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19.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/11 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2022 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce un quadro armonizzato per il trattamento delle imprese di paesi terzi che accedono all'Unione per prestare servizi e attività d'investimento a controparti qualificate e a clienti professionali. |
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(2) |
È opportuno stabilire le informazioni che le imprese di paesi terzi che presentano domanda per la prestazione di servizi di investimento o l'esercizio di attività nell'Unione devono fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e il formato in cui devono essere fornite le informazioni destinate ai clienti di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 al fine di stabilire requisiti uniformi per le imprese di paesi terzi che intendono beneficiare della possibilità di prestare servizi nell'Unione. |
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(3) |
Per consentire all'ESMA di identificare e registrare correttamente le imprese di paesi terzi, all'Autorità dovrebbero essere forniti i recapiti, i codici di identificazione nazionali e internazionali e la prova dell'autorizzazione a prestare servizi nel paese in cui l'impresa è stabilita. |
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(4) |
Si dovrebbe prestare attenzione alla lingua e allo schema utilizzati dalle imprese di paesi terzi per fornire informazioni ai clienti, al fine di garantire che le informazioni siano comprensibili e chiare. |
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(5) |
L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. |
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(6) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
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(7) |
L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Informazioni necessarie ai fini della registrazione
L'impresa di un paese terzo che presenta domanda per la prestazione di servizi di investimento o per l'esercizio di attività di investimento nell'Unione, conformemente all'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmette le seguenti informazioni all'ESMA:
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a) |
la denominazione completa dell'impresa, compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata dall'impresa; |
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b) |
i recapiti dell'impresa, compresi l'indirizzo della sede centrale, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail; |
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c) |
i recapiti della persona responsabile della domanda, compresi il numero di telefono e l'indirizzo e-mail; |
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d) |
il sito Internet, se disponibile; |
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e) |
il numero di identificazione nazionale dell'impresa, se disponibile; |
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f) |
il codice identificativo della persona giuridica (legal entity identifier — LEI) dell'impresa, se disponibile; |
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g) |
il codice identificativo d'azienda (business identifier code — BIC), se disponibile; |
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h) |
il nome e l'indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nel paese terzo; qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza; |
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i) |
il link al registro di ciascuna autorità competente del paese terzo, se disponibile; |
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j) |
le informazioni sui servizi e attività di investimento e sui servizi accessori che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita; |
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k) |
i servizi di investimento da fornire e le attività da svolgere nell'Unione, insieme agli eventuali servizi accessori. |
Articolo 2
Requisiti per la presentazione delle informazioni
1. L'impresa di un paese terzo informa l'ESMA, entro 30 giorni, di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma dell'articolo 1, lettere da a) a g) e lettere j) e k).
2. Le informazioni fornite all'ESMA a norma dell'articolo 1, lettera j), sono comunicate mediante dichiarazione scritta emessa da un'autorità competente del paese terzo.
3. Le informazioni fornite all'ESMA a norma dell'articolo 1 sono redatte in inglese in caratteri latini. Tutti i documenti di accompagnamento forniti all'ESMA a norma dell'articolo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo sono redatti in inglese o, se redatti in un'altra lingua, è presentata anche una traduzione giurata in inglese.
Articolo 3
Informazioni riguardanti il tipo di clienti nell'Unione
1. L'impresa di un paese terzo fornisce le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 ai clienti su supporto durevole.
2. Le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 sono:
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a) |
fornite in inglese o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui i servizi devono essere forniti; |
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b) |
presentate e strutturate in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile; |
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c) |
redatte senza utilizzare colori che ne compromettano la comprensibilità. |
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).