30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1724 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di alcune misure

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») è opportuno allineare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione alle disposizioni di cui agli articoli 290 e 291 del trattato.

(2)

Alla luce dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione si è impegnata, mediante una dichiarazione (3), a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.

(3)

Il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di alcune delle disposizioni di tale regolamento.

(4)

Al fine di allineare il regolamento (CE) n. 471/2009 agli articoli 290 e 291 del trattato, è opportuno sostituire le competenze di esecuzione conferite alla Commissione da tale regolamento con il potere di adottare atti delegati e di esecuzione.

(5)

Al fine di tener conto delle modifiche del codice doganale o delle disposizioni discendenti da convenzioni internazionali, delle modifiche rese necessarie per ragioni metodologiche e della necessità di istituire un sistema efficiente per la raccolta dei dati e la compilazione di statistiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo a:

l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali,

merci e movimenti specifici e le disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili,

l'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero,

la raccolta di dati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 471/2009,

ulteriori specificazioni dei dati statistici,

l'obbligo riguardante serie limitate di dati per le merci o i movimenti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 471/2009, e i dati forniti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento,

il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute per le statistiche sul commercio per valuta di fatturazione.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016  (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(6)

La Commissione dovrebbe assicurare che tali atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o i rispondenti e che continuino a essere quanto meno onerosi possibile.

(7)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 471/2009, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare misure riguardanti:

i codici e il relativo formato da utilizzare relativamente ai dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento,

il collegamento tra i dati sulle caratteristiche delle imprese e i dati registrati a norma di tale articolo,

il contenuto e la copertura uniformi delle statistiche trasmesse.

Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(8)

Il comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi («comitato Extrastat») di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 471/2009, ha fornito alla Commissione consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo («SSE») volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione nel quadro di una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno che il comitato del sistema statistico europeo («comitato SSE»), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) svolga un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. A tal fine è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 471/2009, procedendo a sostituire il riferimento al comitato Extrastat con un riferimento al comitato SSE.

(9)

Al fine di assicurare la certezza del diritto, le procedure di adozione di misure avviate ma non concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono pregiudicate dal presente regolamento.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 471/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 471/2009 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per tenere conto delle modifiche del codice doganale e delle disposizioni discendenti da convenzioni internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, per adattare l'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente a merci e movimenti specifici e a disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili.»;

c)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente all'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Nell'esercizio dei poteri delegati di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente alla raccolta dei dati di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo. Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.»;

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente alle ulteriori specificazioni dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

bis.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti i codici da utilizzare e al relativo formato da utilizzare per i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente a tali serie limitate di dati.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Nell'esercizio dei poteri delegati di cui ai paragrafi 2 e 4, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.»;

4)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti il collegamento tra i dati e tali statistiche da compilare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ogni due anni gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione.

Gli Stati membri compilano le statistiche utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni ricavate dalle dichiarazioni in dogana, contenenti i dati sulla valuta di fatturazione. Se per le esportazioni tale valuta non è disponibile nella dichiarazione in dogana, si procede alla rilevazione dei dati necessari effettuando un'indagine.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente al livello di aggregazione per i paesi associati, alle merci e alle valute. Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.»;

5)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro 40 giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile. Gli Stati membri provvedono affinché le statistiche contengano informazioni su tutte le importazioni e le esportazioni nel periodo di riferimento in questione, procedendo ad adeguamenti nel caso in cui non siano disponibili registrazioni.

Ove le statistiche trasmesse siano soggette a revisione, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro l'ultimo giorno del mese successivo al giorno in cui sono divenuti disponibili i dati riveduti.

Gli Stati membri includono nei risultati trasmessi alla Commissione (Eurostat) ogni informazione statistica riservata.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti le specifiche tecniche uniformi per il contenuto e la copertura delle statistiche trasmesse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Le statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 ottobre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*1).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 6, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*1)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

7)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."

Articolo 2

Il presente regolamento non pregiudica le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 471/2009 che siano state avviate ma non siano state concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(3)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

(4)  Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

(5)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).