6.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1773 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2016
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2017 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1) |
Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (2) stabilisce la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 21 del medesimo regolamento. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione sono, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, superiori ai quantitativi disponibili per l'anno contingentale 2017. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di esportazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009. |
(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione sono, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili per l'anno contingentale 2017. È pertanto opportuno assegnare i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle quantità richieste fissando un coefficiente di attribuzione, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1187/2009. |
(4) |
Tenuto conto del termine previsto all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009 per la fissazione dei coefficienti di attribuzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 5 del medesimo allegato.
Articolo 2
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.
Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, da ripartire tra i richiedenti mediante l'applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 6 del suddetto allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).
ALLEGATO
Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States» |
Identificazione del gruppo e del contingente |
Quantitativi disponibili per il 2017 (in kg) |
Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 1 |
Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 2 |
|
Numero della nota |
Gruppo |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16-Tokyo |
908 877 |
0,1321233 |
|
16-Uruguay |
3 446 000 |
0,0828365 |
|
||
17 |
Blue Mould |
17-Uruguay |
350 000 |
0,0752688 |
|
18 |
Cheddar |
18-Uruguay |
1 050 000 |
0,1252684 |
|
20 |
Edam/Gouda |
20-Uruguay |
1 100 000 |
0,1030155 |
|
21 |
Italian type |
21-Uruguay |
2 025 000 |
0,0692071 |
|
22 |
Swiss or Emmentaler cheese other than with eye formation |
22-Tokyo |
393 006 |
|
15,1156153 |
22-Uruguay |
380 000 |
|
4,4705882 |
||
25 |
Swiss or Emmentaler cheese with eye formation |
25-Tokyo |
4 003 172 |
|
1,0264543 |
25-Uruguay |
2 420 000 |
|
1,6982456 |