1:
«1. |
La sottovoce 9505 10 comprende:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016
Per la Commissione
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.