10.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1962 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||
Porte per doccia smontate, progettate per essere montate e fissate alla parete, costituite dalle seguenti componenti:
Il vetro è dotato di protezione essendo stato impregnato e trattato contro il calcare, lo sporco e i depositi di agenti pulenti. (Cfr. immagine dell'articolo già montato) (*) |
7020 00 80 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7020 00 e 7020 00 80 . L'articolo è un prodotto composito, presentato in versione non montata, costituito da più elementi. Poiché i profili sono applicati solo su un lato di ciascun pannello, il prodotto non è considerato racchiuso in una cornice (cfr. anche il capitolo 70, Considerazioni generali, secondo paragrafo, delle note esplicative della nomenclatura combinata). I profili, i dispositivi di fissaggio, le viti, i tasselli, le guarnizioni ecc. sono componenti di carattere accessorio. È quindi il vetro che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale. La classificazione nella voce 7326 , come altri lavori di acciaio, o nella voce 7610 , come intelaiature di alluminio, è pertanto esclusa. È esclusa anche la classificazione nella voce 7013 come oggetti di vetro per la toletta o per simili usi poiché tale voce include esclusivamente piccoli articoli amovibili (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7013 , primo paragrafo, punto 2)]. La classificazione nella voce 7007 come vetro di sicurezza è altresì esclusa poiché la voce riguarda i vetri di sicurezza ma non gli articoli con essi costruiti. L'articolo va perciò classificato nel codice NC 7020 00 80 tra gli altri lavori di vetro. |
(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.