8.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1608 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2016

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 131, paragrafo 18,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (2) definisce la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) di cui alla direttiva 2013/36/UE. Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 prevede in particolare gli indicatori quantificabili che costituiscono le cinque categorie di misurazione della rilevanza sistemica di una banca stabilite dalla direttiva 2013/36/UE. L'allegato del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 contiene le specifiche tecniche dettagliate dei valori degli indicatori.

(2)

Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 tiene conto delle norme internazionali elaborate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito «Comitato di Basilea») sulla metodologia di valutazione delle banche di rilevanza sistemica globale e sul requisito più elevato di assorbimento delle perdite, comprese le specifiche tecniche degli indicatori utilizzati per l'individuazione delle banche a rilevanza sistemica globale.

(3)

La metodologia del Comitato di Basilea per la valutazione delle banche di rilevanza sistemica globale e sul requisito più elevato di assorbimento delle perdite è aggiornata periodicamente. Ultimamente il Comitato di Basilea ha pubblicato un modello di segnalazione e istruzioni per la compilazione del modello leggermente rivisti per l'esercizio di raccolta data 2016, sulla base dei dati di fine anno del 2015. Ulteriori aggiornamenti sono previsti in futuro.

(4)

Per tener conto degli sviluppi in atto nel sistema bancario mondiale e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli enti, è importante assicurare che i valori degli indicatori siano determinati in linea con le norme convenute a livello internazionale stabilite dal Comitato di Basilea. Le autorità nazionali incaricate dovrebbero pertanto assicurare che i valori degli indicatori quantificabili di cui al regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 siano determinati in conformità alla serie pertinente di dati fornita dal Comitato di Basilea.

(5)

Per garantire la coerenza con la metodologia aggiornata utilizzata dal Comitato di Basilea, l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 dovrebbe prevedere che per le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, possano essere utilizzati «dati accessori» piuttosto che «indicatori accessori».

(6)

Per assicurare che i valori degli indicatori di cui al regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 siano definiti in linea con la versione aggiornata delle specifiche applicate dal Comitato di Basilea, l'allegato del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 dovrebbe essere soppresso.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014.

(8)

Dato che la raccolta dati per il processo di individuazione 2016 è iniziata nel primo trimestre del 2016 e visto che gli enti devono sapere esattamente quali dati devono essere comunicati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(10)

L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere utilizzati dati accessori, che non sono indicatori della probabilità che il soggetto interessato fallisca. Le decisioni comprendono informazioni quantitative e qualitative ben documentate e verificabili.»;

2)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Indicatori

1.   La categoria che misura le dimensioni del gruppo comprende un unico indicatore, ossia l'esposizione complessiva del gruppo.

2.   La categoria che misura l'interconnessione del gruppo con il sistema finanziario comprende tutti gli indicatori seguenti:

a)

attività verso altri enti finanziari;

b)

passività verso altri enti finanziari;

c)

titoli in circolazione.

3.   La categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo comprende tutti gli indicatori seguenti:

a)

attività in custodia;

b)

attività di pagamento;

c)

operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari.

4.   La categoria che misura la complessità del gruppo comprende tutti gli indicatori seguenti:

a)

importo nozionale dei derivati OTC;

b)

attività incluse nel livello 3 del valore equo, misurate conformemente al regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione (*1);

c)

titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita.

5.   La categoria che misura l'attività transfrontaliera del gruppo comprende gli indicatori seguenti:

a)

attività transgiurisdizionali;

b)

passività transgiurisdizionali.

6.   Per i dati segnalati in valute diverse dall'euro, l'autorità incaricata utilizza un tasso di cambio appropriato che tiene conto del tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea applicabile al 31 dicembre e delle norme internazionali. Per l'indicatore delle attività di pagamento di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità incaricata utilizza i tassi di cambio medi per l'anno in questione.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20 (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 78)»."

3)

all'articolo 7, l'ultima frase è soppressa;

4)

l'allegato è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).