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13.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1788 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli e che modifica e rettifica i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 relativamente alla costruzione dei veicoli e alle prescrizioni generali, ambientali e delle unità di propulsione, alle prescrizioni concernenti la frenatura dei veicoli e alle prescrizioni di sicurezza funzionale dei veicoli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 4, l'articolo 19, paragrafo 6, l'articolo 20, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 6, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 49, paragrafo 3, l'articolo 53, paragrafo 12, l'articolo 60, paragrafo 1, nonché gli articoli 61 e 70,
considerando quanto segue:
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(1) |
Poiché l'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013 consente l'applicazione di metodi di prova virtuali in alternativa alle prove fisiche effettuate dai servizi tecnici designati, e considerando che tali metodi di prova virtuali riducono notevolmente l'onere per i costruttori e sono particolarmente facili da applicare ai controlli dimensionali, dovrebbero essere aggiunte altre prescrizioni all'elenco delle prescrizioni che possono essere sottoposte a prove virtuali che figura nell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione (2). |
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(2) |
Per una maggiore precisione, le prescrizioni tecniche relative agli strumenti di misurazione del livello di rumore percepito dal conducente, di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, dovrebbero essere aggiornate alla luce del progresso tecnico. |
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(3) |
Per garantire la coerenza è necessario fissare ulteriori condizioni per l'omologazione UE di un sedile quale componente nell'allegato XIV del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014. |
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(4) |
Per ragioni di chiarezza e precisione è opportuno aggiungere ulteriori prescrizioni riguardo alle informazioni che devono essere contenute nel manuale di istruzioni conformemente all'allegato XXII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, soprattutto per quanto concerne le informazioni relative alle modalità di fissaggio laterale e verticale dell'attacco a tre punti per il trasporto su strada e le istruzioni e le avvertenze specifiche relative alle dimensioni ridotte del dispositivo di protezione della presa di forza di tipo 3 e agli intervalli di lubrificazione. |
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(5) |
A causa della loro progettazione tecnica, i veicoli di categoria T o C muniti di trasmissione idrostatica comandata con il piede destro e i veicoli di categoria C con velocità massima di progetto inferiore a 15 km/h, di cui all'allegato XXIII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, relativo ai dispositivi di comando, dovrebbero essere esentati dall'obbligo di possedere pedali della frizione, dell'acceleratore e del freno aventi le stesse funzioni e la stessa disposizione di quelli di un veicolo a motore. |
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(6) |
Ai fini di una maggiore precisione sarebbe opportuno migliorare le prescrizioni di sicurezza concernenti l'avviamento del motore, di cui all'allegato XXIII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, e adeguarle alle specificità progettuali di determinati veicoli. |
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(7) |
Per garantire la coerenza con il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, le prescrizioni concernenti i dispositivi di comando connessi a terminali virtuali, di cui all'allegato X del regolamento delegato (UE) 2015/208 (3) della Commissione, relativo alle prescrizioni per i sistemi di informazione per il conducente, dovrebbero essere spostate nell'allegato XXIII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, relativo alle prescrizioni per i dispositivi di comando. |
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(8) |
Per ragioni di coerenza e semplificazione occorrerebbe armonizzare con la norma ISO 17165-1:2007, attualmente utilizzata dai fabbricanti di tubi, le prescrizioni relative alla marcatura dei collegamenti idraulici di cui all'allegato XXIV del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, relativo alla protezione da altri rischi meccanici. |
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(9) |
Per garantire la coerenza è necessario includere nel campo di applicazione dell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, relativo alla protezione dalle sostanze pericolose, tutti i trattori muniti di cabina, compresi quelli dotati di cabina di livello 1, anche se non offrono alcuna protezione. |
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(10) |
Onde far sì che il significato del termine «cabina» sia inteso in modo univoco, si dovrebbe inserire nel regolamento delegato (UE) 2015/208 una definizione di «cabina». Tale definizione dovrebbe basarsi sulla norma EN 15695-1:2009, riconosciuta a livello internazionale. |
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(11) |
Per il calcolo della velocità massima teorica dei trattori, di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2015/208, si dovrebbe tenere conto degli sviluppi tecnologici più recenti riguardo alla gestione del motore. |
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(12) |
Le condizioni per l'adempimento delle prescrizioni ISO di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/208, relative al campo visivo e ai tergicristalli, non includono espressamente le condizioni riguardanti la visione diretta e indiretta. Le condizioni riguardanti la visione diretta e indiretta dovrebbero essere indicate espressamente in tale allegato, per fare in modo che le prescrizioni ISO siano rispettate in maniera uniforme. |
