|
30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1724 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di alcune misure
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») è opportuno allineare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione alle disposizioni di cui agli articoli 290 e 291 del trattato. |
|
(2) |
Alla luce dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione si è impegnata, mediante una dichiarazione (3), a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di alcune delle disposizioni di tale regolamento. |
|
(4) |
Al fine di allineare il regolamento (CE) n. 471/2009 agli articoli 290 e 291 del trattato, è opportuno sostituire le competenze di esecuzione conferite alla Commissione da tale regolamento con il potere di adottare atti delegati e di esecuzione. |
|
(5) |
Al fine di tener conto delle modifiche del codice doganale o delle disposizioni discendenti da convenzioni internazionali, delle modifiche rese necessarie per ragioni metodologiche e della necessità di istituire un sistema efficiente per la raccolta dei dati e la compilazione di statistiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo a:
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
|
(6) |
La Commissione dovrebbe assicurare che tali atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o i rispondenti e che continuino a essere quanto meno onerosi possibile. |
|
(7) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 471/2009, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare misure riguardanti:
Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. |
|
(8) |
Il comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi («comitato Extrastat») di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 471/2009, ha fornito alla Commissione consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo («SSE») volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione nel quadro di una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno che il comitato del sistema statistico europeo («comitato SSE»), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) svolga un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. A tal fine è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 471/2009, procedendo a sostituire il riferimento al comitato Extrastat con un riferimento al comitato SSE. |
|
(9) |
Al fine di assicurare la certezza del diritto, le procedure di adozione di misure avviate ma non concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono pregiudicate dal presente regolamento. |
|
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 471/2009, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 471/2009 è così modificato:
|
1) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
|
2) |
all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente alla raccolta dei dati di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo. Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.»; |
|
3) |
l'articolo 5 è così modificato:
|
|
4) |
l'articolo 6 è così modificato:
|
|
5) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
|
6) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 ottobre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*1). 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 6, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
|
7) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»." |
Articolo 2
Il presente regolamento non pregiudica le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 471/2009 che siano state avviate ma non siano state concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
(1) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.
(4) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).
(5) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(6) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).