19.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1395 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2016

che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio («calzature») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e del Vietnam («il regolamento provvisorio») (2).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 (3) il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC [«regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio» o «il regolamento controverso»].

(3)

Con il regolamento (CE) n. 388/2008 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinate calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.

(4)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza aperto il 3 ottobre 2008 (5) il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 (6), ha esteso ulteriormente le misure antidumping per 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure [«regolamento (UE) n. 1294/2009 del Consiglio»].

(5)

Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («i richiedenti») hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «Tribunale»). Il Tribunale ha respinto tali ricorsi con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri/Consiglio, Racc. 2010, pag. II-671 e con la sentenza del 4 marzo 2010 nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio, Racc. 2010, pag. II-747.

(6)

I richiedenti hanno presentato ricorso contro le suddette sentenze. Nella sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann e altri e nella sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («le sentenze Brosmann e Aokang»), la Corte di giustizia ha annullato le sentenze del Tribunale. Essa ha statuito che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha sostenuto che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate dagli operatori commerciali che non erano stati inclusi nel campione (punto 36 della sentenza nella causa C-249/10 P e punti 29 e 32 della sentenza nella causa C-247/10 P).

(7)

La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sulla questione, in cui dichiara: «[…], la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso» (punto 42 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 36 della sentenza nella causa C-247/10 P).

(8)

Di conseguenza, la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte che riguarda i richiedenti interessati.

(9)

Nell'ottobre 2013 la Commissione, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (7), ha annunciato di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata e di valutare la prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i richiedenti per il periodo dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005, invitando le parti interessate a manifestarsi.

(10)

Nel marzo 2014 il Consiglio, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE (8), ha respinto la proposta della Commissione relativa all'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd e ha concluso i procedimenti nei confronti di detti fabbricanti. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature da tali produttori esportatori, ai quali i pertinenti dazi doganali erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali sulla base dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/1992, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (9) (il «codice doganale comunitario»), avevano acquisito un legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso le disposizioni del codice doganale comunitario e, in particolare, il suo articolo 221, applicabili alla riscossione dei dazi.

(11)

Tre importatori del prodotto in questione, C&J Clark International Ltd. («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») («gli importatori interessati») hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature originarie della Cina e del Vietnam invocando la giurisprudenza menzionata nei considerando da 5 a 7 dinanzi ai loro giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale.

(12)

Nelle cause riunite C-659/13, C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, la Corte di giustizia ha dichiarato i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1472/2006 e (UE) n. 1294/2009 non validi nella misura in cui la Commissione europea non ha esaminato le domande di concessione del TEM e del trattamento individuale («TI») presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inseriti nel campione («le sentenze»), in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 2, paragrafo 7, lettera b) e 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (10).

(13)

Per quanto riguarda la terza causa C-571/14, Timberland Europe B.V./Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond, l'11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale.

(14)

L'articolo 266 del TFUE stabilisce che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alle sentenze della Corte. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa come quella antidumping, l'esecuzione della sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (11).

(15)

Secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato può essere ricominciato dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata (12). Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel caso in cui venga annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l'atto che chiude il procedimento antidumping scompare dall'ordinamento giuridico dell'Unione (13), salvo nel caso in cui l'illegittimità si verifichi nella fase di apertura.

(16)

A parte il fatto che le istituzioni non hanno esaminato le domande di TEM e di TI presentate da produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inseriti nel campione, tutte le altre risultanze riportate nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1472/2006 e (UE) n. 1294/2009 restano valide.

(17)

Nel caso in questione l'illegittimità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza la Commissione ha deciso di ricominciare il presente procedimento antidumping, ancora aperto in conseguenza delle sentenze, dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare se i produttori esportatori interessati abbiano operato in condizioni di economia di mercato nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005, vale a dire nel periodo dell'inchiesta che ha determinato l'istituzione dei dazi definitivi di cui ai considerando 1 e 2 («l'inchiesta iniziale»). La Commissione ha inoltre esaminato, all'occorrenza, se i produttori esportatori interessati rispondessero ai requisiti richiesti per il TI in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella sua versione precedente all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 765/2012 (14) («il regolamento di base prima della sua modifica») (15).

(18)

In una prima fase, per le importazioni di Clark e Puma provenienti dalla RPC, la Commissione ha esaminato tutte le richieste di TEM e TI trasmesse dai pertinenti produttori esportatori non inclusi nel campione che le hanno presentate nel corso dell'inchiesta iniziale.

(19)

Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC di Timberland, vi erano due fornitori della RPC identificati nella causa C-571/14. Uno di questi fornitori, Zhongshan Pou Yuen, era inserito nel campione dell'inchiesta iniziale e quindi non si è verificata alcuna illegittimità n relazione a tale fornitore nell'inchiesta iniziale. Il secondo fornitore, General Shoes Limited, era stato erroneamente considerato un fornitore cinese, mentre la società era invece costituita in Vietnam. Come indicato al seguente considerando 150, ciò è stato poi contestato dalla Federazione dell'industria europea degli articoli sportivi («FESI») che ha sostenuto che General Shoes Ltd era in realtà un fornitore cinese.

(20)

Per le importazioni di Puma, Clark e Timberland dal Vietnam la Commissione sta inoltre effettuando una valutazione delle richieste di TEM e TI trasmesse dai rispettivi produttori esportatori non inclusi nel campione che le hanno presentate nel corso dell'inchiesta iniziale. Tale inchiesta è tuttora in corso.

B.   ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-659/13 E C-34/14 PER LE IMPORTAZIONI DALLA RPC

(21)

La Commissione ha la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalla sentenza (16).

(22)

Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento controverso che sono risultati incompatibili con il regolamento di base e che ne hanno comportato l'annullamento per quanto riguarda taluni produttori esportatori della RPC.

(23)

Tutte le altre conclusioni del regolamento controverso che non sono state annullate dalla Corte di giustizia restano valide e sono incorporate nel presente regolamento.

(24)

I seguenti considerando si limitano pertanto alla nuova valutazione necessaria per conformarsi alle sentenze.

(25)

La Commissione ha esaminato se il TEM e il TI avessero prevalso per i produttori esportatori cinesi di Clark e Puma, che hanno presentato una richiesta di TEM e/o TI nell'ambito dell'inchiesta, durante il periodo dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005. Lo scopo di tale analisi è accertare in quale misura i due importatori in questione abbiano il diritto di ricevere un rimborso del dazio antidumping pagato in relazione ai dazi antidumping versati per le esportazioni dei loro fornitori cinesi che hanno chiesto il TEM e/o il TI.

