15.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1649 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (1), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 gennaio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 275/2014 (2), che stabilisce le priorità di finanziamento del trasporto ai fini dei programmi di lavoro pluriennali ed annuali.

(2)

Con la sentenza del 17 marzo 2016 nella causa C-286/14, Parlamento europeo contro Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato il regolamento delegato (UE) n. 275/2014 e ha disposto che gli effetti di detto regolamento fossero mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i sei mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza, di un nuovo atto sostitutivo del regolamento suddetto.

(3)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, le priorità di finanziamento del trasporto dovrebbero tenere conto delle azioni ammissibili che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), elencate all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

(4)

Le azioni ammissibili elencate all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013 sono ulteriormente specificate agli articoli 10 e 11 di detto regolamento, nei quali sono fissati i tassi di finanziamento massimi applicabili per tali azioni. Al fine di specificare le priorità di finanziamento del trasporto è pertanto opportuno fare riferimento alle azioni elencate in tali articoli.

(5)

I progetti di interesse comune di cui all'allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1316/2013 sono ammissibili ai programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 17, paragrafo 3, di detto regolamento. I progetti che non figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte I, ma che sono ammissibili a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, sono ammissibili ai programmi di lavoro annuali.

(6)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013, che stabilisce gli obiettivi settoriali specifici nel settore dei trasporti, e considerando che l'articolo 21, paragrafo 3, del medesimo regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 26 che specifichino, per il settore dei trasporti, le priorità di finanziamento che devono essere rispecchiate nei programmi di lavoro, il presente regolamento delegato stabilisce le priorità che devono essere rispecchiate nei programmi di lavoro pluriennali o annuali conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

(7)

Considerando che gli strumenti finanziari riceveranno il contributo dell'Unione nell'ambito dei programmi di lavoro annuali, è opportuno inserire con il presente atto la priorità corrispondente.

(8)

Le azioni di sostegno al programma elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013, consistenti in spese per assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del meccanismo per collegare l'Europa e limitate all'1 % della dotazione finanziaria, non saranno coperte dai programmi di lavoro. Le azioni di sostegno al programma che contribuiscono a progetti di interesse comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013, saranno contemplate dai programmi di lavoro e in essi inserite con la priorità corrispondente.

(9)

Tutte le risorse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013, comprese le risorse trasferite dal Fondo di coesione, saranno coperte dagli stessi programmi di lavoro. A norma dell'articolo 11 di tale regolamento, le risorse trasferite dal Fondo di coesione saranno oggetto di specifici inviti a presentare proposte.

(10)

Al fine di consentire la tempestiva adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013 per garantire la continuità giuridica del meccanismo per collegare l'Europa — settore trasporti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le priorità di finanziamento che devono essere rispecchiate nei programmi di lavoro pluriennali e annuali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013 per la durata del meccanismo per collegare l'Europa per le azioni ammissibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, quali definite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 275/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (GU L 80 del 19.3.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).


ALLEGATO

PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO AI FINI DEI PROGRAMMI DI LAVORO PLURIENNALI E ANNUALI

1.   Priorità di finanziamento per i programmi di lavoro pluriennali

1.1.   Priorità di finanziamento per l'obiettivo di realizzare i collegamenti mancanti, eliminare le strozzature, accrescere l'interoperabilità ferroviaria e, in particolare, migliorare le tratte transfrontaliere:

i)

progetti individuati in via preliminare per i corridoi della rete centrale (ferrovie, vie navigabili interne, strade, porti marittimi e interni);

ii)

progetti individuati in via preliminare per le altre tratte della rete centrale (ferrovie, vie navigabili interne, strade, porti marittimi e interni);

iii)

interoperabilità ferroviaria;

iv)

realizzazione dell'ERTMS.

1.2.   Priorità di finanziamento per l'obiettivo di garantire nel lungo periodo sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti, al fine di prepararsi ai futuri flussi di trasporto previsti e di consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto mediante la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio ed efficienti sul piano energetico, ottimizzando nel contempo la sicurezza:

i)

introduzione di nuove tecnologie e innovazioni in tutti i modi di trasporto, con una particolare attenzione per la decarbonizzazione, le tecnologie innovative e di sicurezza per la promozione della sostenibilità, del funzionamento, della gestione, dell'accessibilità, della multimodalità e dell'efficienza della rete;

ii)

infrastrutture sicure e protette, comprese le aree di parcheggio sicure e protette lungo la rete stradale centrale.

1.3.   Priorità di finanziamento per l'obiettivo di ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità dei servizi di trasporto, assicurando nel contempo l'accessibilità alle infrastrutture di trasporto:

i)

cielo unico europeo — SESAR;

ii)

servizi d'informazione fluviale;

iii)

servizi di trasporto intelligente su strada;

iv)

sistema di informazione e gestione del traffico marittimo;

v)

autostrade del mare;

vi)

azioni che realizzano infrastrutture di trasporto in nodi della rete centrale, inclusi i nodi urbani;

vii)

collegamenti e sviluppo di piattaforme logistiche multimodali.

1.4.   Azioni di sostegno al programma

2.   Priorità di finanziamento per i programmi di lavoro annuali

2.1.   Priorità di finanziamento per l'obiettivo di eliminare le strozzature, accrescere l'interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e, in particolare, migliorare le tratte transfrontaliere:

i)

progetti relativi a ferrovie, vie navigabili interne e strade della rete centrale, inclusi collegamenti con porti interni e marittimi e aeroporti, nonché lo sviluppo di porti;

ii)

progetti per la rete globale (ferrovie, vie navigabili interne, strade, porti marittimi e interni);

iii)

progetti per collegare la rete transeuropea dei trasporti alle reti infrastrutturali dei paesi vicini, in particolare per quanto riguarda le tratte transfrontaliere (ferrovie, vie navigabili interne, strade, porti marittimi e interni).

2.2.   Priorità di finanziamento per l'obiettivo di garantire nel lungo periodo sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti, al fine di prepararsi ai futuri flussi di trasporto previsti e di consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto mediante la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio ed efficienti sul piano energetico, ottimizzando nel contempo la sicurezza:

i)

introduzione di nuove tecnologie e innovazioni, diverse da quelle previste dal programma di lavoro pluriennale;

ii)

servizi di trasporto merci;

iii)

azioni finalizzate alla riduzione del rumore nel trasporto ferroviario di merci, anche mediante adeguamento di rotabili esistenti.

2.3.   Priorità di finanziamento per l'obiettivo di ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità dei servizi di trasporto, assicurando nel contempo l'accessibilità alle infrastrutture di trasporto:

i)

sistemi di applicazioni telematiche, diversi da quelli previsti dal programma di lavoro pluriennale;

ii)

azioni per migliorare l'accessibilità alle infrastrutture di trasporto per le persone con disabilità;

iii)

azioni che realizzano infrastrutture di trasporto in nodi della rete centrale, inclusi i nodi urbani;

iv)

collegamenti e sviluppo di piattaforme logistiche multimodali.

2.4.   Strumenti finanziari dell'MCE:

i)

contributo agli strumenti finanziari, quale definito all'articolo 14 e nell'allegato dell'MCE, parte III;

ii)

azioni di sostegno al programma per gli strumenti finanziari innovativi.