9.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2212 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2016
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Aceite de Terra Alta»/«Oli de Terra Alta», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Aceite de Terra Alta»/«Oli de Terra Alta» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Valdemone — DOP, Queso Ibores — DOP, Pera de Jumilla — DOP, Aceite de Terra Alta od Oli de Terra Alta — DOP, Sierra de Cádiz — DOP, Requeijão Serra da Estrela — DOP, Zafferano dell'Aquila — DOP, Zafferano di San Gimignano — DOP, Mantecadas de Astorga — IGP e Pan de Cea — IGP) (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 6).
(3) GU C 291 dell'11.8.2016, pag. 19.