(26)

Qualora l'analisi riveli che al produttore esportatore cinese le cui esportazioni erano soggette al dazio antidumping pagato da uno dei due importatori interessati doveva essere concesso il TEM, il rimborso del dazio sarà limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato, vale a dire il 16,5 %, e il dazio imposto nei confronti dell'unico esportatore nel campione che ha ottenuto il TEM, vale a dire la Golden Step, cioè il 9,7 %.

(27)

Qualora l'analisi riveli che al produttore esportatore cinese a cui è stato rifiutato il TEM, ma le cui esportazioni erano soggette al dazio antidumping pagato da parte di uno dei due importatori doveva essere concesso il TI, al produttore esportatore interessato sarà concessa un'aliquota di dazio individuale e il rimborso del dazio sarà limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato e il dazio individuale calcolato per il produttore esportatore interessato, se del caso.

(28)

Per contro, qualora dall'analisi di tali richieste di TEM e TI risulti opportuno negare sia il TEM sia il TI, non può essere concesso nessun rimborso di dazi antidumping.

(29)

Come spiegato al considerando 12, la Corte di giustizia ha annullato il regolamento controverso e il regolamento (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature provenienti da tredici produttori esportatori cinesi, cioè Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd («i produttori esportatori interessati») verso l'Unione e importati da Clark e Puma, in quanto la Commissione non ha esaminato le richieste di TEM e di TI presentate, tra l'altro, dai produttori esportatori della RPC.

(30)

La Commissione ha quindi esaminato innanzitutto le richieste di TEM e TI di questi tredici produttori esportatori al fine di stabilire l'aliquota di dazio applicabile alle loro esportazioni. Dalla valutazione è emerso che le informazioni fornite non erano sufficienti a dimostrare che i produttori esportatori interessati avevano operato in condizioni di economia di mercato o che rispondevano ai requisiti richiesti per il TI (per una spiegazione dettagliata si vedano i considerando 32 e seguenti).

1.   Valutazione delle richieste di TEM

(31)

Va ricordato che l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale riguardo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata dal produttore in questione deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli operi in condizioni di economia di mercato. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Per contro, a tali istituzioni compete valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che le condizioni poste dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base per concedergli il TEM sono soddisfatte e al giudice dell'Unione compete verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto (punto 32 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 24 della sentenza nella causa C-247/10 P).

(32)

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) prescrive che, per concedere il TEM ad un produttore esportatore, i cinque criteri in esso elencati debbano essere tutti soddisfatti. La Commissione ha pertanto ritenuto che il mancato rispetto di almeno uno dei suddetti criteri fosse un motivo sufficiente per respingere la domanda di TEM.

(33)

Nessuno dei produttori esportatori in questione è stato in grado di dimostrare di soddisfare i criteri 1 (decisioni delle imprese) e 3 (attività e incidenza del passato). Più in particolare, per quanto riguarda il criterio 1, i produttori esportatori interessati hanno omesso di fornire informazioni essenziali e complete (ad esempio, elementi concernenti la struttura e il capitale dell'impresa, elementi relativi alle vendite sul mercato interno, elementi concernenti le retribuzioni dei dipendenti ecc.) atte a dimostrare che le loro decisioni commerciali erano state prese in base ai segnali del mercato e senza significative ingerenze statali. Per quanto riguarda il criterio 3, i produttori esportatori interessati non hanno fornito informazioni essenziali e complete (ad esempio documentazione concernente gli attivi posseduti dalla società e il diritto d'uso del terreno) che dimostrassero l'assenza di distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato.

(34)

Inoltre, per quanto riguarda il criterio 2 (contabilità), quattro società (società A, I, K, M) non lo avevano rispettato in quanto non avevano presentato una serie ben definita di documenti contabili di base.

(35)

Per le altre nove società (società B, C, D, E, F, G, H, J, L) il criterio 2 (contabilità) non è stato valutato, per la ragione esposta al considerando 32.

(36)

Per lo stesso motivo illustrato nel considerando 22, per nessuno dei produttori esportatori interessati sono stati valutati i criteri 4 (leggi in materia fallimentare e di proprietà) e 5 (conversioni del tasso di cambio).

(37)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che a nessuno dei tredici produttori esportatori cinesi interessati avrebbe dovuto essere concesso il TEM e ne ha informato i produttori esportatori interessati, che sono stati invitati a presentare osservazioni. Non sono state presentate osservazioni da nessuno dei tredici produttori esportatori cinesi in questione.

(38)

Nessuno dei tredici produttori esportatori cinesi interessati ha pertanto soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e di conseguenza il TEM non è stato concesso a nessuno di loro.

(39)

Si ricorda che la Corte di giustizia ha statuito che se le istituzioni dell'Unione avessero constatato che i produttori esportatori interessati avevano operato in condizioni di economia di mercato, questi avrebbero dovuto beneficiare della stessa aliquota applicata alla società inclusa nel campione cui è stato concesso il TEM (17).

(40)

Tuttavia, dato che il TEM è stato rifiutato a tutti i produttori esportatori interessati in considerazione delle conclusioni dell'inchiesta riaperta, nessuno di loro dovrebbe beneficiare dell'aliquota di dazio individuale della società inclusa nel campione cui è stato concesso il TEM.

2.   Valutazione delle richieste di TI

(41)

L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica dispone che, nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento viene fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare che rispettano tutti i criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica.

(42)

Come indicato nel considerando 31, occorre ricordare che l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TI conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base prima della sua modifica. A tal fine l'articolo 9, paragrafo 5, primo comma, prevede che la domanda presentata deve essere adeguatamente motivata. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che l'esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, spetta alle istituzioni dell'Unione valutare se gli elementi forniti dall'esportatore interessato siano sufficienti a dimostrare che i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica sono soddisfatti, al fine di concedergli il TI.

(43)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica, gli esportatori devono dimostrare, sulla base di una richiesta debitamente motivata, che tutti e cinque i criteri elencati in tale articolo sono soddisfatti per poter beneficiare del TI.

(44)

La Commissione ha pertanto ritenuto che l'incapacità di soddisfare almeno un criterio fosse sufficiente per respingere la richiesta di TI.

(45)

I cinque criteri sono i seguenti:

a)

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

b)

i prezzi e i quantitativi dei prodotti da esportare, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

c)

la maggior parte delle azioni appartiene a privati; i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza oppure va dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

d)

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato; e

e)

l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.

