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27.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 259/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1718 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2016
recante modifica del regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti relativamente alle disposizioni concernenti le prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e la procedura di prova della durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
La prova di controllo della conformità in servizio costituisce uno dei fondamenti della procedura di omologazione e consente di verificare l'efficienza dei sistemi di controllo delle emissioni nell'arco della vita utile dei veicoli. Conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (2), le prove sono eseguite per mezzo di sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) che valutano le emissioni nelle normali condizioni di funzionamento. L'approccio PEMS è ugualmente applicabile per verificare le emissioni fuori ciclo nel corso dell'omologazione. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 582/2011 stabilisce che qualsiasi ulteriore prescrizione relativa alle prove delle emissioni fuori ciclo durante l'uso dovrebbe essere introdotta dopo la valutazione della procedura di prova in esso specificata. |
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(3) |
La Commissione ha effettuato pertanto un'analisi approfondita della procedura di prova. Dall'analisi sono risultate varie lacune, che compromettono l'efficacia della normativa europea in materia di omologazione e alle quali occorre porre rimedio per garantire un livello adeguato di protezione dell'ambiente. |
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(4) |
Le emissioni dei veicoli nella fase di riscaldamento non sono attualmente valutate nell'ambito della prova dimostrativa per l'omologazione o della prova di controllo della conformità in servizio. Al fine di rimediare all'attuale inadeguatezza delle conoscenze e di elaborare una nuova procedura di prova per le operazioni di avviamento a freddo, si dovrebbe introdurre una fase di monitoraggio nel corso della quale si potranno raccogliere i dati delle prove di omologazione e di controllo della conformità in servizio. |
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(5) |
In conformità al regolamento (UE) n. 582/2011, i dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento devono essere omologati nel rispetto delle prescrizioni della norma Euro VI sulle emissioni una volta che saranno state introdotte in tale regolamento le prescrizioni specifiche per la prova della durabilità. |
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(6) |
È pertanto necessario stabilire una procedura per valutare correttamente la durabilità delle parti di ricambio che entrano nel mercato dell'Unione e per garantire che queste posseggano requisiti ambientali compatibili con quelli stabiliti per sistemi simili prodotti come parti originali dei veicoli. |
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(7) |
Una procedura di prova basata sull'invecchiamento accelerato dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento dovuto a effetti termici e al consumo di lubrificante è in linea con l'obiettivo di affrontare la questione della durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento in maniera accurata e obiettiva e senza oneri eccessivi per l'industria. |
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(8) |
Il regolamento (UE) n. 582/2011 fissa prescrizioni relative ai provvedimenti che devono essere presi dai costruttori dei veicoli per impedire la manomissione dei sistemi di controllo delle emissioni. Tali prescrizioni dovrebbero consentire di porre rimedio alle forme più frequenti di manomissione senza costituire un onere eccessivo per l'industria. |
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(9) |
Andrebbero aggiornati i riferimenti alle norme internazionali contenuti nel regolamento (UE) n. 582/2011. |
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(10) |
Per dare tempo sufficiente ai costruttori di veicoli per modificare i loro prodotti conformemente alle nuove prescrizioni concernenti la soglia di potenza, le prescrizioni dovrebbero avere effetto a decorrere dal 1o settembre 2018 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1o settembre 2019 per tutti i nuovi veicoli. |
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(11) |
È opportuno che le nuove prescrizioni per le prove di controllo in servizio non si applichino retroattivamente ai motori e ai veicoli che non sono stati omologati conformemente ad esse. Le nuove prescrizioni di cui all'allegato II devono applicarsi esclusivamente alle prove di controllo della conformità in servizio di nuovi tipi di motori e di veicoli omologati in conformità alla versione modificata del regolamento (UE) n. 582/2011. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
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1) |
all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso; |
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2) |
all'articolo 15, il paragrafo 5 è soppresso; |
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3) |
è inserito il seguente articolo 17 bis: «Articolo 17 bis Disposizioni transitorie per determinate omologazioni e determinati certificati di conformità 1. A decorrere dal 1o settembre 2018, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni, il rilascio dell'omologazione CE o nazionale ai nuovi tipi di veicoli o di motori sottoposti a prova mediante procedure non conformi all'allegato II, appendice 1, punti 4.2.2.2 e 4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 e 4.3.1.2 e 4.3.1.2.1 e 4.3.1.2.2. 2. A decorrere dal 1o settembre 2019, le autorità nazionali considereranno non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi non conformi all'allegato II, appendice 1, punti 4.2.2.2 e 4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 e 4.3.1.2 e 4.3.1.2.1 e 4.3.1.2.2 e, per motivi attinenti le emissioni, vieteranno l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli. A decorrere dal 1o settembre 2019 e fatto salvo il caso dei motori di ricambio per i veicoli in servizio, le autorità nazionali vieteranno la vendita o l'uso di nuovi motori non conformi all'allegato II, appendice 1, punti 4.2.2.2 e 4.2.2.2.1 e 4.3.1.2 e 4.3.1.2.1.» |
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1) |
L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; |
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2) |
l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento; |
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3) |
l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento; |
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4) |
l'allegato XI è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento; |
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5) |
l'allegato XIII è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento; |
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6) |
l'allegato XIV è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto salvo il punto 8, lettera c), che si applica a tutti i veicoli a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'allegato II si applica ai nuovi tipi di veicoli a partire dal 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
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1) |
il punto 1.1.2 è sostituito dal seguente:
(*1) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).»;" |
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2) |
il punto 1.1.5. è sostituito dal seguente:
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3) |
il punto 3.1 è sostituito dal seguente:
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4) |
sono inseriti i seguenti punti da 3.2.1.1 a 3.2.1.6:
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5) |
al punto 4.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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6) |
all'appendice 4, il nono, il decimo e l'undicesimo punto sono sostituiti dai seguenti: «In caso di domanda di omologazione CE di un motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta, è necessario compilare la parte generale e le parti 1 e 3. In caso di domanda di omologazione CE di un veicolo munito di motore omologato relativamente alle emissioni e all'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, è necessario compilare la parte generale e la parte 2. In caso di domanda di omologazione CE di un veicolo relativamente alle emissioni e all'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, è necessario compilare la parte generale e le parti 1, 2 e 3.»; |
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7) |
l'appendice 9 è sostituita dalla seguente: «Appendice 9 Sistema di numerazione delle schede di omologazione CE La sezione 3 del numero di omologazione CE rilasciato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, deve essere composta dal numero dell'atto normativo di attuazione o dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Il numero deve essere seguito da una lettera dell'alfabeto corrispondente alle prescrizioni relative ai sistemi OBD e SCR assegnata in conformità alla tabella 1. Tabella 1
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(*1) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).»;»
(1) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD degli NOx («NOx OTL») di cui all'allegato X, tabella 1, per i motori e i veicoli ad accensione spontanea e a doppia alimentazione e all'allegato X, tabella 2, per i motori e i veicoli ad accensione comandata.
