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3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/70 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2120 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato per il cielo unico,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 2, paragrafo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione (2) fa riferimento a definizioni riportate nel volume 1 delle procedure dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO — International Civil Aviation Organisation) per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations), doc. 8168, in particolare alla quarta edizione del 1993, comprendente l'emendamento n. 13. Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1300/2006, l'ICAO ha modificato il documento citato e ne ha adottato la quinta edizione del 2006, contenente l'emendamento n. 6. |
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(2) |
L'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 fa riferimento a disposizioni contenute nell'allegato 2 dell'ICAO («Rules of the Air»), in particolare alla sua decima edizione del luglio 2005, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 42. In seguito all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione (3) le regole dell'aria comuni, adottate con regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (4), sono diventate applicabili e sono state ulteriormente aggiornate di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione (5). Tali regole dell'aria comuni riguardano in particolare, nella sezione 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, le disposizioni relative ai piani di volo, che sostituiscono pertanto i precedenti riferimenti all'allegato 2 dell'ICAO. |
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(3) |
L'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 fa riferimento a disposizioni contenute nelle procedure dell'ICAO per i servizi di navigazione aerea — gestione del traffico aereo (PANS-ATM, Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management), doc. 4444, in particolare alla sua quindicesima edizione del 2007, comprendente l'emendamento n. 4 Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione, l'ICAO ha modificato il documento citato, inserendovi da ultimo l'emendamento n. 6. L'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 fa riferimento inoltre a disposizioni stabilite nelle procedure regionali supplementari dell'ICAO (Regional Supplementary Procedures), doc. 7030, in particolare alla quinta edizione del 2008, comprendente l'emendamento n. 7. Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013, l'ICAO ha modificato detto documento, inserendovi da ultimo l'emendamento n. 9. |
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(4) |
È opportuno aggiornare i riferimenti del regolamento (CE) n. 1033/2006 all'allegato 2, al doc. 8168, al doc. 4444 e al doc. 7030 dell'ICAO, in modo da consentire agli Stati membri di ottemperare ai loro obblighi giuridici internazionali e garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1033/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1033/2006 è così modificato:
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1) |
all'articolo 2, paragrafo 2, il punto 16 è sostituito dal seguente: «16. “procedure in area terminale”: le partenze strumentali standard (SID — standard instrument departures) e gli arrivi strumentali standard (STAR — standard instrument arrivals), come definiti nelle procedure dell'ICAO per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, doc. 8168, volume 1, quinta edizione — 2006, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 6).»; |
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2) |
l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
(2) Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e che abroga il regolamento (UE) n. 929/2010 (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006 (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
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1. |
Sezione 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (1). |
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2. |
Capitolo 4, sezione 4.4 (Flight Plans) e capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 (Movement messages) delle procedure ICAO per i servizi di navigazione aerea — gestione del traffico aereo (PANS-ATM), doc. 4444 (quindicesima edizione del 2007, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 6). |
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3. |
Capitolo 2 (Flight Plans) e capitolo 6, paragrafo 6.12.3 (Boundary estimates) delle procedure regionali supplementari (Regional Supplementary Procedures), doc. 7030, procedure supplementari regionali europee [European (EUR) Regional Supplementary Procedures], (quinta edizione del 2008, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 9). |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).»