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9.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1618 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 29, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Sono state presentate domande in conformità all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003, per includere nell'allegato I di detto regolamento alcuni concimi. |
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(2) |
Lo [S,S]-acido etilendiammino succinico (nel prosieguo «[S,S]-EDDS») è un agente chelante organico per microelementi. Il ferro chelato con [S,S]-EDDS è utilizzato per correggere la carenza di ferro e risolvere i problemi di clorosi ferrica delle piante ornamentali e dei tappeti erbosi decorativi. Degrada rapidamente, per cui pone problemi minimi per quanto riguarda la lisciviazione nelle acque sotterranee; inoltre è completamente mineralizzato e non presenta tossicità né per i mammiferi né per le specie acquatiche. |
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(3) |
L'acido eptagluconico (nel prosieguo «HGA») è un agente complessante organico per concimi a base di microelementi. L'HGA è efficace, biodegradabile e mostra una buona stabilità su un'ampia gamma di valori di pH e un'elevata solubilità in acqua. L'HGA è autorizzato da molti anni in Spagna senza che si siano registrati danni all'ambiente o alla salute umana. |
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(4) |
Alcuni produttori di [S,S]-EDDS e HGA hanno presentato domande alla Commissione, tramite le autorità della Germania e della Spagna, per far includere tali sostanze nell'elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, per rendere disponibili [S,S]-EDDS e HGA agli agricoltori di tutta l'Unione. Gli [S,S]-EDDS e HGA specificati nell'allegato I del presente regolamento soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco di agenti organici chelanti e complessanti autorizzati di cui all'allegato I di tale regolamento. |
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(5) |
Dato che sono disponibili metodi di analisi per la determinazione degli [S,S]-EDDS e HGA, occorrerebbe specificare tali metodi nell'allegato IV del regolamento CE n. 2003/2003, allo scopo di facilitare i controlli che gli Stati membri svolgono a norma dell'articolo 29 di tale regolamento. Il sottotitolo descrittivo Metodi 11 dovrebbe rispecchiare il fatto che l'HGA è un agente complessante. |
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(6) |
La miscela di reazione tra triammide N-butil-fosforica e triammide N-propil-fosforica è stata inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione (2). Recenti ricerche hanno dimostrato che non ci si deve attendere differenze significative in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca dall'impiego della miscela di reazione o della semplice miscela di queste due sostanze. La voce andrebbe pertanto modificata in modo da consentire ai produttori di tale miscela di optare per uno di questi sistemi di produzione. |
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(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003. |
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(8) |
Al fine di garantire che il metodo analitico per lo [S,S]-EDDS, che è attualmente in fase di convalida, sia pubblicato dal Comitato europeo di normalizzazione, deve essere previsto un periodo di tempo ragionevole prima dell'inserimento dello [S,S]-EDDS nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 e dell'applicazione del nuovo metodo di analisi per questo tipo di concime nel relativo allegato IV. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:
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1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
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2) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'allegato I, punto 1), e l'allegato II, punto 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 1o luglio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione, del 24 novembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 53).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
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1) |
nella tabella della sezione E.3.1 è aggiunta la seguente voce:
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2) |
nella tabella della sezione E.3.2 è aggiunta la seguente voce:
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3) |
nella tabella della sezione F.2, la voce 3 è sostituita da:
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(1) Tolleranza per la parte di NPPT: 20 %.»
ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
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1) |
nella sezione B, rubrica «Metodi 11», il sottotitolo «Agenti chelanti» è sostituito da «Agenti chelanti e complessanti». |
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2) |
nella sezione B è aggiunto il seguente Metodo 11.9: «Determinazione dello [S,S]-EDDS EN 13368-3 parte 3: Concimi — Determinazione degli agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia: determinazione dello [S,S]-EDDS mediante cromatografia a coppia ionica Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.» |
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3) |
nella sezione B è aggiunto il seguente Metodo 11.10: «Determinazione dell'HGA EN 16847: Concimi — Determinazione degli agenti complessanti nei concimi — Identificazione dell'acido eptagluconico mediante cromatografia Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.» |