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1.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1443 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2016
recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l'articolo 15,
visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 30 bis,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure di controllo e di monitoraggio armonizzate previste da tali regolamenti. |
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(2) |
Le sostanze classificate elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l'impatto sul commercio lecito. |
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(3) |
Le misure più rigorose di controllo e di monitoraggio riguardano le sostanze classificate nella categoria 1. Operatori e utilizzatori devono essere in possesso di una licenza al fine di possedere tali sostanze e di effettuare qualsiasi tipo di transazione che le coinvolga. |
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(4) |
La cloroefedrina e la cloropseudoefedrina possono essere direttamente convertite in metamfetamina con un alto tasso di rendimento. Gli Stati membri hanno dimostrato che dal 2013 la cloroefedrina e la cloropseudoefedrina sono state utilizzate in varie occasioni nell'Unione come precursori per la fabbricazione illecita di metamfetamina (anche nota come crystal meth). Sono stati inoltre segnalati vari casi di uso di queste due sostanze per la produzione di metamfetamina al di fuori dell'Unione. |
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(5) |
Il commercio e la detenzione di cloroefedrina e cloropseudoefedrina non sono attualmente oggetto di alcuna restrizione giuridica e il loro controllo è limitato a un impegno volontario degli operatori dell'Unione di monitorarne il commercio e segnalare le transazioni sospette che le coinvolgono. |
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(6) |
Non sono stati individuati usi leciti significativi di cloroefedrina e cloropseudoefedrina nel corso della consultazione degli Stati membri e dei rappresentanti dell'industria chimica. Nel 2013 e nel 2014 le autorità competenti degli Stati membri hanno sequestrato più di 3 tonnellate di tali sostanze al fine di evitare che venissero utilizzate per la fabbricazione illecita di metamfetamina. |
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(7) |
Alla luce dell'elevato rischio di diversione posto dalla cloroefedrina e dalla cloropseudoefedrina, e considerando che la loro classificazione non avrà un impatto significativo sul commercio lecito, tali sostanze dovrebbero essere incluse nella categoria 1 dell'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. |
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(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005. |
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(9) |
Il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente alcune disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988 (3). Tenuto conto della stretta correlazione tra tali regolamenti è giustificato adottare le modifiche mediante un unico atto delegato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 273/2004
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, nella tabella per le sostanze classificate alla categoria 1 sono aggiunte le seguenti righe:
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«(1R,2S)-(-)-cloroefedrina |
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2939 99 00 |
110925-64-9 |
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(1S,2R)-(+)-cloroefedrina |
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2939 99 00 |
1384199-95-4 |
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(1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina |
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2939 99 00 |
73393-61-0 |
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(1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina |
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2939 99 00 |
771434-80-1» |
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 111/2005
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, nella tabella per le sostanze classificate alla categoria 1 sono aggiunte le seguenti righe:
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«(1R,2S)-(-)-cloroefedrina |
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2939 99 00 |
110925-64-9 |
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(1S,2R)-(+)-cloroefedrina |
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2939 99 00 |
1384199-95-4 |
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(1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina |
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2939 99 00 |
73393-61-0 |
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(1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina |
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2939 99 00 |
771434-80-1» |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.