9.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2215 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(3) |
Il 30 novembre 2016 il CSNU ha deciso di aggiungere 11 persone fisiche e 10 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV. Occorre modificare anche l'allegato V, in quanto tre entità e una persona che figurano nell'elenco devono essere cancellate in seguito alla loro inclusione nell'allegato IV. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1»:
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/780 della Commissione, del 19 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 55).»" |
2) |
Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1»:
(*2) Regolamento (UE) n. 1251/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 341 del 23.12.2010, pag. 15).»" |
ALLEGATO II
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è soppressa:
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2) |
la voce seguente dell'elenco «Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è soppressa:
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3) |
le voci seguenti dell'elenco «Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)» sono soppresse:
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