(46)

I tredici produttori esportatori cinesi che hanno chiesto il TEM hanno chiesto anche il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM.

(47)

La maggior parte dei produttori esportatori interessati (società A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M) non sono stati in grado di dimostrare che soddisfacevano il criterio 2 (vendite e prezzi all'esportazione stabiliti liberamente). Più specificamente, per taluni produttori esportatori interessati (le società E, G, H, J, K, L) lo statuto prevedeva una limitazione della produzione e pertanto essi non sono riusciti a dimostrare che le decisioni in materia di politica commerciale, come quelle sui quantitativi di esportazione, sono prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano l'offerta e la domanda. Altre società (società A, B, M) non hanno venduto sul mercato interno e non hanno fornito ulteriori spiegazioni, non riuscendo quindi a dimostrare che questo non era dovuto all'intervento dello Stato. Gli altri produttori esportatori (società C, D, I) non hanno fornito la documentazione indispensabile e completa e, di conseguenza, non hanno potuto dimostrare che il criterio 2 fosse soddisfatto.

(48)

Per quanto riguarda il criterio 3 (la società, nello specifico i dirigenti e il capitale, è sufficientemente indipendente dall'ingerenza dello Stato), dieci produttori esportatori cinesi (società B, E, F, G, H, I, J, K, L, M) non hanno presentato la documentazione indispensabile e completa (in particolare sul modo in cui la società ha acquisito le attività, chi deteneva le attività e i diritti d'uso del terreno ecc.) e pertanto non hanno provato l'assenza di ingerenze dello Stato, non riuscendo quindi a dimostrare di soddisfare questo criterio.

(49)

Inoltre un produttore esportatore (società C) non ha soddisfatto il criterio 1 (rimpatrio del capitale), poiché l'inchiesta ha rivelato limitazioni al rimpatrio del capitale dovute all'ingerenza dello Stato. Lo stesso produttore esportatore (società C) non è inoltre riuscito a dimostrare di soddisfare il criterio 5 (nessun intervento da parte dello Stato per consentire l'elusione delle misure), in quanto non è stata fornita alcuna informazione in merito a due società collegate situate in Cina e quindi mancavano documenti essenziali per dimostrare che tale criterio è soddisfatto.

(50)

Nessuno dei tredici produttori esportatori cinesi interessati ha pertanto soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica e di conseguenza a nessuno di loro è stato concesso il TI.

(51)

Ai suddetti produttori esportatori dovrebbe quindi essere imposto il dazio antidumping residuo applicabile alla RPC per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio. Inizialmente tale periodo andava dal 7 ottobre 2006 al 7 ottobre 2008. In seguito all'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 dicembre 2009 esso è stato prorogato fino al 31 marzo 2011. L'illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nel fatto che le istituzioni dell'Unione non avevano stabilito se i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dovessero essere soggetti al dazio residuo o a un dazio individuale o al dazio della società inclusa nel campione cui era stato concesso il TEM.

(52)

Considerata l'illegittimità rilevata dalla Corte, non esistono basi giuridiche per esentare completamente dal pagamento di un dazio antidumping i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati. Di conseguenza, il nuovo atto che rimedia all'illegittimità rilevata dalla Corte deve riesaminare solo l'aliquota del dazio antidumping applicabile e non le misure stesse.

(53)

Essendo stato concluso che occorre istituire nuovamente il dazio residuo nei confronti dei produttori esportatori interessati ad un'aliquota pari a quella inizialmente prevista dal regolamento controverso e dal regolamento (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, non sono necessarie modifiche del regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio. Tale regolamento resta valido.

C.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(54)

I risultati e le conclusioni esposti finora sono stati comunicati alle parti interessate, che hanno avuto il tempo di presentare le loro osservazioni. La FESI, che rappresenta gli importatori tra cui Puma e Timberland, Clark, un altro importatore e un produttore esportatore, la cui richiesta di TEM/TI non era stata oggetto dell'attuale esecuzione, si è manifestata e ha presentato le proprie osservazioni.

Presunte irregolarità della procedura

(55)

La FESI e un importatore hanno sostenuto che nell'attuale esecuzione vi fossero diversi errori procedurali. Essi hanno sottolineato che le richieste di TEM dei produttori esportatori cinesi interessati erano già state esaminate e divulgate prima della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, vale a dire il 3 dicembre 2015, così come l'intenzione della Commissione di istituire nuovamente un dazio antidumping definitivo del 16,5 % sulle importazioni di calzature. Tali valutazioni sarebbero state quindi effettuate senza base giuridica e avrebbero vanificato l'imminente sentenza della Corte di giustizia.

(56)

La Commissione non concorda con tale affermazione poiché ha solo preparato l'esecuzione di un'eventuale futura sentenza. Tale preparazione era intesa a garantire una buona amministrazione, per i seguenti motivi: in primo luogo, è indubbio che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste di TEM/TI. L'unica questione in gioco nel procedimento allora pendente dinanzi alla Corte era se un importatore indipendente come Clark, Puma e Timberland potesse invocare tale illegittimità. A seguito di tale scelta binaria sì/no, la Commissione ha potuto, in via eccezionale, prepararsi perfettamente all'eventualità di una sentenza negativa su tale questione. In secondo luogo, l'esecuzione doveva essere tempestiva al fine di permettere alle autorità doganali nazionali di trattare rapidamente le richieste di rimborso in sospeso e di fornire certezza giuridica a tutti gli operatori. Era escluso qualsiasi influsso sulla sentenza della Corte, in quanto tale sentenza riguardava una questione diversa (vale a dire se gli importatori possono invocare il diritto alla valutazione delle domande di TEM/TI conferito ai produttori esportatori).

(57)

Tali parti hanno inoltre sostenuto che l'avviso relativo all'esecuzione della sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International Limited e Puma SE, pubblicato successivamente il 17 marzo 2016 (18), non poteva sanare i vizi procedurali di cui sopra, in quanto non forniva alcuna significativa possibilità per gli interessati di esercitare i loro diritti di difesa.

(58)

Diverse parti inoltre hanno sostenuto che avrebbero dovuto beneficiare dell'accesso al fascicolo completo dell'inchiesta iniziale e che i nomi dei produttori esportatori interessati non avrebbero dovuto essere resi anonimi con la divulgazione dei documenti.

(59)

Tali parti hanno infine sostenuto che, sulla base dei summenzionati errori procedurali, la Commissione ha violato il quadro giuridico di base dell'UE commettendo quindi un abuso di potere.

