27.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 259/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1710 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC (1)

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2) attua la posizione comune 2001/931/PESC (3).

(2)

Il 27 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1711 che modifica la posizione comune 2001/931/PESC. La decisione (PESC) 2016/1711 sospende l'applicazione dell'obbligo di congelare le attività delle «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia») e il divieto di mettere a loro disposizione capitali e risorse economiche.

(3)

È necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 è così modificato:

All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospese per quanto riguarda le «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — “FARC” (“Forze armate rivoluzionarie della Colombia”).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

(3)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).