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16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1996 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2016
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. |
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(2) |
Due entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II, sezione B, del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
ALLEGATO
I.
Sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato II, sezione B, del regolamento (UE) n. 36/2012 le entità seguenti e le relative voci:|
55. |
Tri-Ocean Trading |
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55 bis. |
Tri-Ocean Energy |