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(13) |
Gli impianti di illuminazione di cui all'allegato XII del regolamento delegato (UE) 2015/208 dovrebbero ottemperare a determinati requisiti più rigorosi per i trattori veloci, in modo da aumentarne la sicurezza. |
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(14) |
I dispositivi di comando che forniscono al conducente informazioni tattili presentano bordi sporgenti. Al fine di proteggere gli occupanti del veicolo mantenendo nel contempo la possibilità di fornire informazioni tattili, è necessario inserire prescrizioni specifiche per tali dispositivi nell'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2015/208. |
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(15) |
Nell'allegato XIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 è opportuno inserire prescrizioni specifiche per le parti esterne e gli accessori dei veicoli agricoli e forestali, soprattutto in ragione delle finalità particolari di certe configurazioni esterne. |
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(16) |
Le prescrizioni relative al riscaldamento e al raffreddamento della cabina di cui all'allegato XVII del regolamento delegato (UE) 2015/208 dovrebbero essere compatibili con le prescrizioni dell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 per quanto riguarda il livello della pressione e il flusso dell'aria. |
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(17) |
È necessario migliorare la visibilità delle targhe di immatricolazione, di cui all'allegato XIX del regolamento delegato (UE) 2015/208. |
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(18) |
Occorre allineare determinate prescrizioni relative ai serbatoi di carburante, contenute nell'allegato XXV del regolamento delegato (UE) 2015/208, agli sviluppi tecnologici più recenti di cui al regolamento n. 34 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). |
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(19) |
A causa delle dimensioni particolari dei trattori T2 è necessario adeguare la lunghezza delle piattaforme indicata nell'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2015/208. |
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(20) |
Le prescrizioni riguardanti i dispositivi di traino dell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2015/208 devono essere adattate per tenere conto degli sviluppi tecnologici più recenti. |
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(21) |
Nell'allegato XXXIII del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono necessarie ulteriori definizioni per quanto concerne i cingoli. È altresì necessario aggiornare varie definizioni per tenere conto degli sviluppi tecnologici più recenti. |
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(22) |
Sono inoltre necessari termini e prescrizioni supplementari in relazione ai dispositivi meccanici di accoppiamento di cui all'allegato XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208, onde garantire la coerenza delle prove sul veicolo traente (trattore) e sul veicolo rimorchiato (rimorchio o attrezzatura intercambiabile trainata). Occorre adattare un certo numero di termini e prescrizioni relativi ai dispositivi di aggancio meccanici per evitare l'uso degli stessi termini in contesti diversi. |
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(23) |
Taluni termini e determinate prescrizioni concernenti la frenatura dei veicoli agricoli e forestali contenuti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione (4) dovrebbero essere allineati agli sviluppi tecnologici più recenti in materia di costruzione e installazione dei freni. |
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(24) |
Le prove di frenatura di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/68 dovrebbero essere allineate agli sviluppi tecnologici più recenti per quanto riguarda il comportamento in frenata e le prestazioni, nonché alle prescrizioni corrispondenti del regolamento UNECE n. 13. |
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(25) |
Sono necessarie definizioni aggiuntive in relazione alle prove alternative di frenatura e occorre chiarire alcuni termini e alcune prescrizioni riguardanti le prove alternative di frenatura di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/68, al fine di allinearle pienamente alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13. |
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(26) |
Taluni termini e determinate prescrizioni concernenti la frenatura dei veicoli agricoli e forestali con trasmissione idrostatica di cui all'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2015/68 dovrebbero essere allineati agli sviluppi tecnologici più recenti in tema di prestazioni dei freni installati in tali veicoli. |
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(27) |
Le prescrizioni di cui all'allegato XII del regolamento delegato (UE) 2015/68 per i sistemi di frenatura a comando elettronico montati su determinati trattori dovrebbero essere adattate per ridurre al massimo i malfunzionamenti e aumentare il livello delle prestazioni di frenatura. |
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(28) |
Le definizioni riguardanti le emissioni inquinanti dei motori di cui al regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (5) dovrebbero essere allineate alle definizioni corrispondenti utilizzate in relazione alle macchine mobili non stradali. È inoltre necessario allineare pienamente le prescrizioni relative alle macchine mobili non stradali di tale regolamento alle prescrizioni di cui alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento UNECE n. 96. |
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(29) |
Al fine di migliorare leggibilità e chiarezza dei regolamenti delegati (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208, è necessario correggere alcuni refusi, alcune contraddizioni e alcuni errori nei riferimenti. |