(2) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD del particolato («PM OTL») di cui all'allegato X, tabella 1, per i motori e i veicoli ad accensione spontanea e a doppia alimentazione.
(3) Requisiti di «monitoraggio dell'efficienza» di cui all'allegato X, punto 2.1.1.
(4) Requisiti «transitori» di qualità del reagente di cui all'allegato XIII, punto 7.1.
(5) Requisiti «generali» di qualità del reagente di cui all'allegato XIII, punto 7.1.1.
(6) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD del CO («CO OTL») di cui all'allegato X, tabella 2, per i motori e i veicoli ad accensione comandata.
(7) Requisiti «transitori» IUPR di cui all'allegato X, sezione 6.
(8) Requisiti «generali» IUPR di cui all'allegato X, sezione 6.
(9) Per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori.
(10) Per i motori ad accensione spontanea e a doppia alimentazione e i veicoli muniti di tali motori.
(11) Solo per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori.
(12) Disposizioni aggiuntive concernenti i requisiti di monitoraggio di cui all'allegato 9 A, punto 2.3.1.2, del regolamento UNECE n. 49.
(13) Le specifiche IUPR sono riportate nell'allegato X. Per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori le specifiche IUPR non valgono.
(14) Requisito ISC di cui all'allegato II, appendice 1.
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
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1) |
il punto 2.1. è sostituito dal seguente:
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2) |
il punto 2.3. è sostituito dal seguente:
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3) |
il punto 4.1. è sostituito dal seguente: «4.1. Carico utile del veicolo Il carico utile normale è compreso tra il 10 % e il 100 % del carico utile massimo. Il carico utile massimo è dato dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo a pieno carico e la massa del veicolo in ordine di marcia specificata a norma dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE. Ai fini delle prove di controllo della conformità in servizio è possibile riprodurre il carico utile e usare un carico artificiale. Le autorità di omologazione possono chiedere di sottoporre a prova il veicolo con un carico utile compreso tra il 10 % e il 100 % del suo carico utile massimo. Nel caso in cui la massa del sistema PEMS necessario per la prova sia superiore al 10 % del carico utile massimo del veicolo, tale massa può essere considerata il carico utile minimo. Se del caso, i veicoli della categoria N3 devono essere sottoposti a prova con un semirimorchio.»; |
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4) |
i punti da 4.4.1. a 4.5.5 sono sostituiti dai seguenti: 4.4.1. L'olio lubrificante da utilizzare per le prove deve essere un olio disponibile in commercio conforme alle specifiche del fabbricante del motore. Si devono prelevare campioni di olio. 4.4.2. Carburante Il carburante da usare per le prove deve essere un carburante disponibile in commercio che rientri nella direttiva 98/70/CE e nelle norme CEN pertinenti, oppure un carburante di riferimento specificato nell'allegato IX del presente regolamento. Si devono prelevare campioni di carburante. Il fabbricante ha facoltà di chiedere che i campioni di carburante non siano prelevati da motori a gas. 4.4.2.1. Se, conformemente all'allegato I, sezione 1, del presente regolamento, il fabbricante ha dichiarato di essere in grado di soddisfare i requisiti del presente regolamento sui carburanti in commercio riportati al punto 3.2.2.2.1 della scheda informativa di cui all'allegato I, appendice 4, del presente regolamento, occorre effettuare almeno una prova su ognuno dei carburanti in commercio indicati. 4.4.3. Nel caso dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che utilizzano un reagente per ridurre le emissioni, il reagente deve essere di tipo disponibile in commercio e conforme alle specifiche del fabbricante del motore. Si deve prelevare un campione del reagente. Il reagente non deve essere congelato. 4.5. Prescrizioni relative al percorso Le quote corrispondenti ai diversi tracciati devono essere espresse quale percentuale della durata complessiva del tragitto. Il percorso deve prevedere una prima parte di tracciato urbano seguita da una parte di tracciato extraurbano e da una di autostrada, secondo le percentuali riportate ai punti da 4.5.1 a 4.5.4. Se per ragioni di praticità e previo assenso dell'autorità di omologazione risultasse opportuno adottare un diverso ordine per la prova, l'ordine può essere modificato, tuttavia la prova deve iniziare sempre con il tracciato urbano. Ai fini della presente sezione, il termine «circa» indica il valore obiettivo ± 5 %. Le parti urbana, extraurbana e autostradale del percorso possono essere determinate in base a:
Se la composizione del percorso è determinata in base alle coordinate geografiche, il veicolo non deve superare, per un periodo complessivo superiore al 5 % della durata totale di ciascuna parte del percorso, la seguente velocità:
Qualora la composizione del percorso sia determinata attraverso il metodo della prima accelerazione, l'inizio della parte extraurbana coincide con la prima accelerazione con la quale si supera la velocità di 55 km/h (70 km/h per i veicoli delle categorie M1 e N1), mentre l'inizio della parte autostradale è costituito dalla prima accelerazione con la quale si supera la velocità di 75 km/h (90 km/h per i veicoli delle categorie M1 e N1). I criteri di distinzione tra i tracciati urbano, extraurbano e autostradale devono essere concordati con l'autorità di omologazione prima dell'inizio della prova. La velocità media nel tracciato urbano deve essere compresa fra 15 e 30 km/h. La velocità media nel tracciato extraurbano deve essere compresa fra 45 e 70 km/h (fra 60 e 90 km/h per i veicoli delle categorie M1 e N1). La velocità media nel tracciato autostradale deve essere superiore a 70 km/h (90 km/h per i veicoli delle categorie M1 e N1). 