29.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1903 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2016

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), prevede che le misure per la conservazione siano adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, ove del caso, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi e delle raccomandazioni comuni formulate dagli Stati membri.

(3)

Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

(5)

In conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(6)

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock («piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. È opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2017 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti al fine di conseguire gli obiettivi del piano.

(7)

Secondo il piano, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore ai valori di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1139, devono essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Il consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha indicato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale deve essere al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione riportati nell'allegato II di tale regolamento. È pertanto opportuno che le possibilità di pesca del merluzzo bianco del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B del regolamento (UE) 2016/1139, a un livello tale da tenere conto della diminuzione della biomassa. A tal fine, occorre tenere conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP in generale e del piano in particolare, dell'effetto previsto di misure correttive adottate e della necessità di garantire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(8)

È opportuno adottare ulteriori misure correttive. Una proroga di due settimane del fermo di pesca di sei settimane attualmente applicabile incrementerebbe la protezione delle aggregazioni riproduttive del merluzzo bianco. Secondo i pareri scientifici, la pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale contribuisce in misura significativa alla mortalità per pesca globale per tale stock. Tenendo conto dello stato attuale dello stock, è opportuno adottare una serie di misure in materia di pesca ricreativa. Più in particolare, è opportuno applicare un limite giornaliero per pescatore, che dovrebbe essere più restrittivo durante il periodo di riproduzione. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale.

(9)

Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, a causa di cambiamenti nella sua biologia, il CIEM non ha potuto stabilire valori di riferimento biologici e ha invece raccomandato che il TAC relativo a tale stock di merluzzo bianco sia basato su un approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati. È pertanto opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, fissare il TAC per il merluzzo del Baltico orientale conformemente all'approccio precauzionale.

(10)

Riguardo all'aringa nel Golfo di Riga, i pareri scientifici disponibili indicano la presenza di una classe 2015 molto forte. Fissare un TAC conformemente all'intervallo di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) 2016/1139, porterebbe a un notevole incremento della biomassa riproduttiva che a sua volta determinerebbe un'elevata concorrenza per il cibo, una crescita più lenta, un fattore di condizione più basso e una qualità generale del pesce inferiore. Considerato che la biomassa riproduttiva di questo stock è superiore al valore di riferimento della biomassa di cui all'allegato II, colonna A, di tale regolamento, è opportuno fissare il TAC conformemente agli intervalli di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B, di tale regolamento; poiché tale misura è necessaria per evitare gravi danni a questo stock a seguito di dinamiche intraspecie tra gli stock ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento.

(11)

L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare gli articoli 33 e 34 relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

(12)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(13)

In base a un nuovo parere scientifico è opportuno fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa e IV per il periodo dal 1o novembre 2016 al 31 ottobre 2017. È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72. Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca, le disposizioni relative alla busbana norvegese dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2016

(14)

Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2017.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 1380/2013. In aggiunta, si applicano le definizioni seguenti:

1)   «sottodivisione»: una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (5);

2)   «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;

3)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

4)   «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito in tale articolo.

2.   Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente corrispondente previsto nello stesso articolo.

Articolo 7

Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24

1.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 marzo 2017 non possono essere conservati più di tre esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.

3.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano misure nazionali più rigorose.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 9

Flessibilità

1.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

2.   L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10

Modifica del regolamento (UE) 2016/72

Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72, la voce relativa alla busbana norvegese nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Anno

2016

2017

 

 

Danimarca

128 880  (6)  (8)

99 907  (6)  (11)

 

 

Germania

25 (6)  (7)  (8)

19 (6)  (7)  (11)

 

 

Paesi Bassi

95 (6)  (7)  (8)

74 (6)  (7)  (11)

 

 

Unione

129 000  (6)  (8)

100 000  (6)  (11)

 

 

Norvegia

15 000  (9)

 

 

 

Isole Fær Øer

6 000  (10)

 

 

 

TAC

Non pertinente

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017, ad eccezione dell'articolo 10 che si applica a decorrere dal 1o novembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

(6)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4), a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per la busbana norvegese sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(8)  Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o gennaio al 31 ottobre 2016.

(9)  Deve essere utilizzata una griglia selettiva.

(10)  Deve essere utilizzata una griglia selettiva. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(11)  Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1o novembre 2016 al 31 ottobre 2017.


ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31

(HER/30/31.)

Finlandia

115 599

 

 

Svezia

25 399

 

 

Unione

140 998

 

 

TAC

140 998

 

TAC analitico


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(HER/3BC+24)

Danimarca

3 981

 

 

Germania

15 670

 

 

Finlandia

2

 

 

Polonia

3 695

 

 

Svezia

5 053

 

 

Unione

28 401

 

 

TAC

28 401

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

(HER/3D-R30)

Danimarca

4 205

 

 

Germania

1 115

 

 

Estonia

21 473

 

 

Finlandia

41 914

 

 

Lettonia

5 299

 

 

Lituania

5 580

 

 

Polonia

47 618

 

 

Svezia

63 925

 

 

Unione

191 129

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisione 28.1

(HER/03D.RG)

Estonia

14 350

 

 

Lettonia

16 724

 

 

Unione

31 074

 

 

TAC

31 074

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento


Specie

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32

(COD/3DX32.)

Danimarca

7 089

 

 

Germania

2 820

 

 

Estonia

691

 

 

Finlandia

542

 

 

Lettonia

2 636

 

 

Lituania

1 736

 

 

Polonia

8 161

 

 

Svezia

7 182

 

 

Unione

30 857

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(COD/3BC+24)

Danimarca

2 444

 

 

Germania

1 194

 

 

Estonia

54

 

 

Finlandia

48

 

 

Lettonia

202

 

 

Lituania

131

 

 

Polonia

654

 

 

Svezia

870

 

 

Unione

5 597

 

 

TAC

5 597  (1)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(PLE/3BCD-C)

Danimarca

5 632

 

 

Germania

626

 

 

Polonia

1 179

 

 

Svezia

425

 

 

Unione

7 862

 

 

TAC

7 862

 

TAC analitico


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31

(SAL/3BCD-F)

Danimarca

19 879  (2)

 

 

Germania

2 212  (2)

 

 

Estonia

2 020  (2)

 

 

Finlandia

24 787  (2)

 

 

Lettonia

12 644  (2)

 

 

Lituania

1 486  (2)

 

 

Polonia

6 030  (2)

 

 

Svezia

26 870  (2)

 

 

Unione

95 928  (2)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione della sottodivisione 32

(SAL/3D32.)

Estonia

1 075  (3)

 

 

Finlandia

9 410  (3)

 

 

Unione

10 485  (3)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(SPR/3BCD-C)

Danimarca

25 745

 

 

Germania

16 310

 

 

Estonia

29 896

 

 

Finlandia

13 477

 

 

Lettonia

36 107

 

 

Lituania

13 061

 

 

Polonia

76 627

 

 

Svezia

49 770

 

 

Unione

260 993

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento


(1)  Questo contingente può essere pescato dal 1o gennaio al 31 gennaio 2017 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2017.

(2)  Numero di individui.

(3)  Numero di individui.