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(30) |
L'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 relativo alle prescrizioni riguardanti l'omologazione UE dei veicoli dovrebbe consentire, laddove necessario, di stabilire prescrizioni di sicurezza funzionale per ulteriori categorie di veicoli. |
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(31) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 167/2013. |
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(32) |
I regolamenti delegati (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 dovrebbero quindi essere modificati e rettificati di conseguenza. |
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(33) |
Dato che il regolamento (UE) n. 167/2013 e i regolamenti delegati (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 sono già applicabili e che le modifiche di tali atti prevedono numerose correzioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali
L'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/96
Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è così modificato:
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1) |
l'articolo 2 è così modificato:
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2) |
l'articolo 4 è così modificato:
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3) |
all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al primo paragrafo, per il riconoscimento di un'omologazione alternativa come equivalente a un'omologazione a norma del presente regolamento, il costruttore garantisce un accesso non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, come richiesto al capo XV del regolamento (UE) n. 167/2013 e all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione (*3). (*3) Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).» " |
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4) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Misurazione del livello sonoro esterno 1. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria T muniti di pneumatici e della categoria C muniti di cingoli a nastro in movimento in conformità alle condizioni e ai metodi di prova di cui al punto 1.3.1 dell'allegato III. 2. I servizi tecnici eseguono inoltre le prove secondo le condizioni e i metodi di cui al punto 1.3.2 dell'allegato III per i veicoli agricoli e forestali fermi delle categorie T e C muniti di cingoli a nastro e ne registrano i risultati in conformità alle disposizioni del punto 1.3.2.4 dell'allegato III. 3. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli a catena in conformità alle condizioni e ai metodi della prova da fermi di cui al punto 1.3.2 dell'allegato III. 4. I servizi tecnici eseguono inoltre le prove secondo le condizioni e i metodi di cui al punto 1.3.3 dell'allegato III per i veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli a catena e ne registrano i risultati.» |
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5) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: [la modifica non riguarda la versione italiana]; |
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6) |
all'articolo 11, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell'omologazione, le date di cui all'articolo 9, paragrafi 3 quater, 3 quinquies e 4 bis, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013 e muniti di motori delle categorie da L a R, sono posticipate di 3 anni.» |
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7) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Procedure di omologazione UE Fatto salvo l'articolo 11, se un costruttore lo richiede, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti alle emissioni dei veicoli, rifiutare il rilascio dell'omologazione UE o nazionale ad un nuovo tipo di veicolo o di motore, né proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di un veicolo nuovo e la vendita o l'uso di motori nuovi, se il veicolo o i motori in questione sono conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione (*4). (*4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1).» " |
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8) |
all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, relativo alle emissioni inquinanti, gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato di un numero limitato di veicoli muniti di motori che soddisfano i requisiti dell'articolo 9 della direttiva 97/68/CE in regime di flessibilità, in conformità alle disposizioni dell'allegato V del presente regolamento, a richiesta del costruttore e a condizione che un'autorità di omologazione abbia rilasciato la relativa autorizzazione all'entrata in servizio.» |
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9) |
gli allegati da I a IV sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 4
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68
Il regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato:
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1) |
l'articolo 2 è così modificato:
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2) |
gli allegati da I a V, nonché VII, VIII, IX, XI, XII e XIII sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 5
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208
Il regolamento delegato (UE) 2015/208 è così modificato:
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1) |
l'articolo 2 è così modificato:
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2) |
all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I metodi di misurazione e i risultati delle prove sono notificati all'autorità di omologazione mediante verbali di prova il cui formato è stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.» |
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3) |
gli allegati I, III, V, VII, X, da XII a XV, XVII, XIX, XX, XXII, da XXV a XXXI, XXXIII e XXXIV sono modificati in conformità all'allegato V del presente regolamento. |
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1° ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1).
