16.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1996 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2016

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

(2)

Due entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II, sezione B, del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)   GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

I.   

Sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato II, sezione B, del regolamento (UE) n. 36/2012 le entità seguenti e le relative voci:

55.

Tri-Ocean Trading

55 bis.

Tri-Ocean Energy