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29.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/11 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1904 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8, e l'articolo 17, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il presente regolamento specifica taluni aspetti dei poteri di intervento concessi alle autorità competenti e, in circostanze eccezionali, all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita e soggetta al regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per quanto riguarda i criteri e i fattori che devono essere presi in considerazione per determinare l'esistenza di un timore significativo in materia di tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario rispettivamente di almeno uno Stato membro o dell'Unione. |
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(2) |
Al fine di assicurare un approccio coerente, è opportuno stabilire un elenco di criteri e fattori di cui le autorità competenti e l'EIOPA devono tenere conto per determinare l'esistenza di tali timori o minacce, ferma restando la possibilità di adottare azioni appropriate qualora si verifichino eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti. L'accertamento dell'esistenza di una «minaccia», uno dei prerequisiti per l'utilizzo del potere di intervento nella prospettiva dell'ordinato funzionamento e dell'integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, richiede l'utilizzo di una soglia più elevata rispetto all'esistenza di un «timore significativo» che è il prerequisito per l'intervento per la tutela degli investitori. La necessità di valutare tutti i criteri e i fattori che potrebbero essere rilevanti in una specifica situazione non dovrebbe tuttavia impedire l'utilizzo del potere di intervento temporaneo da parte delle autorità competenti e dell'EIOPA quando solo uno dei fattori o criteri crea un simile timore o minaccia. |
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(3) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano i poteri di intervento sui prodotti conferiti sia alle autorità competenti nazionali che all'EIOPA. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori d'interesse, in particolare all'EIOPA e alle autorità competenti che esercitano i poteri di intervento, è necessario riunire le disposizioni in un unico regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Criteri e fattori da considerare ai fini dell'esercizio dei poteri temporanei di intervento sui prodotti dell'EIOPA
[Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014]
1. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014, l'EIOPA stabilisce la rilevanza dei fattori e criteri elencati al paragrafo 2, e tiene in considerazione tutti i fattori e criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento assicurativi o tipi di attività finanziaria o pratica finanziaria crei un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione.
Ai fini del primo comma, l'EIOPA può determinare l'esistenza di un timore significativo in materia di tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sulla base di uno o più di tali fattori o criteri.
2. I fattori e i criteri che l'EIOPA deve valutare per determinare l'esistenza di un timore significativo in materia di tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sono i seguenti:
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a) |
il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo o tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, considerando in particolare:
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b) |
la portata delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare:
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c) |
il tipo di investitori coinvolti nell'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui il prodotto di investimento assicurativo è commercializzato o venduto, considerando in particolare:
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d) |
il grado di trasparenza del prodotto di investimento assicurativo o del tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare:
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e) |
le particolari caratteristiche o attività sottostanti del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare:
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f) |
l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione al prodotto di investimento assicurativo, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria, considerando in particolare:
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g) |
la facilità e il costo con il quale gli investitori sono in grado di vendere il prodotto di investimento assicurativo in questione o cambiare prodotto, considerando in particolare:
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h) |
la determinazione dei prezzi e i costi associati del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, considerando in particolare:
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i) |
il grado di innovazione del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, considerando in particolare:
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j) |
le pratiche di vendita associate al prodotto di investimento assicurativo, considerando in particolare:
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k) |
la situazione finanziaria ed economica dell'emittente del prodotto di investimento assicurativo, considerando in particolare:
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l) |
il fatto che le attività sottostanti del prodotto di investimento assicurativo o le attività finanziarie o pratiche finanziarie costituiscano un rischio elevato per la performance delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante; |
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m) |
il fatto che le caratteristiche del prodotto di investimento assicurativo lo rendano particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare che tali caratteristiche possano potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dei prodotti di investimento assicurativo per:
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n) |
il fatto che l'attività finanziaria o la pratica finanziaria rappresenti un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati; |
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o) |
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria possa portare a una disparità significativa e artificiale tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante; |
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p) |
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria rappresenti rischi particolari per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento; |
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q) |
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria possa minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario; o |
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r) |
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria rappresenti un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell'Unione. |
Articolo 2
Criteri e fattori che le autorità competenti devono considerare ai fini dell'esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di investimento assicurativi
[Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014]
1. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014, le autorità competenti stabiliscono la rilevanza dei fattori e criteri elencati al paragrafo 2, e tengono in considerazione tutti i fattori e criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento assicurativi o tipi di attività finanziaria o pratica finanziaria crei un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro.
Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono determinare l'esistenza di un timore significativo in materia di tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro sulla base di uno o più di tali fattori e criteri.
2. I fattori e i criteri che le autorità competenti devono valutare per determinare l'esistenza di un timore significativo in materia di tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro includono:
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a) |
il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo o tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, considerando in particolare:
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b) |
la portata delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare:
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c) |
il tipo di investitori coinvolti nell'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui il prodotto di investimento assicurativo è commercializzato o venduto, considerando in particolare:
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d) |
il grado di trasparenza del prodotto di investimento assicurativo o del tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare:
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e) |
le particolari caratteristiche o attività sottostanti del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare:
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f) |
l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione al prodotto di investimento assicurativo, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria, considerando in particolare:
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g) |
la facilità e il costo con il quale gli investitori sono in grado di vendere il prodotto di investimento assicurativo in questione o cambiare prodotto, considerando in particolare:
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h) |
la determinazione dei prezzi e i costi associati del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, considerando in particolare:
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i) |
il grado di innovazione del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, considerando in particolare:
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j) |
le pratiche di vendita associate al prodotto di investimento assicurativo, considerando in particolare:
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k) |
la situazione finanziaria ed economica dell'emittente del prodotto di investimento assicurativo, considerando in particolare:
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l) |
il fatto che le attività sottostanti del prodotto di investimento assicurativo o le attività finanziarie o pratiche finanziarie costituiscano un rischio elevato per la performance delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante; |
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m) |
il fatto che le caratteristiche del prodotto di investimento assicurativo lo rendano particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare che tali caratteristiche possano potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dei prodotti di investimento assicurativo per:
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n) |
il fatto che l'attività finanziaria o la pratica finanziaria rappresenti un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati; |
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o) |
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria possa portare a una disparità significativa e artificiale tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante; |
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p) |
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria rappresenti un rischio per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento; |
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q) |
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria possa minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario; o |
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r) |
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria rappresenti un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dello Stato membro dell'autorità competente rilevante. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).