21.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1867 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2016
che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo. |
(2) |
I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2). |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 della Commissione (3) ha introdotto un processo comune di completa denaturazione dell'alcole, che prevede l'utilizzo di tre litri di alcole isopropilico (IPA), tre litri di metiletilchetone (MEK) e un grammo di denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto. Il processo comune era destinato a sostituire i vari processi di denaturazione nazionali al fine di evitare l'evasione, l'elusione e l'abuso. |
(4) |
Sebbene il processo di denaturazione comune sia ritenuto solido, efficiente ed efficace per la lotta contro le frodi, prevenendo al tempo stesso il consumo accidentale o intenzionale, la maggior parte dei settori non lo ha adottato, soprattutto a causa dei suoi costi più elevati rispetto a taluni processi nazionali di denaturazione. L'elevato numero di processi nazionali di denaturazione indebolisce la vigilanza efficace e offre possibilità di frode. |
(5) |
Di concerto con le autorità competenti e tenuto conto dei pareri del settore, è stato raggiunto un consenso su un unico processo di denaturazione comune. Tale processo implica costi inferiori poiché riduce la quantità necessaria di alcole isopropilico (IPA), metiletilchetone (MEK) e denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto, pur garantendo un livello di prevenzione sufficiente. |
(6) |
Di conseguenza tutti i processi di denaturazione nazionali dovrebbero essere soppressi dall'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93. Gli Stati membri che continuano a utilizzare i processi di denaturazione nazionali devono rispettare le condizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE, che prevede l'esenzione dall'accisa armonizzata per l'alcole denaturato impiegato per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano. |
(7) |
La Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri tutte le comunicazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/83/CEE. |
(8) |
Nei confronti dei requisiti notificati non sono state sollevate obiezioni a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE. |
(9) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire al settore di adeguarsi al nuovo processo di denaturazione comune e di adempiere gli obblighi contrattuali esistenti. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 55).
ALLEGATO
«ALLEGATO
1. |
Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS («Chemical Abstracts Service») autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole:
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2. |
Sinonimi dei prodotti autorizzati sono disponibili in varie lingue ufficiali dell'Unione nella banca dati dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche. |
3. |
Il termine «etanolo assoluto» è utilizzato nel presente allegato in conformità alla terminologia utilizzata dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC). |
4. |
Il processo di denaturazione comune impiegato in tutti gli Stati membri per l'alcole completamente denaturato è riportato di seguito. Per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze:
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5. |
All'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.» |