(60)

Un'altra parte ha messo in dubbio la relazione tra la divulgazione di cui al considerando 55 e l'ultima divulgazione datata 20 maggio 2016 e ha chiesto chiarimenti in proposito.

(61)

L'avviso relativo all'esecuzione della sentenza è stato pubblicato al fine di migliorare la trasparenza, conformemente alla politica della Commissione in materia di trasparenza nelle inchieste di difesa commerciale e su richiesta del consigliere-auditore, dopo un'audizione con una delle parti che aveva sollevato la questione. La Commissione continua a ritenere che tale pubblicazione non era, in senso stretto, giuridicamente prescritta. In ogni caso, anche se fosse stata necessaria, quod non, al fine di garantire il diritto a un giusto processo e il diritto di essere sentiti, tali prescrizioni sono state rispettate con la pubblicazione e con il fatto di dare a tutte le parti la possibilità di presentare le loro osservazioni.

(62)

L'accesso al fascicolo completo dell'inchiesta iniziale è stato concesso, anche se la Commissione non vede come qualsiasi altra informazione, oltre alle domande di TEM/TI dei produttori esportatori interessati, potrebbe essere pertinente nel caso di specie. L'anonimizzazione dei produttori esportatori è stata necessaria per garantire la tutela dei loro dati commerciali riservati; tuttavia alle parti interessate che hanno importato è stato comunicato, su richiesta, quali importatori fossero i loro importatori.

(63)

La seconda divulgazione si era resa necessaria perché il regolamento riguarda ora anche le richieste di TI, che inizialmente non erano state valutate.

(64)

Per tali motivi, tutte le affermazioni riguardanti irregolarità procedurali devono essere respinte.

Base giuridica per la riapertura del procedimento antidumping

(65)

Varie parti interessate hanno sostenuto che non vi fosse alcuna base giuridica per l'attuale esecuzione. In particolare esse hanno sostenuto che l'articolo 266 del TFUE non è applicabile in quanto le misure definitive sulle calzature sono scadute il 31 marzo 2011 e pertanto non vi sono effetti persistenti derivanti dall'illegittimità di dette misure. Le parti hanno sostenuto che l'articolo 266 del TFUE non è diretto a correggere retroattivamente le illegittimità di misure scadute. Tale interpretazione sarebbe corroborata dagli articoli 263 e 265 del TFUE che stabiliscono termini per i ricorsi contro atti illeciti e omissioni da parte delle istituzioni dell'UE. L'approccio attuale non ha precedenti e la Commissione non ha inoltre fornito alcuna motivazione o giurisprudenza precedente a sostegno della sua interpretazione dell'articolo 266 del TFUE.

(66)

Le parti hanno inoltre sostenuto che nel caso in questione l'inchiesta non può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità, ai sensi dell'articolo 266 del TFUE, perché la Corte di giustizia non si è limitata semplicemente a dimostrare una mancanza di motivazione, bensì il fatto che l'illegittimità riguardava una disposizione fondamentale del regolamento di base ed esercitava il proprio effetto sull'intera valutazione del dumping relativo ai produttori esportatori cinesi in questione.

(67)

Le parti hanno inoltre sostenuto che la correzione retroattiva delle misure scadute viola il principio di tutela del legittimo affidamento. Esse hanno sostenuto che, in primo luogo, sarebbe stato garantito loro che le misure sarebbero scadute il 31 marzo 2011 e che, dato il tempo trascorso dopo l'inchiesta iniziale, le parti avevano giustificate speranze che l'inchiesta iniziale non sarebbe stata ripresa o riaperta. In secondo luogo il fatto stesso che, durante l'inchiesta iniziale, le richieste di TEM non fossero state oggetto di inchiesta entro il termine di 3 mesi ha fornito ai produttori esportatori cinesi la certezza giuridica che le loro domande di TEM non sarebbero state esaminate. In conclusione le parti hanno sostenuto che, dati i tempi lunghi, la ripresa dell'inchiesta ha violato il principio universale di prescrizione o decadenza che si applica in tutti i contesti giuridici.

(68)

Varie parti interessate hanno sostenuto che né l'articolo 266 TFUE, né il regolamento di base consentono la reistituzione retroattiva del dazio antidumping definitivo del 16,5 % alle importazioni dei produttori esportatori cinesi in questione.

(69)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale le misure in questione sono scadute il 31 marzo 2011, la Commissione non vede per quale motivo la scadenza della misura avrebbe un'incidenza sulla possibilità di adottare un nuovo atto per sostituire l'atto annullato. La sentenza che annulla l'atto iniziale riapre, secondo la giurisprudenza, il procedimento amministrativo, che può essere ripreso dal momento preciso in cui si è verificata l'illegittimità.

(70)

In conseguenza dell'annullamento dell'atto che li chiude, i procedimenti antidumping sono ancora aperti. La Commissione ha l'obbligo di chiudere i suddetti procedimenti, poiché il regolamento di base prevede che un'inchiesta debba essere chiusa mediante un atto della Commissione.

(71)

Per quanto riguarda l'argomentazione sulla retroattività fondata sull'articolo 13 del regolamento di base e sull'articolo 10 dell'accordo antidumping dell'OMC l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, che riprende il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo antidumping dell'OMC, stabilisce che le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata, rispettivamente, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Nel presente caso, i dazi antidumping in questione sono applicati solo ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore del regolamento provvisorio e del regolamento controverso (definitivo), adottati rispettivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La retroattività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce tuttavia unicamente ad una situazione in cui le merci sono state immesse in libera pratica prima dell'introduzione delle misure, come si può evincere dal testo stesso di tale disposizione, nonché dall'eccezione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base (19).

(72)

La Commissione osserva inoltre che nel caso in questione non vi è nessuna retroattività e nessuna violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

(73)

Per quanto concerne la retroattività, la giurisprudenza della Corte distingue, quando si tratta di stabilire se una misura sia retroattiva, tra l'applicazione di una nuova norma a una situazione diventata definitiva (definita anche situazione giuridica esistente o definitivamente stabilita) (20) e una situazione iniziata prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ma non ancora definitiva (definita anche situazione temporanea) (21).

(74)

Nel caso in questione, la situazione delle importazioni dei prodotti in esame effettuate nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio non è ancora diventata definitiva perché, a causa dell'annullamento del regolamento controverso, il dazio antidumping applicabile a tali importazioni non è ancora stato stabilito definitivamente. Allo stesso tempo, gli importatori di calzature sono stati avvisati riguardo alla possibile introduzione di questo dazio con la pubblicazione dell'avviso di apertura e del regolamento provvisorio. Secondo una giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione, gli operatori non possono acquisire un legittimo affidamento finché le istituzioni non hanno adottato un atto di chiusura del procedimento amministrativo, rendendolo definitivo (22).

