4.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1759 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo che consiste in un gambo filettato, con filettatura metrica, di acciaio zincato e testa di plastica. Il gambo filettato è fabbricato mediante laminazione, ha una lunghezza di 23 mm e un diametro di 6 mm. La testa rotonda ha un diametro di 14,5 mm ed è priva di innesto per attrezzi.

L'articolo è presentato per essere usato come supporto/piedino per complementi d'arredo (può tuttavia essere usato anche con altri elementi destinati a essere collocati sul pavimento) e serve a regolare un elemento all'altezza richiesta mediante avvitamento della parte filettata nell'elemento.

Cfr. immagine (*)

7318 15 90

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7318 , 7318 15 e 7318 15 90 .

L'articolo è una merce composita costituita da due materiali. Il componente che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale è il gambo filettato di acciaio zincato che serve a regolare l'altezza degli elementi mediante avvitamento.

Si esclude la classificazione alla voce 8302 come guarnizione, ferramenta ed oggetto simile di metalli comuni per mobili, poiché l'articolo è destinato a un uso che non dipende dalle sue caratteristiche oggettive e può essere usato anche su merci diverse dai mobili. L'articolo ha le caratteristiche oggettive di una vite della voce 7318 . Esso deve essere pertanto classificato nel codice 7318 15 90 come «altra vite».

Image

(*)  L'immagine è fornita a scopi puramente informativi.