7.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/3


REGOLAMENTO (UE) 2016/2137 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2013/255/PESC.

(2)

Il 6 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2144 (3), che introduce modifiche per consentire l'acquisto e il trasporto di petrolio e prodotti petroliferi e la relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria in Siria da parte di categorie ben definite di persone ed entità al solo scopo di fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria. Tale decisione modifica altresì le relative deroghe alle restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

Poiché questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alla lettera a);»;

b)

è inserita la lettera seguente:

«d bis)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere b) e c); e»;

c)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c), d) o d bis).»;

2)

l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

1.   I divieti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria, da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria, purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

2.   In deroga alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzarel'acquisto e il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché tali acquisto e trasporto:

a)

siano destinati unicamente a fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile siriana; e

b)

non violino alcuno dei divieti disposti dal presente regolamento.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. La notifica contiene informazioni dettagliate sulla persona giuridica, entità od organismo autorizzati e sulle sue attività umanitarie in Siria.

3.   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (*1), con il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (*2), o con il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (*3).

(*1)  Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9)."

(*3)  Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).»."

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 ter

I divieti di cui alle lettere b), c) ed e), dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria da parte di una missione diplomatica o consolare, quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.»

4)

all'articolo 16, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

nei casi non contemplati dall'articolo 16 ter, pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;»;

5)

all'articolo 16, la lettera f) è soppressa;

6)

l'articolo 16 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 bis

1.   Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria qualora tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1.

2.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, e in deroga all'articolo 14, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, purché tali fondi o risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

3.   In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché:

a)

i fondi o le risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e

b)

i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro due settimane, di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.»;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 ter

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione dal conto di una missione diplomatica o consolare se la fornitura di tali fondi o risorse economiche è destinata a scopi ufficiali della missione in conformità dell'articolo 6 ter.»;

8)

l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

(2)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2016/2144 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

ELENCO DI «PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI» DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Parte A

PETROLIO GREGGIO

Codice SA

Descrizione delle merci

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

Parte B

PRODOTTI PETROLIFERI

Codice SA

Descrizione delle merci

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato).

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

2714

Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)».