21.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1867 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

(2)

I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 della Commissione (3) ha introdotto un processo comune di completa denaturazione dell'alcole, che prevede l'utilizzo di tre litri di alcole isopropilico (IPA), tre litri di metiletilchetone (MEK) e un grammo di denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto. Il processo comune era destinato a sostituire i vari processi di denaturazione nazionali al fine di evitare l'evasione, l'elusione e l'abuso.

(4)

Sebbene il processo di denaturazione comune sia ritenuto solido, efficiente ed efficace per la lotta contro le frodi, prevenendo al tempo stesso il consumo accidentale o intenzionale, la maggior parte dei settori non lo ha adottato, soprattutto a causa dei suoi costi più elevati rispetto a taluni processi nazionali di denaturazione. L'elevato numero di processi nazionali di denaturazione indebolisce la vigilanza efficace e offre possibilità di frode.

(5)

Di concerto con le autorità competenti e tenuto conto dei pareri del settore, è stato raggiunto un consenso su un unico processo di denaturazione comune. Tale processo implica costi inferiori poiché riduce la quantità necessaria di alcole isopropilico (IPA), metiletilchetone (MEK) e denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto, pur garantendo un livello di prevenzione sufficiente.

(6)

Di conseguenza tutti i processi di denaturazione nazionali dovrebbero essere soppressi dall'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93. Gli Stati membri che continuano a utilizzare i processi di denaturazione nazionali devono rispettare le condizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE, che prevede l'esenzione dall'accisa armonizzata per l'alcole denaturato impiegato per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano.

(7)

La Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri tutte le comunicazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/83/CEE.

(8)

Nei confronti dei requisiti notificati non sono state sollevate obiezioni a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE.

(9)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire al settore di adeguarsi al nuovo processo di denaturazione comune e di adempiere gli obblighi contrattuali esistenti.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 55).


ALLEGATO

«ALLEGATO

1.

Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS («Chemical Abstracts Service») autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole:

denatonium benzoato

CAS: 3734-33-6

alcole isopropilico (IPA)

CAS: 67-63-0

metiletilchetone (butanone) (MEK)

CAS: 78-93-3

2.

Sinonimi dei prodotti autorizzati sono disponibili in varie lingue ufficiali dell'Unione nella banca dati dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche.

3.

Il termine «etanolo assoluto» è utilizzato nel presente allegato in conformità alla terminologia utilizzata dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

4.

Il processo di denaturazione comune impiegato in tutti gli Stati membri per l'alcole completamente denaturato è riportato di seguito.

Per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze:

1 litro di alcole isopropilico (IPA),

1 litro di metiletilchetone (MEK),

1 grammo di denatonium benzoato.

5.

All'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.»