4.5.1. Per i veicoli delle categorie M1 e N1 il percorso deve prevedere un 34 % circa di tracciato urbano, un 33 % circa di tracciato extraurbano e un 33 % circa di tracciato autostradale. 4.5.2. Per i veicoli delle categorie N2, M2 e M3 il percorso deve prevedere un 45 % circa di tracciato urbano, un 25 % circa di tracciato extraurbano e un 30 % circa di tracciato autostradale. Per i veicoli delle categorie M2 e M3 di classe I, II oppure A in base alla definizione del regolamento UNECE 107 il percorso deve prevedere un 70 % circa di tracciato urbano e un 30 % circa di tracciato extraurbano. 4.5.3. Per i veicoli della categoria N3 il percorso deve prevedere un 20 % circa di tracciato urbano, un 25 % circa di tracciato extraurbano e un 55 % circa di tracciato autostradale. 4.5.4. Ai fini della valutazione della composizione del percorso, la durata delle varie parti di percorso deve essere calcolata a partire dal momento in cui la temperatura del liquido di raffreddamento raggiunge i 343K (70 °C) per la prima volta o dopo che la temperatura del liquido di raffreddamento si è stabilizzata entro +/– 2K per un periodo di 5 minuti, a seconda di quale di questi due eventi si verifica per primo. La valutazione dei dati deve iniziare in ogni caso entro 15 minuti dall'avvio del motore. Conformemente al punto 4.5., il periodo necessario al liquido di raffreddamento per raggiungere la temperatura di 343K (70 °C) deve trascorrere in condizioni di tracciato urbano. Non è consentito il riscaldamento artificiale dei sistemi di controllo delle emissioni prima della prova. 4.5.5. La seguente distribuzione dei valori caratteristici del percorso tratta dalla banca dati WHDC può servire da ulteriore guida per la valutazione del percorso:
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5) |
il punto 4.6.5 è sostituito dal seguente:
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6) |
il punto 4.6.10. è sostituito dal seguente:
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7) |
il punto 5.1.2.2 è sostituito dal seguente:
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8) |
l'appendice 1 è modificata come segue:
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9) |
all'appendice 2, il punto 3.1 è sostituito dal seguente: «3.1. Collegamento allo scarico del misuratore di portata dei gas di scarico (EFM) L'installazione dell'EFM non deve aumentare la contropressione oltre il valore raccomandato dal fabbricante del motore e non deve aumentare la lunghezza dello scarico di oltre 2 m. Come per tutti i componenti del sistema PEMS, l'installazione dell'EFM deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e delle prescrizioni relative all'assicurazione applicabili a livello locale.» |
ALLEGATO III
L'allegato VI del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
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1) |
il punto 8. è sostituito dal seguente: «8. DOCUMENTAZIONE L'allegato 10, punto 11, del regolamento UNECE n. 49 va inteso come segue:
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2) |
l'appendice 1 è modificata come segue:
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ALLEGATO IV
L'allegato XI del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
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1) |
il punto 4.3.2.4 è sostituito dal seguente: «4.3.2.4. Durabilità dell'efficienza del controllo sulle emissioni Il sistema di post-trattamento dei gas di scarico sottoposto a prova conformemente al punto 4.3.2.2, e che incorpora il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, va sottoposto alle procedure di verifica della durabilità descritte nell'appendice 3.»; |
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2) |
è inserito il seguente punto 4.3.5: «4.3.5. Carburanti Nei casi di cui all'allegato I, punto 1.1.2, la procedura di prova indicata ai punti compresi fra il 4.3.1 e il 4.3.2.7 del presente allegato deve essere eseguita con i carburanti dichiarati dal fabbricante del sistema motore originale. D'intesa con l'autorità di omologazione, tuttavia, la procedura di verifica della durabilità indicata nell'appendice 3, e di cui al punto 4.3.2.4 può essere eseguita con il solo carburante che rappresenta il caso più sfavorevole in termini di invecchiamento.»; |
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3) |
sono inseriti i seguenti punti da 4.6 a 4.6.5: «4.6. Prescrizioni relative alla compatibilità con i dispositivi di controllo degli NOx (applicabili solo ai dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento destinati a essere montati su veicoli muniti di sensori che misurano direttamente la concentrazione degli NOx nei gas di scarico) 4.6.1. La dimostrazione della compatibilità con i dispositivi di controllo degli NOx è necessaria solo se il dispositivo di origine di controllo dell'inquinamento è stato monitorato nella configurazione originale. 4.6.2. La compatibilità del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento con i dispositivi di controllo degli NOx va dimostrata applicando le procedure descritte nell'allegato XIII del presente regolamento per i dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento destinati a essere installati su motori o veicoli omologati ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e del presente regolamento. 4.6.3. Non si applicano le disposizioni di cui al regolamento UN/ECE n. 49 applicabili a componenti diversi dai dispositivi di controllo dell'inquinamento. 4.6.4. Il fabbricante del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento può seguire la stessa procedura di precondizionamento e di prova usata durante l'omologazione per tipo originale. In tale caso, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione per tipo originale del motore di un veicolo deve fornire, a richiesta e senza discriminazioni, un documento informativo presentato come appendice della scheda informativa di cui all'allegato I, appendice 4, contenente numero e tipo dei cicli di precondizionamento e il tipo di ciclo di prova usato dal fabbricante del dispositivo originale per le prove dei dispositivi di controllo degli NOx in relazione al dispositivo di controllo dell'inquinamento. 4.6.5. Il punto 4.5.5 si applica ai dispositivi di controllo degli NOx monitorati dal sistema OBD.»; |
