10.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1962 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Porte per doccia smontate, progettate per essere montate e fissate alla parete, costituite dalle seguenti componenti:

due pannelli, costituiti da vetro di sicurezza monolastra (ESG EN 12150), delle dimensioni di 2 100 × 860 × 6 mm (il pannello a bilico funge da porta) e di 2 100 × 810 × 6 mm (pannello fisso/non a bilico),

due profili di alluminio da fissare su un lato di ciascun pannello, delle dimensioni di 2 100 × 25 mm, composti da guide, una guarnizione in plastica e quattro buchi per le viti,

pomelli, barre, piastre, cerniere, morsetti e altri dispositivi di fissaggio di acciaio ad alta resistenza,

viti, chiavi a brugola, tasselli e viti di ancoraggio,

guarnizioni (una guarnizione magnetica per chiudere i pannelli della porta e una guarnizione a soffietto per sigillare lo spazio tra parti fisse e mobili).

Il vetro è dotato di protezione essendo stato impregnato e trattato contro il calcare, lo sporco e i depositi di agenti pulenti.

(Cfr. immagine dell'articolo già montato) (*)

7020 00 80

Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7020 00 e 7020 00 80 .

L'articolo è un prodotto composito, presentato in versione non montata, costituito da più elementi. Poiché i profili sono applicati solo su un lato di ciascun pannello, il prodotto non è considerato racchiuso in una cornice (cfr. anche il capitolo 70, Considerazioni generali, secondo paragrafo, delle note esplicative della nomenclatura combinata). I profili, i dispositivi di fissaggio, le viti, i tasselli, le guarnizioni ecc. sono componenti di carattere accessorio. È quindi il vetro che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale.

La classificazione nella voce 7326 , come altri lavori di acciaio, o nella voce 7610 , come intelaiature di alluminio, è pertanto esclusa.

È esclusa anche la classificazione nella voce 7013 come oggetti di vetro per la toletta o per simili usi poiché tale voce include esclusivamente piccoli articoli amovibili (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7013 , primo paragrafo, punto 2)].

La classificazione nella voce 7007 come vetro di sicurezza è altresì esclusa poiché la voce riguarda i vetri di sicurezza ma non gli articoli con essi costruiti.

L'articolo va perciò classificato nel codice NC 7020 00 80 tra gli altri lavori di vetro.

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(*)  L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.