(75)

Il presente regolamento costituisce applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione che è attualmente in corso: i dazi sulle calzature sono stati riscossi dalle autorità doganali nazionali. In seguito alle richieste di rimborso, in merito alle quali non è stata presa una decisione definitiva, essi costituiscono una situazione in corso. Il presente regolamento stabilisce il dazio applicabile a tali importazioni e, di conseguenza, disciplina gli effetti futuri di una situazione in corso.

(76)

In ogni caso, anche se si trattasse di retroattività ai sensi del diritto dell'Unione, quod non, tale retroattività sarebbe in ogni caso giustificata, per il seguente motivo:

(77)

le norme di diritto sostanziale dell'Unione si possono applicare alle situazioni esistenti anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto se dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che deve essere loro attribuita efficacia retroattiva (23). In particolare nella causa C-337/88 Società agricola fattoria alimentare (SAFA) la Corte ha così statuito: [B]enché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato  (24).

(78)

Nel caso in questione l'obiettivo è il rispetto dell'obbligo della Commissione derivante dall'articolo 266 del TFUE. Dato che la Corte ha rilevato un'illegittimità solo per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota del dazio applicabile e non l'istituzione delle misure stesse (vale a dire per quanto riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione), i produttori esportatori interessati non potevano aspettarsi legittimamente che non sarebbero state istituite misure antidumping definitive. Di conseguenza l'istituzione delle misure, anche se fosse stata retroattiva, quod non, non può essere vista come una violazione del legittimo affidamento.

(79)

Per quanto riguarda inoltre la tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento, va anzitutto osservato che, secondo la giurisprudenza, gli importatori non possono invocare la tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento se sono stati avvisati riguardo a un imminente cambiamento nella politica commerciale dell'Unione (25). Nel caso in questione gli importatori sono stati avvisati con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'avviso di apertura e del regolamento provvisorio, che fanno entrambi ancora parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, riguardo al rischio che i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati avrebbero potuto essere oggetto di un dazio antidumping. I produttori esportatori interessati non potevano quindi basarsi sui principi generali del diritto dell'Unione relativi alla tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

(80)

Gli operatori economici erano invece perfettamente al corrente, al momento dell'importazione delle calzature, che tali importazioni erano soggette a un dazio. Di tale dazio hanno tenuto conto in sede di fissazione dei prezzi di vendita e valutazione dei rischi economici. Essi non hanno quindi acquisito la certezza del diritto o il legittimo affidamento in relazione al fatto che le importazioni sarebbero esenti da dazio, e hanno abitualmente trasferito il dazio ai propri acquirenti. Di conseguenza è nell'interesse dell'Unione fissare ora l'aliquota applicabile del dazio, anziché offrire un guadagno accidentale agli importatori interessati, che potrebbero arricchirsi senza giusta causa.

(81)

Non vi è pertanto nessuna violazione dei principi in materia di prescrizione, di certezza del diritto e di legittimo affidamento, né delle disposizioni del regolamento di base e dell'accordo antidumping dell'OMC.

(82)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale la determinazione del TEM doveva essere completata entro tre mesi dall'apertura, si ricorda che secondo la giurisprudenza l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base non contiene alcuna indicazione sulle conseguenze dell'inosservanza del periodo di tre mesi da parte della Commissione. Il Tribunale è quindi del parere che una decisione sul TEM adottata in una fase successiva non pregiudichi la validità del regolamento che istituisce misure definitive, purché i richiedenti non dimostrino che se la Commissione non avesse superato il periodo di tre mesi, il Consiglio avrebbe potuto adottare un regolamento diverso, più favorevole ai loro interessi rispetto al regolamento controverso (26). La Corte ha inoltre riconosciuto che le istituzioni possono modificare la valutazione del TEM fino all'adozione di misure definitive (27).

(83)

La giurisprudenza di cui sopra non è stata ribaltata dalle sentenze Brosmann e Aokang. In tali sentenze la Corte si basa sull'obbligo della Commissione di effettuare la valutazione entro tre mesi per dimostrare che l'obbligo di valutazione esiste indipendentemente dal fatto che la Commissione applichi il campionamento o meno. La Corte non si pronuncia in merito a quali siano le conseguenze giuridiche se la Commissione conclude la valutazione del TEM in una fase successiva dell'inchiesta. La Corte dichiara soltanto che le istituzioni non potevano ignorare completamente le richieste TEM e dovevano valutarle entro l'adozione delle misure definitive. Le sentenze confermano la giurisprudenza citata nel considerando precedente.

(84)

Nel caso in questione i produttori esportatori interessati non hanno dimostrato che, se la Commissione avesse effettuato la valutazione del TEM entro tre mesi dall'apertura del procedimento antidumping nel 2005, il Consiglio avrebbe adottato un regolamento diverso, più favorevole ai loro interessi rispetto al regolamento controverso. L'argomentazione relativa al termine assoluto per la valutazione della richiesta di TEM è pertanto respinta.

(85)

È stato inoltre affermato che, poiché l'illegittimità si è verificata al momento delle valutazioni del TEM, la Commissione avrebbe dovuto riprendere il procedimento al punto precedente l'istituzione delle misure provvisorie.

(86)

A tale riguardo la Commissione osserva che le misure provvisorie non sono una fase necessaria del procedimento, ma un atto autonomo che cessa i suoi effetti con l'adozione delle misure definitive (28). L'unica fase procedurale essenziale che precede l'adozione di misure definitive è l'apertura. Pertanto tale argomento è inoperante.

(87)

Alcune parti, riferendosi alla sentenza del Tribunale nella causa T-2/95, IPS contro Consiglio, hanno sottolineato la differenza formale tra «inchiesta» e «procedimento» e hanno affermato che un procedimento, dopo essere stato chiuso come nel caso in questione, non può più essere ripreso.

(88)

La Commissione non vede alcuna differenza sostanziale tra i termini «inchiesta» e «procedimento». Essi sono usati in modo intercambiabile nel regolamento di base e nella giurisprudenza. In ogni caso la sentenza nella causa T-2/95 deve essere letta alla luce della sentenza sull'impugnazione in detta causa.