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4) |
l'appendice 3 è sostituita dalla seguente: «Appendice 3 Procedura di verifica della durabilità per valutare l'efficienza del controllo sulle emissioni dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento 1. Nella presente appendice è illustrata la procedura di verifica della durabilità di cui all'allegato XI, punto 4.3.2.4, al fine di valutare l'efficienza del controllo sulle emissioni dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento. 2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DELLA DURABILITÀ 2.1. La procedura di verifica della durabilità si compone di una fase di raccolta dei dati e di un programma di accumulo di esercizio. 2.2. Fase di raccolta dei dati 2.2.1. Il motore selezionato, munito del sistema completo di post-trattamento dei gas di scarico che incorpora il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, deve essere raffreddato fino alla temperatura ambiente e sottoposto a un ciclo di prova WHTC con avviamento a freddo in conformità all'allegato 4, punti 7.6.1 e 7.6.2, del regolamento UN/ECE n. 49. 2.2.2. Immediatamente dopo il ciclo di prova WHTC con avviamento a freddo, il motore deve essere sottoposto a nove cicli di prova WHTC successivi con avviamento a caldo in conformità all'allegato 4, punto 7.6.4, del regolamento UN/ECE n. 49. 2.2.3. La sequenza di prova di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 deve essere seguita conformemente alle istruzioni di cui all'allegato 4, punto 7.6.5, del regolamento UN/ECE n. 49. 2.2.4. In alternativa, i dati pertinenti possono essere raccolti nell'ambito di un giro di prova con un veicolo a pieno carico munito del sistema selezionato di post-trattamento dei gas di scarico che incorpora il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento. La prova può essere effettuata su strada, rispettando le prescrizioni per il percorso di cui all'allegato II, punti da 4.5 a 4.5.5, del presente regolamento, con la registrazione completa dei dati, oppure su un banco dinamometrico idoneo. Se si opta per la prova su strada, il veicolo deve essere sottoposto a un ciclo di prova a freddo di cui all'appendice 5 del presente allegato, seguito da nove cicli di prova a caldo identici a quello di prova a freddo, in modo che il lavoro svolto dal motore sia uguale a quello risultante in base ai punti 2.2.1 e 2.2.2. Se si sceglie il banco dinamometrico, la pendenza della strada simulata per il ciclo di prova di cui all'appendice 5 deve essere adattata in modo da corrispondere al lavoro svolto dal motore per il ciclo WHTC. 2.2.5. L'autorità di omologazione deve rifiutare i dati sulla temperatura ottenuti a norma del punto 2.2.4 se ritiene che non siano realistici e deve chiedere in tale caso la ripetizione della prova oppure l'effettuazione di una prova ai sensi dei punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3. 2.2.6. Le temperature all'interno del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento devono essere registrate durante l'intera sequenza di prova, nel punto in cui la temperatura è più elevata. 2.2.7. Qualora il punto che presenta la temperatura più elevata vari nel tempo o sia difficile da definire, si dovrebbe registrare più volte la temperatura del letto del catalizzatore in punti adeguati. 2.2.8. Il numero di misurazioni della temperatura e i punti in cui effettuarle devono essere decisi dal fabbricante, d'intesa con l'autorità di omologazione, sulla base delle migliori pratiche ingegneristiche. 2.2.9. Con il beneplacito dell'autorità di omologazione è possibile utilizzare una sola temperatura del letto del catalizzatore, o la temperatura all'ingresso nel catalizzatore, qualora sia provato che non è possibile o è molto difficile misurare in più punti la temperatura del letto del catalizzatore. Figura 1 Esempio di ubicazione dei sensori di temperatura in un dispositivo generico di post-trattamento dei gas di scarico Ingresso radiale Ingresso Figura 2 Esempio di ubicazione dei sensori di temperatura per il filtro antiparticolato (DPF) Ingresso Uscita Uscita radiale 2.2.10. Le temperature devono essere misurate e registrate con una frequenza di almeno una volta al secondo (1 Hz) durante la sequenza di prova. 2.2.11. Le temperature misurate devono essere inserite in un istogramma con classi di temperatura non più grandi di 10 °C. Nei casi di cui al punto 2.2.7, la temperatura che va registrata nell'istogramma deve essere quella più alta di ogni secondo. Ciascuna barra dell'istogramma deve rappresentare la frequenza cumulata, in secondi, delle temperature misurate che rientrano nella classe specifica. 2.2.12. Deve essere determinato il tempo, espresso in ore, corrispondente a ciascuna classe di temperatura, quindi tale tempo va estrapolato alla vita utile del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento in base ai valori riportati nella tabella 1. L'estrapolazione deve basarsi sull'ipotesi che un ciclo WHTC corrisponde a 20 km di tragitto percorso. Tabella 1 Vita utile del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento per ciascuna categoria di veicolo e numeri equivalenti di cicli di prova WHTC e di ore di esercizio
2.2.13. È consentito effettuare la raccolta dei dati per diversi dispositivi contemporaneamente. 2.2.14. Nel caso dei sistemi che funzionano in presenza di rigenerazione attiva, occorre registrare il numero, la durata e la temperatura delle rigenerazioni verificatisi durante la sequenza di prova di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2. Se non hanno avuto luogo rigenerazioni attive si deve prolungare la sequenza a caldo di cui al punto 2.2.2 per includere almeno due rigenerazioni attive. 2.2.15. Occorre registrare la quantità totale, in g/h, di lubrificante consumato nel corso della raccolta dei dati utilizzando un metodo qualsiasi purché adeguato, come ad esempio la procedura di scarico e pesatura descritta nell'appendice 6. A tale fine, il motore deve funzionare per 24 ore effettuando cicli di prova WHTC consecutivi. Qualora non sia possibile misurare con precisione il consumo d'olio, il fabbricante, d'intesa con l'autorità di omologazione, può ricorrere ai seguenti metodi per determinare il consumo di lubrificante:
2.3. Calcolo del periodo di invecchiamento equivalente corrispondente ad una temperatura di riferimento 2.3.1. Le temperature registrate conformemente alle disposizioni di cui ai punti da 2.2 a 2.2.15 devono essere ridotte ad una temperatura di riferimento Tr , richiesta dal fabbricante d'accordo con l'autorità di omologazione, situata all'interno della fascia delle temperature registrate durante la fase di raccolta dei dati. 2.3.2. Nei casi di cui al punto 2.2.13, il valore di Tr per ciascuno dei dispositivi può variare. 2.3.3. Il periodo di invecchiamento equivalente corrispondente alla temperatura di riferimento deve essere calcolato, per ciascuna classe di cui al punto 2.2.11, con la seguente equazione: Equazione 1:
in cui: R = reattività termica del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento. Si applicano i seguenti valori:
Tr = temperatura di riferimento, in K.
i = numero della classe di temperatura, dove 1 è il numero riferito alla classe con la temperatura più bassa e n il valore della classe con la temperatura più alta. 2.3.4. Il periodo di invecchiamento equivalente totale deve essere calcolato con la seguente equazione: Equazione 2:
in cui:
AT
= periodo di invecchiamento equivalente totale, espresso in ore, necessario per ottenere, esponendo il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento alla temperatura Tr
, lo stesso invecchiamento che risulterebbe dall'esposizione del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, per la durata della vita utile, alla temperatura
i = numero della classe di temperatura, dove 1 è il numero riferito alla classe con la temperatura più bassa e n il valore della classe con la temperatura più alta. n = numero totale delle classi di temperatura. 2.3.5. Nei casi di cui al punto 2.2.13, AT deve essere calcolato per ciascun dispositivo. 2.4. Programma di accumulo di esercizio 2.4.1. Prescrizioni generali 2.4.1.1. Il programma di accumulo di esercizio deve consentire di accelerare l'invecchiamento del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento utilizzando le informazioni acquisite durante la fase di raccolta dei dati di cui al punto 2.2. 2.4.1.2. Il programma di accumulo di esercizio deve essere costituito da un programma di accumulo termico e da un programma di accumulo di consumo di lubrificante, conformemente al punto 2.4.4.6. Il fabbricante, d'intesa con l'autorità di omologazione, può non essere tenuto ad eseguire un programma di accumulo del consumo di lubrificante qualora i dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento siano situati a valle di un componente di filtraggio per il post-trattamento dei gas di scarico (ad esempio un filtro antiparticolato per motori diesel). Il programma di accumulo termico e il programma di accumulo del consumo di lubrificante devono consistere nella ripetizione, rispettivamente, di una serie di sequenze termiche e di una serie di sequenze di consumo di lubrificante. 2.4.1.3. Nel caso dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento che operano in presenza di rigenerazione attiva, la sequenza termica deve essere integrata da una modalità di rigenerazione attiva. 2.4.1.4. Per i programmi di accumulo di esercizio che prevedono sia il programma di accumulo termico che il programma di accumulo del consumo di lubrificante, le sequenze rispettive devono essere alternate, di modo che ogni sequenza termica sia seguita da una sequenza riguardante il consumo di lubrificante. 2.4.1.5. È consentito eseguire il programma di accumulo di esercizio contemporaneamente per apparecchi diversi. In tale caso va stabilito un unico programma di accumulo di esercizio per tutti i dispositivi. 2.4.2. Programma di accumulo termico 2.4.2.1. Il programma di accumulo termico deve simulare l'effetto dell'invecchiamento termico sulle prestazioni di un dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento fino alla fine del suo ciclo di vita. 2.4.2.2. Il motore utilizzato per l'esecuzione del programma di accumulo di esercizio, munito di sistema di post-trattamento dei gas di scarico che incorpora il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, è sottoposto a un minimo di tre sequenze termiche consecutive, come stabilito nell'appendice 4. 2.4.2.3. Le temperature devono essere registrate per almeno due sequenze termiche. La prima sequenza, eseguita per il riscaldamento, non va presa in considerazione ai fini della raccolta dei dati sulla temperatura. 2.4.2.4. Le temperature devono essere registrate in punti adeguati, scelti in conformità ai punti da 2.2.6 a 2.2.9, con una frequenza di almeno una volta al secondo (1 Hz). 2.4.2.5. Il periodo di invecchiamento corrispondente alle sequenze termiche di cui al punto 2.4.2.3 deve essere calcolato in base alle seguenti equazioni:
in cui:
Ti = temperatura, in K, misurata nel secondo i, in ciascuna delle sequenze termiche. R = reattività termica del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento. Il fabbricante deve concordare con l'autorità di omologazione il valore R da utilizzare. Sarà possibile anche, in alternativa, usare i seguenti valori standard:
Tr = temperatura di riferimento, in K, corrispondente al valore nell'equazione 1. AE = periodo di invecchiamento effettivo, espresso in ore, necessario per ottenere, esponendo il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento alla temperatura Tr , lo stesso invecchiamento che risulterebbe dall'esposizione del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento per la durata della sequenza termica.