(6) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:
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1) |
alla riga n. 6, nella casella corrispondente alla colonna «Atto normativo di riferimento», è inserita la seguente abbreviazione: «RVFSR»; |
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2) |
alla riga n. 9, la voce corrispondente alla categoria di veicoli T3a è sostituita da «X»; |
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3) |
alla riga n. 17, la voce corrispondente alla categoria di veicoli T3b è sostituita da «X»; |
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4) |
alla riga n. 23, le voci corrispondenti alle categorie di veicoli T3a e T3b sono sostituite da «X»; |
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5) |
alla riga n. 30, le voci corrispondenti alle categorie di veicoli Ca e Cb sono sostituite da «X»; |
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6) |
alla riga n. 34, nella casella corrispondente alla categoria di veicoli T3b, è inserita la seguente lettera: «X». |
ALLEGATO II
Gli allegati III, V, VIII, IX, X, da XIII a XVIII, da XXI a XXIV, XXVI e XXIX del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 sono modificati come segue:
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1) |
l'allegato III è così modificato:
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2) |
l'allegato V è così modificato:
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3) |
all'allegato VIII, la figura 4.3.b è sostituita dalla seguente: « Figura 4.3.b ROPS con due montanti LEGENDA |
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4) |
all'allegato IX, sezione B1, il punto 3.1.4.3.3. è sostituito dal seguente:
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5) |
all'allegato X, sezione B2, il punto 4.2.1.6. è sostituito dal seguente:
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6) |
l'allegato XIII è così modificato:
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7) |
l'allegato XIV è così modificato:
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8) |
l'allegato XV è così modificato:
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9) |
all'allegato XVI, punto 1, la tabella 1 è così modificata:
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10) |
nell'allegato XVII, il punto 2.6. è sostituito dal seguente:
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11) |
nell'allegato XVIII, il punto 3.4. è sostituito dal seguente:
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12) |
nell'allegato XXI, il punto 2.2. è sostituito dal seguente:
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13) |
l'allegato XXII è così modificato:
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14) |
l'allegato XXIII è così modificato:
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15) |
l'allegato XXIV è così modificato:
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16) |
l'allegato XXVI è così modificato:
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17) |
nell'allegato XXIX, il punto 2. è sostituito dal seguente: «2. Requisiti per la cabina
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(*1) Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).» »
ALLEGATO III
Gli allegati da I a IV del regolamento delegato (UE) 2015/96 sono così modificati:
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1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
l'allegato II è così modificato:
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3) |
l'allegato III è così modificato:
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4) |
l'allegato IV è sostituito dal seguente: “ALLEGATO IV Riconoscimento di omologazioni alternative Le seguenti omologazioni e, se del caso, i relativi marchi di omologazione sono riconosciuti come equivalenti a un'omologazione rilasciata a norma del presente regolamento:
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ALLEGATO IV
Gli allegati da I a V, VII, VIII, IX, XI, XII e XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 sono così modificati:
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1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
l'allegato II è così modificato:
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3) |
l'allegato III è così modificato:
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4) |
l'allegato IV è così modificato:
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5) |
all'allegato V, il punto 2.2.1. è sostituito dal seguente:
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6) |
l'allegato VII è così modificato:
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7) |
l'allegato VIII è così modificato:
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8) |
l'allegato IX è così modificato:
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9) |
l'allegato XI è così modificato:
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10) |
l'allegato XII è così modificato:
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11) |
l'allegato XIII è così modificato:
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(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1).» »
(*2) Se pertinente.