(89)

Varie parti hanno anche sostenuto che l'articolo 266 del TFUE non consente l'esecuzione parziale di una sentenza della Corte di giustizia e, nel caso in questione, l'inversione dell'onere della prova. Pertanto esse hanno affermato che la Commissione ha erroneamente valutato solo le richieste di TEM/TI dei produttori esportatori che erano fornitori degli importatori che avevano inoltrato richieste di rimborsi. Tali parti hanno fondato la loro affermazione sull'idea che l'effetto della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE sia erga omnes e che non si possa escludere che i risultati dell'attuale valutazione delle domande di TEM/TI abbiano anche un impatto sul dazio residuo applicabile a tutti i produttori esportatori cinesi. Tali parti hanno pertanto sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto valutare tutte le domande di TEM/TI che erano state presentate durante l'inchiesta iniziale.

(90)

Inoltre esse non sono d'accordo sul fatto che l'onere della prova incomba al produttore che desidera chiedere il TEM/TI e sostengono che i produttori hanno adempiuto tale onere della prova nel 2005 presentando le richieste di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale. Le parti hanno anche contestato il fatto che la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13, C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE possano essere eseguite semplicemente esaminando le richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori non inclusi nel campione, in quanto la Corte di giustizia non ha indicato espressamente che l'invalidamento sia effettivamente limitato a questo aspetto.

(91)

La Commissione ritiene che l'esecuzione della sentenza sia necessaria solo per i produttori esportatori per i quali non tutte le operazioni di importazione sono diventate definitive. Infatti, una volta scaduto il termine di prescrizione di tre anni previsto dal codice doganale comunitario, il dazio è diventato definitivo, come confermato nelle sentenze. È esclusa qualsiasi incidenza sul dazio residuo, poiché le domande di TEM/TI delle società incluse nel campione sono state esaminate e il fatto di concedere il TEM/TI a una delle società non incluse nel campione non incide sull'aliquota del dazio residuo.

(92)

L'onere della prova non è limitato alla presentazione di una richiesta. Esso riguarda il contenuto della richiesta, che deve dimostrare che tutte le condizioni per ottenere il TEM o il TI sono soddisfatte.

(93)

La sola illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nella mancata valutazione delle domande di TEM/TI.

Base giuridica per la reistituzione dei dazi

(94)

Varie parti interessate hanno sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto applicare due regimi diversi, ossia il regolamento di base prima della sua modifica per la valutazione delle richieste di TI dei produttori esportatori, da un lato, e, dall'altro, l'attuale regolamento di base, che comprende gli emendamenti introdotti dal regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e che istituisce procedure di comitato in materia, tra l'altro, di difesa commerciale e quindi delega la decisione alla Commissione.

(95)

Tali parti hanno inoltre ribadito che l'articolo 266 del TFUE non prevede l'imposizione retroattiva di dazi antidumping, come sarebbe anche confermato dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-459/98P, IPS/Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (30). Esse hanno sostenuto che la Commissione non ha fornito alcuna valida giustificazione per derogare al principio della non retroattività e abbia pertanto violato il principio del legittimo affidamento.

(96)

Una parte interessata ha sostenuto che l'istituzione di misure sarebbe in ogni caso priva di oggetto, poiché i termini di prescrizione di cui all'articolo 103 del codice doganale comunitario sono scaduti. La riscossione di dazi antidumping costituirebbe, pertanto, una violazione del principio di buona amministrazione nonché dell'articolo 21 del regolamento di base e costituirebbe un abuso di potere.

(97)

Diverse parti hanno inoltre obiettato che la reistituzione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei produttori esportatori cinesi oggetto dell'attuale esecuzione costituisce i) una discriminazione degli importatori interessati dall'attuale esecuzione nei confronti di importatori interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang ai quali sono stati rimborsati i dazi corrisposti sulle importazioni di calzature dai cinque produttori esportatori interessati da tali sentenze, nonché ii) una discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'attuale esecuzione nei confronti dei cinque produttori esportatori interessati dalle sentenze Brosmann e Aokang che non erano soggetti ad alcun dazio in seguito alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (31).

(98)

Questo trattamento discriminatorio sarebbe dovuto, secondo quanto affermato dalle parti, ad una mancanza di uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto dell'UE, che viola il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva.

(99)

Per quanto riguarda il presunto utilizzo di regimi giuridici diversi, la Commissione ritiene che derivi dalle differenze nelle disposizioni transitorie contenute nei tre regolamenti che modificano il regolamento di base in questione.

(100)

In primo luogo, a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012 (la cosiddetta «modifica elementi di fissaggio» riguardante il TI) «Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 1225/2009 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento». Dato che la presente inchiesta è stata aperta prima di tale data, le modifiche apportate da tale regolamento al regolamento di base non si applicano nel caso in questione.

(101)

In secondo luogo, a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1168/2012 (la cosiddetta «modifica Brosmann» riguardante il TEM) «Il presente regolamento si applica a tutte le nuove inchieste e alle inchieste in corso al 15 dicembre 2012». Pertanto, se la Commissione avesse adottato un approccio rigoroso, non sarebbe neppure stato necessario valutare le richieste di TEM delle società non inserite nel campione, dato che avevano perso il diritto ad una valutazione del TEM il 15 dicembre 2012. La Commissione ritiene tuttavia che un simile trattamento sarebbe difficilmente conciliabile con l'obbligo di eseguire le sentenze. Il regolamento (UE) n. 1168/2012 non sembra inoltre introdurre un divieto totale dell'analisi delle richieste di TEM al di fuori del campione, in quanto autorizza tale esame nel caso del trattamento individuale. Per analogia, si potrebbe dire che tale deroga si applichi al caso in questione. Alternativamente la Commissione ritiene che applicando il regolamento (UE) n. 1168/2012 al caso in questione si otterrebbe lo stesso risultato, dato che tutte le richieste di TEM sarebbero automaticamente respinte senza essere valutate.

(102)

In terzo luogo, per quanto concerne la procedura di comitato, a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 il Consiglio resta competente per gli atti nel caso in cui la Commissione abbia adottato un atto, sia stata avviata la consultazione o la Commissione abbia adottato una proposta. Nel caso in questione, prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento non era stata avviata nessuna azione in relazione all'esecuzione della sentenza.

(103)

Per quanto riguarda l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping definitivi è fatto riferimento alle considerazioni di cui sopra ai considerando da 73 a 81, nei quali queste asserzioni sono già state trattate in modo approfondito.