AT
= periodo di invecchiamento equivalente totale, espresso in ore, necessario per ottenere, esponendo il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento alla temperatura Tr
, lo stesso invecchiamento che risulterebbe dall'esposizione del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, per la durata della vita utile, alla temperatura i = numero della misurazione della temperatura. p = numero totale delle misurazioni della temperatura. nc = numero della sequenza termica fra quelle svolte per raccogliere i dati sulla temperatura, conformemente al punto 2.4.2.3. C = numero totale delle sequenze termiche finalizzate alla raccolta dei dati sulla temperatura. 2.4.2.6. Il numero totale di sequenze termiche da includere nel programma di accumulo di esercizio deve essere determinato mediante l'equazione seguente: Equazione 5: NTS = AT/AE in cui: NTS = numero totale di sequenze termiche da svolgere nel corso del programma di accumulo di esercizio.
AT
= periodo di invecchiamento equivalente totale, espresso in ore, necessario per ottenere, esponendo il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento alla temperatura Tr
, lo stesso invecchiamento che risulterebbe dall'esposizione del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, per la durata della vita utile, alla temperatura AE = periodo di invecchiamento effettivo, espresso in ore, necessario per ottenere, esponendo il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento alla temperatura Tr , lo stesso invecchiamento che risulterebbe dall'esposizione del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento per la durata della sequenza termica. 2.4.2.7. È consentito ridurre NTS , e di conseguenza il programma di accumulo di esercizio, aumentando le temperature a cui è esposto ciascun dispositivo per ogni modalità del ciclo di invecchiamento adottando una o più delle seguenti misure:
2.4.2.8. Quando si applicano le misure di cui ai punti 2.4.4.6 e 2.4.4.7, il periodo di invecchiamento totale calcolato a partire da NTS non deve essere inferiore al 10 % della vita utile indicata nella tabella 1; ad esempio, la categoria di veicoli N1 non deve avere un NTS inferiore a 286 sequenze termiche, supponendo che ogni sequenza abbia la durata di 1 ora. 2.4.2.9. È consentito aumentare NTS , e di conseguenza la durata del programma di accumulo di esercizio, abbassando le temperature per ogni modalità del ciclo di invecchiamento adottando una o più delle seguenti misure:
2.4.2.10. Nei casi di cui al punto 2.4.1.5 si applicano le seguenti disposizioni:
2.4.2.11. Nel caso dei gruppi di dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento che costituiscono un sistema ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 25, della direttiva 2007/46/CE, per l'invecchiamento termico dei dispositivi può essere considerata una delle due opzioni seguenti:
2.4.3. Programma di accumulo termico modificato per i dispositivi che funzionano in presenza di rigenerazione attiva 2.4.3.1. Il programma di accumulo termico modificato per i dispositivi che funzionano in presenza di rigenerazione attiva deve simulare l'effetto dell'invecchiamento dovuto al carico termico e alla rigenerazione attiva su un dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento al termine del suo ciclo di vita. 2.4.3.2. Il motore utilizzato per il programma di accumulo di esercizio, munito di sistema di post-trattamento dei gas di scarico che incorpora il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, è sottoposto a un minimo di tre sequenze termiche modificate, ognuna delle quali formata da una sequenza termica come indicata nell'appendice 4 seguita da una rigenerazione attiva completa, durante la quale la temperatura di picco raggiunta nel sistema di post-trattamento dei gas di scarico non deve essere inferiore alla temperatura di picco registrata nella fase di raccolta dei dati. 2.4.3.3. Le temperature devono essere registrate per almeno due sequenze termiche modificate. La prima sequenza, eseguita per il riscaldamento, non va presa in considerazione ai fini della raccolta dei dati sulla temperatura. 2.4.3.4. Al fine di ridurre al minimo il periodo di tempo che intercorre tra la sequenza termica di cui all'appendice 4 e la successiva rigenerazione attiva, il fabbricante può far partire la rigenerazione attiva artificialmente facendo funzionare il motore in modalità costante, dopo ogni sequenza termica di cui all'appendice 4, in modo che produca molta fuliggine. In questo caso anche la modalità costante deve essere considerata parte della sequenza termica modificata di cui al punto 2.4.3.2. 2.4.3.5. Il periodo di invecchiamento effettivo corrispondente a ciascuna sequenza termica modificata va calcolato utilizzando le equazioni 3 e 4. 2.4.3.6. Il numero totale di sequenze termiche modificate da svolgere nel corso del programma di accumulo di esercizio deve essere calcolato mediante l'equazione 5: 2.4.3.7. È consentito ridurre il valore NTS , e di conseguenza la durata del programma di accumulo di esercizio, aumentando le temperature per ogni modalità della sequenza termica modificata, adottando una o più delle misure di cui al punto 2.4.2.7. 2.4.3.8. Oltre che con le misure indicate al punto 2.4.3.7., il valore NTS può essere ridotto anche aumentando la temperatura di picco della rigenerazione attiva nell'ambito della sequenza termica modificata, senza superare in alcun caso, per il letto del catalizzatore, la temperatura di 800 °C. 2.4.3.9. Il valore NTS non deve mai essere inferiore al 50 % del numero di rigenerazioni attive cui è sottoposto il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento durante la sua vita utile, calcolato in base alla seguente equazione: Equazione 5:
in cui: NAR = numero di sequenze di rigenerazione attiva nel corso della vita utile del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento. tWHTC = numero equivalente di ore corrispondenti alla categoria di veicolo alla quale è destinato il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, ottenuto in base alla tabella 1. tAR = durata, espressa in ore, di una rigenerazione attiva. tBAR = periodo, espresso in ore, che intercorre tra due rigenerazioni attive consecutive. 2.4.3.10. Se a seguito dell'applicazione del numero minimo di sequenze termiche modificate di cui al punto 2.4.3.9 il valore AE × NTS calcolato con l'equazione 4 supera il valore AT calcolato con l'equazione 2, il periodo di tempo relativo a ciascuna modalità della sequenza termica di cui all'appendice 4 e integrato nella sequenza termica modificata come indicato al punto 2.4.3.2 può essere ridotto in proporzione, al fine di ottenere AE × NTS = AT. 2.4.3.11. È consentito aumentare il valore NTS , e di conseguenza la durata del programma di accumulo di esercizio, abbassando le temperature per ogni modalità della sequenza termica e della rigenerazione attiva, adottando una o più delle misure di cui al punto 2.4.2.9. 2.4.3.12. Nei casi di cui al punto 2.4.1.5 si applicano le disposizioni dei punti 2.4.2.10 e 2.4.2.11. 2.4.4. Programma di accumulo del consumo di lubrificante 2.4.4.1. Il programma di accumulo del consumo di lubrificante deve simulare l'effetto dell'invecchiamento dovuto alla contaminazione chimica o alla formazione di depositi causati dal consumo di lubrificanti sulle prestazioni dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento al termine del loro ciclo di vita. 2.4.4.2. Il consumo di lubrificante, in g/h, va determinato sulla base di almeno 24 sequenze termiche o di un numero corrispondente di sequenze termiche modificate utilizzando un metodo qualsiasi purché adeguato, come ad esempio la procedura di scarico e pesatura descritta nell'appendice 6. Si deve fare uso di lubrificante fresco. 2.4.4.3. Il motore deve essere dotato di una coppa dell'olio a volume costante per evitare che si debbano eseguire rabbocchi, in quanto il livello dell'olio influisce sul tasso di consumo del lubrificante. Può essere utilizzato qualsiasi metodo idoneo, per esempio quello descritto nella norma ASTM D7156-09. 2.4.4.4. Il tempo teorico, espresso in ore, durante il quale dovrebbe essere eseguito il programma di accumulo termico o il programma di accumulo termico modificato corrispondente, al fine di ottenere lo stesso consumo di lubrificante di quello corrispondente alla vita utile del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, va calcolato con la seguente equazione: Equazione 6:
in cui: tTAS = durata teorica, espressa in ore, del programma di accumulo di esercizio necessaria per ottenere lo stesso consumo di lubrificante di quello corrispondente alla vita utile del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, posto che il programma di accumulo di esercizio sia costituito unicamente da una serie di sequenze termiche consecutive o di sequenze termiche consecutive modificate. LCRWHTC = tasso di consumo di lubrificante, espresso in g/h, determinato nel modo descritto al punto 2.2.15. tWHTC = numero equivalente di ore corrispondenti alla categoria di veicolo alla quale è destinato il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, ottenuto in base alla tabella 1. LCRTAS = tasso di consumo di lubrificante, espresso in g/h, determinato nel modo descritto al punto 2.4.4.2. 2.4.4.5. Il numero di sequenze termiche o di sequenze termiche modificate corrispondente al valore tTAS deve essere calcolato con la seguente formula: Equazione 7:
in cui: N = numero di sequenze termiche o di sequenze termiche modificate corrispondente al valore tTAS. tTAS = durata teorica, espressa in ore, del programma di accumulo di esercizio necessaria per ottenere lo stesso consumo di lubrificante di quello corrispondente alla vita utile del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, posto che il programma di accumulo di esercizio sia costituito unicamente da una serie di sequenze termiche consecutive o di sequenze termiche consecutive modificate. tTS = durata, espressa in ore, di una singola sequenza termica o sequenza termica modificata. 2.4.4.6. Il valore di N deve essere confrontato con il valore di NTS calcolato conformemente al punto 2.4.2.6. ovvero, nel caso dei dispositivi che funzionano in presenza di rigenerazione attiva, conformemente al punto 2.4.3.5. Se N ≤ NTS , non è necessario aggiungere un programma di accumulo del consumo di lubrificante al programma di accumulo termico. Se N > NTS , si deve aggiungere un programma di accumulo del consumo di lubrificante al programma di accumulo termico. 2.4.4.7. Può non essere necessario aggiungere un programma di accumulo del consumo di lubrificante qualora, aumentando il consumo di lubrificante come indicato al punto 2.4.4.8.4, si sia già ottenuto il consumo di lubrificante necessario con l'esecuzione del programma di accumulo termico corrispondente, consistente nell'esecuzione di un numero NTS di sequenze termiche o di sequenze termiche modificate. 2.4.4.8. Svolgimento del programma di accumulo del consumo di lubrificante 2.4.4.8.1. Il programma di accumulo del consumo di lubrificante deve essere composto da un numero di sequenze di consumo di lubrificante ripetute varie volte, alternando ogni sequenza di consumo di lubrificante a una sequenza termica o sequenza termica modificata. 2.4.4.8.2. Ciascuna sequenza di consumo di lubrificante deve consistere in una modalità costante a carico e regime costanti, con il carico e il regime selezionati in modo da aumentare al massimo il consumo di lubrificante e da ridurre al minimo l'invecchiamento termico effettivo. La modalità deve essere determinata dal fabbricante, d'intesa con l'autorità di omologazione, sulla base delle migliori pratiche ingegneristiche. 2.4.4.8.3. La durata di ciascuna sequenza di consumo di lubrificante deve essere determinata come segue:
2.4.4.8.4. Il tasso di consumo di lubrificante deve restare sempre al di sotto dello 0,5 % del tasso di consumo di carburante del motore, per evitare un accumulo eccessivo di ceneri sulla parte anteriore del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento. 2.4.4.8.5. È consentito aggiungere l'invecchiamento termico causato dallo svolgimento della sequenza di consumo di lubrificante al valore AE calcolato con l'equazione 4. 2.4.5. Svolgimento del programma di accumulo di esercizio completo 2.4.5.1. Il programma di accumulo di esercizio deve essere costruito alternando ad ogni sequenza termica o sequenza termica modificata, a seconda del caso, una sequenza di consumo di lubrificante. Tale schema va ripetuto NTS volte, laddove il valore NTS corrisponde al valore calcolato in conformità al punto 2.4.2 o al punto 2.4.3, a seconda del caso. Un esempio di programma di accumulo di esercizio completo è riportato nell'appendice 7. L'appendice 8 contiene invece uno schema che descrive lo svolgimento di un programma di accumulo di esercizio completo. 2.4.6. Esecuzione del programma di accumulo di esercizio 2.4.6.1. Il motore, munito di sistema di post-trattamento dei gas di scarico che incorpora il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, deve essere sottoposto al programma di accumulo di esercizio di cui al punto 2.4.5.1. 2.4.6.2. Il motore utilizzato per l'esecuzione del programma di accumulo di esercizio può essere diverso dal motore impiegato nella fase di raccolta dei dati, essendo quest'ultimo sempre quello per il quale è stato concepito il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento da omologare e da sottoporre alla prova delle emissioni di cui al punto 2.4.3.2. 2.4.6.3. Se la cilindrata del motore utilizzato per l'esecuzione del programma di accumulo di esercizio è maggiore del 20 % o più rispetto a quella del motore impiegato nella fase di raccolta dei dati, il sistema di scarico del primo deve essere dotato di un by-pass per riprodurre nel modo più fedele possibile la portata del flusso dei gas di scarico del secondo alle condizioni di invecchiamento selezionate. 2.4.6.4. Nei casi di cui al punto 2.4.6.2, il motore utilizzato per l'esecuzione del programma di accumulo di esercizio deve essere omologato ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009. Inoltre, se il dispositivo o i dispositivi sottoposti a prova sono destinati ad essere montati in un sistema motore dotato di ricircolo dei gas di scarico (EGR), il sistema motore utilizzato per il programma di accumulo di esercizio deve anch'esso essere munito di EGR. Se il dispositivo o i dispositivi sottoposti a prova non sono destinati ad essere montati in un sistema motore dotato di EGR, il sistema motore utilizzato per il programma di accumulo di esercizio deve anch'esso essere privo di EGR. 2.4.6.5. Il lubrificante e il carburante utilizzati nell'ambito del programma di accumulo di esercizio devono essere il più possibile simili a quelli usati durante la fase di raccolta dei dati di cui al punto 2.2. Il lubrificante deve essere conforme alle raccomandazioni del fabbricante del motore per il quale è stato progettato il dispositivo di controllo dell'inquinamento. I carburanti utilizzati dovrebbero essere di tipo disponibile in commercio e rispettare le prescrizioni della direttiva 98/70/CE. Su richiesta del fabbricante possono essere utilizzati anche carburanti di riferimento conformi alle disposizioni del presente regolamento. 2.4.6.6. Il lubrificante deve essere cambiato per la manutenzione agli intervalli previsti dal fabbricante del motore impiegato nella fase di raccolta dei dati. 2.4.6.7. Nel caso dei sistemi SCR, l'iniezione di urea deve avere luogo conformemente alla strategia definita dal fabbricante del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento.»; |
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5) |
sono aggiunte le seguenti appendici da 4 a 8: «Appendice 4 Sequenza per l'invecchiamento termico
«Appendice 5 Ciclo di prova per la raccolta dei dati sul banco dinamometrico o su strada
«Appendice 6 Procedura di scarico e pesatura
«Appendice 7 Esempio di programma di accumulo di esercizio comprendente sequenze termiche, sequenze di consumo di lubrificante e sequenze di rigenerazione «Appendice 8 Schema di svolgimento del programma di accumulo di esercizio Sequenza di consume di lubrificante necessaria Calcolo della durata di ogni sequenza di consumo di lubrificante Consumo di lubrificante durante la vita utile ottenuto con NTS sequenze Sequenza di consumo di lubrificante non necessaria Costruzione del programma di accumulo di esercizio con NTS sequenze termiche o termiche modificate + NTS sequenze di consumo di lubrificante Costruzione del programma di accumulo di esercizio con NTS sequenze termiche o termiche modificate no sì Calcolo dell’NTS Calcolo dell’NTS Sequenza termica (appendice 4) Presenza di rigenerazione attiva no sì Sequenza termica modificata (appendice 4 + rigenerazione attiva) Costruzione di una sequenza di invecchiamento (invecchiamento termico + invecchiamento per consumo di lubrificante) Inizio |
ALLEGATO V
L'allegato XIII del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
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1) |
i punti 2.1.2.2.1 e 2.1.2.2.2 sono sostituiti dai seguenti:
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2) |
i punti 8 e 8.1 sono sostituiti dai seguenti: «8. CONSUMO E ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DEL REAGENTE 8.1. Le misure riguardanti il controllo del consumo e l'attività di somministrazione del reagente devono essere quelle di cui all'allegato 11, punto 8, del regolamento UN/ECE n. 49.» |
ALLEGATO VI
L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
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1) |
il punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:
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2) |
il punto 2.2.4 è sostituito dal seguente:
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