(*3) La prova non è necessaria se il costruttore può dimostrare che una variazione non influisce sulla rigidezza.
ALLEGATO V
Gli allegati I, III, V, VII, X, da XII a XV, XVII, XIX, XX, XXII, da XXV a XXXI, XXXIII e XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono modificati come segue:
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1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
all'allegato III, il punto 2.6. è sostituito dal seguente:
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3) |
l'allegato V è così modificato:
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4) |
all'allegato VII, il punto 2. è sostituito dal seguente:
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5) |
l'allegato X è sostituito dal seguente: «ALLEGATO X Requisiti relativi ai sistemi di informazione per il conducente 1. Definizioni Per “terminali virtuali” si intendono i sistemi informativi elettronici di bordo con schermi di visualizzazione che forniscono all'utente informazioni visive sulle prestazioni del veicolo e dei suoi sistemi e che gli consentono di monitorare e controllare varie funzioni tramite uno schermo tattile o una tastiera. 2. Requisiti
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6) |
l'allegato XII è così modificato:
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7) |
l'allegato XIII è così modificato:
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8) |
l'allegato XIV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XIV Requisiti relativi alle parti esterne e agli accessori del veicolo 1. Definizioni Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui all'allegato XII, punto 1, e all'allegato XXXIII, punto 1. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
2. Campo di applicazione
3. Requisiti
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9) |
all'allegato XV, la parte 2 è così modificata:
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10) |
all'allegato XVII, i punti 1.1. e 1.2. sono sostituiti dai seguenti:
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11) |
l'allegato XIX è così modificato:
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12) |
l'allegato XX è così modificato:
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13) |
l'allegato XXII è così modificato:
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14) |
all'allegato XXV, punto 3., il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se necessario, il veicolo deve essere munito di dispositivi di dissipazione delle stesse. Non vige tuttavia l'obbligo di dotare di sistemi di dissipazione i serbatoi di carburante progettati per contenere combustibile con un punto di infiammabilità di almeno 55 °C. Il punto di infiammabilità deve essere determinato conformemente alla norma ISO 2719:2002.» |
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15) |
all'allegato XXVI, il punto 1. è sostituito dal seguente: «1. Aspetti generali I veicoli della categoria R disciplinati dal presente regolamento devono essere progettati in modo da offrire un'efficace protezione posteriore antincastro rispetto ai veicoli delle categorie M1 e N1 (*3). Essi devono ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 2. e 3. del presente allegato, devono ricevere una scheda di omologazione di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 e sulla loro struttura protettiva posteriore deve essere apposto il marchio di omologazione UE di cui al punto 5.2. dell'allegato IV di tale regolamento. |
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16) |
all'allegato XXVII, i punti 2.4.1.1. e 2.4.1.2. sono sostituiti dai seguenti:
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17) |
all'allegato XXVIII, il punto 7. è sostituito dal seguente: «7. Lunghezza della piattaforma per i trattori delle categorie T4.3 e T2
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18) |
l'allegato XXIX è così modificato:
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19) |
l'allegato XXX è così modificato:
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20) |
all'allegato XXXI, il punto 1.1. è sostituito dal seguente:
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21) |
l'allegato XXXIII è così modificato:
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22) |
l'allegato XXXIV è così modificato:
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(*1) Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).»
(*2) Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).» »
(*3) Cfr. la definizione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A.»