(104)

Per quanto concerne la discriminazione, la Commissione osserva che i produttori esportatori e alcuni importatori interessati dal presente regolamento godono di tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione contro il presente regolamento. Altri importatori godono di tale tutela attraverso i giudici nazionali, che agiscono in qualità di giudici ordinari di diritto dell'Unione.

(105)

L'argomentazione riguardante la discriminazione è altrettanto destituita di fondamento. Gli importatori che hanno importato da Brosman e dagli altri quattro produttori esportatori si trovano in una situazione di fatto e di diritto diversa, perché i loro produttori esportatori hanno deciso di impugnare il regolamento controverso e perché i loro dazi sono stati rimborsati, quindi essi sono protetti dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario. Né una tale contestazione, né tali rimborsi hanno avuto luogo per altri. La Commissione inizia a preparare l'esecuzione per i produttori esportatori cinesi di Clark, Puma e Timberland; tutti gli altri produttori esportatori della RPC e del Vietnam non inseriti nel campione e i rispettivi importatori saranno trattati allo stesso modo in una fase successiva della procedura illustrata nel presente regolamento.

(106)

Le stesse parti interessate hanno anche sostenuto che l'articolo 14 del regolamento di base non può fungere da base giuridica per interferire con l'applicazione dell'articolo 236 del codice doganale comunitario, e che l'applicazione dell'articolo 236 del codice doganale comunitario è indipendente da qualsiasi decisione adottata in forza del regolamento di base o da obblighi della Commissione ai sensi dell'articolo 266 del TFUE.

(107)

A questo proposito si è sostenuto che l'applicazione dell'articolo 236 del codice doganale comunitario rientra nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali nell'ambito della quale queste ultime sono tenute a rimborsare i dazi pagati che non erano legalmente dovuti. Le parti interessate hanno inoltre sostenuto che l'articolo 236 del codice doganale comunitario non può essere soggetto o subordinato all'articolo 14 del regolamento di base, poiché entrambi sono atti di diritto derivato e perciò nessuno prevale sull'altro. Inoltre l'ambito di applicazione dell'articolo 14 del regolamento di base riguarda le disposizioni particolari relative alle inchieste e alle procedure a norma del regolamento di base e non è applicabile a qualunque altro strumento giuridico come il codice doganale comunitario.

(108)

La Commissione osserva che il codice doganale comunitario non si applica automaticamente all'istituzione dei dazi antidumping, ma solo in virtù di un rinvio operato dal regolamento che istituisce dazi antidumping. A norma dell'articolo 14 del regolamento di base, la Commissione può decidere di non applicare talune disposizioni di detto codice e creare invece norme speciali. Poiché il codice doganale comunitario si applica solo sulla base di un riferimento nei regolamenti di esecuzione del Consiglio e della Commissione, esso non occupa, nei confronti dell'articolo 14 del regolamento di base, lo stesso rango nella gerarchia delle norme, ma è subordinato e può essere reso inapplicabile o applicabile in modo diverso.

Idonea motivazione

(109)

Le suddette parti interessate hanno sostenuto che, in violazione dell'articolo 296 del TFUE, la Commissione non ha fornito un'idonea motivazione, né ha indicato il fondamento giuridico della reistituzione dei dazi con effetto retroattivo e quindi il rimborso dei dazi negato agli importatori interessati dall'attuale esecuzione.

(110)

La mancanza di idonea motivazione riguarderebbe in particolare i) l'assenza di base giuridica per la riapertura dell'inchiesta e la mancata pubblicazione del relativo avviso di detta riapertura; ii) l'esecuzione solo parziale della sentenza del Tribunale, dato che sono state esaminate solo le richieste di TEM/TI dei produttori esportatori per i quali gli importatori avevano presentato domanda di rimborso dei dazi; iii) la deroga al principio della non retroattività dei dazi antidumping; iv) l'applicazione del regolamento di base prima della sua modifica del 6 settembre 2012 per la valutazione delle domande di TI dei produttori esportatori, e dell'attuale regolamento di base nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 1168/2012 per quanto riguarda le procedure decisionali applicabili e v) la mancanza di risposta alle argomentazioni giuridiche presentate dalle suddette parti in seguito alla comunicazione da parte della Commissione delle informazioni riguardanti la valutazione delle domande di TEM dei produttori esportatori cinesi in questione del 15 dicembre 2015.

(111)

Per quanto concerne la mancanza di base giuridica per la riapertura dell'inchiesta, la Commissione ricorda la giurisprudenza citata al considerando 15, in base alla quale essa può riprendere l'inchiesta dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità, ovvero dopo l'apertura del procedimento. Non vi è alcun obbligo giuridico per la Commissione di pubblicare un avviso per riavviare, riprendere o riaprire il procedimento o l'inchiesta. Piuttosto, tale è la conseguenza automatica della sentenza alla quale le istituzioni devono poi dare esecuzione.

(112)

Secondo la giurisprudenza, la legalità di un regolamento antidumping deve essere valutata alla luce delle norme oggettive del diritto dell'Unione, e non di una prassi decisionale, anche qualora tale prassi esista (nella fattispecie tale prassi non esiste) (32). Il fatto che la Commissione possa aver seguito in passato, in taluni casi, una prassi diversa non può quindi creare un legittimo affidamento. Ciò è tanto più vero in quanto la prassi precedente cui è fatto riferimento non corrisponde alla situazione di fatto e di diritto del caso di specie e possono essere illustrate differenze di fatto e di diritto rispetto alla presente causa.

(113)

Le differenze sono le seguenti: l'illegittimità rilevata dalla Corte non riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione, e quindi il principio dell'istituzione del dazio, ma unicamente l'aliquota esatta del dazio. I precedenti annullamenti a cui si riferiscono le parti interessate riguardavano invece le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione. Le istituzioni hanno pertanto ritenuto più opportuno adottare nuove misure per il futuro.

(114)

In particolare, nel caso di specie, non sussisteva alcuna necessità di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni. La Commissione ha dovuto piuttosto valutare le informazioni che erano state presentate, ma non valutate prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 1472/2006. In ogni caso, la prassi precedente in altri casi non costituisce un'assicurazione precisa e incondizionata per il caso di specie.

(115)

Infine tutte le parti alle quali il procedimento è diretto, vale a dire i produttori esportatori interessati, nonché le parti nelle cause pendenti dinanzi alla Corte e l'associazione che rappresenta una di queste parti, sono state informate con la divulgazione dei fatti sulla base dei quali la Commissione intende adottare la presente valutazione del TEM. I loro diritti di difesa sono pertanto salvaguardati. A tale riguardo occorre sottolineare in particolare che gli importatori indipendenti non beneficiano, in un procedimento antidumping, dei diritti di difesa, in quanto tali procedimenti non sono diretti contro di loro (33).

(116)

Per quanto concerne l'esecuzione parziale della sentenza, se e in quale misura le istituzioni sono tenute a dare esecuzione a una sentenza dipende dal contenuto della stessa. In particolare, se sia o meno possibile confermare l'istituzione di dazi su importazioni effettuate prima della sentenza dipende dal fatto se l'accertamento del dumping pregiudizievole in quanto tale, o solo il calcolo dell'esatta aliquota del dazio siano stati falsati dall'illegittimità constatata nella sentenza. In quest'ultima circostanza, pertinente nel caso di specie, non vi è alcuna giustificazione per il rimborso di tutti i dazi. Basta piuttosto determinare la corretta aliquota del dazio e rimborsare qualsiasi eventuale differenza (considerando che non sarebbe possibile aumentare l'aliquota del dazio, perché l'importo dell'aumento costituirebbe un'imposizione retroattiva).

(117)

Gli annullamenti passati a cui si riferiscono le parti interessate riguardavano le risultanze relative a pratiche di dumping, pregiudizio e interesse dell'Unione (per quanto riguarda la definizione dei fatti, la valutazione dei fatti, o in riferimento ai diritti di difesa).

(118)

Tali annullamenti sono stati parziali o completi.

(119)

Gli organi giurisdizionali dell'Unione utilizzano la tecnica dell'annullamento parziale quando, sulla base degli elementi del fascicolo, possono concludere che le istituzioni avrebbero dovuto concedere un determinato adeguamento o avrebbero dovuto utilizzare un metodo diverso per un determinato calcolo, che avrebbe provocato l'imposizione di un dazio inferiore (senza mettere in discussione le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse dell'Unione). Il dazio (inferiore) resta in vigore per il periodo precedente e per il periodo seguente l'annullamento (34). Al fine di conformarsi alla sentenza, le istituzioni ricalcolano il dazio e modificano di conseguenza il regolamento che istituisce il dazio per il passato e per il futuro. Esse ordinano inoltre alle autorità doganali nazionali di rimborsare la differenza, nel caso in cui tali domande siano state presentate in tempo utile (35).

(120)

Gli organi giurisdizionali dell'Unione procedono all'annullamento totale nei casi in cui non possono stabilire, sulla base degli elementi del fascicolo, se le istituzioni hanno agito a giusto titolo presumendo l'esistenza di pratiche di dumping, pregiudizio e interesse dell'Unione, poiché le istituzioni hanno dovuto effettuare di nuovo parte dell'inchiesta. Gli organi giurisdizionali dell'Unione, non essendo competenti per svolgere l'inchiesta al posto della Commissione, hanno annullato totalmente i regolamenti che istituiscono dazi definitivi. Di conseguenza, le istituzioni hanno validamente accertato la presenza delle tre condizioni necessarie per l'istituzione di misure solo dopo la sentenza di annullamento dei dazi. Per le importazioni che hanno avuto luogo prima del valido accertamento del dumping, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione, l'istituzione di dazi definitivi è vietata sia dal regolamento di base, sia dall'accordo antidumping dell'OMC. Gli atti adottati dalle istituzioni e riguardanti la chiusura delle indagini hanno pertanto istituito dazi definitivi solo per il futuro (36).

(121)

La presente fattispecie si differenzia dai precedenti annullamenti (parziali o integrali) nella misura in cui non riguarda la presenza del dumping, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione, bensì semplicemente la scelta dell'aliquota di dazio adeguata (ossia la scelta tra l'aliquota di dazio applicabile all'unica società del campione che aveva ottenuto il TEM e l'aliquota del dazio residuo). L'oggetto della controversia non è pertanto il principio di istituzione del dazio, ma solo l'importo preciso (in altre parole, una modalità) del dazio. L'eventuale adeguamento può essere solo verso il basso.

(122)

Contrariamente ai casi di annullamento parziale in passato, di cui si è discusso al considerando 119, la Corte non è stata in grado di decidere se si sarebbe dovuto concedere una nuova aliquota del dazio (ridotta), in quanto tale decisione presuppone innanzitutto una valutazione della richiesta di TEM. La valutazione della richiesta di TEM rientra nelle prerogative della Commissione. Di conseguenza la Corte non può espletare questa parte dell'inchiesta al posto della Commissione senza esulare dalle proprie competenze.

(123)

Contrariamente ai casi di annullamento totale in passato, le risultanze relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione non sono state annullate. Il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione sono stati pertanto validamente stabiliti al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio. Non vi è quindi motivo di limitare al futuro la reistituzione di dazi antidumping definitivi.

(124)

Il presente regolamento non si discosta quindi dalla prassi decisionale delle istituzioni, anche se pertinente.

(125)

Infine, le parti interessate hanno affermato che l'annullamento dei dazi antidumping non comporterebbe un arricchimento senza causa per gli importatori, come sostenuto dalla Commissione, poiché tali importatori possono avere subito un calo delle vendite dovuto al dazio che era stato incorporato nel prezzo di vendita.

(126)

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia si riconosce che il rimborso di dazi riscossi indebitamente può essere rifiutato se comporta un arricchimento senza giusta causa dei beneficiari (37). La Commissione osserva che le parti interessate non contestano il fatto che il dazio sia stato trasferito e non forniscono alcuna prova di un calo delle vendite e che, in ogni caso, la giurisprudenza in materia di arricchimento senza causa tiene conto del trasferimento, ma non di eventuali effetti secondari del trasferimento.

(127)

Per quanto riguarda la presunta deroga al principio di non retroattività, si rinvia ai considerando da 76 a 81, che affrontano la questione in modo approfondito.

(128)

Per quanto riguarda la presunta applicazione di due quadri giuridici diversi nell'esecuzione attuale, si rinvia ai considerando da 99 a 102, che affrontano la questione in modo approfondito.

(129)

Infine, per quanto riguarda le osservazioni trasmesse dalle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni della valutazione del TEM dei produttori esportatori cinesi interessati, si ritiene che esse siano state pienamente affrontate nell'attuale regolamento.

Altre questioni procedurali

(130)

Le parti interessate di cui sopra hanno sostenuto che ai produttori esportatori interessati dall'esecuzione attuale avrebbero dovuto essere concessi gli stessi diritti procedurali concessi ai produttori esportatori inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale. Esse hanno sostenuto che, in particolare, ai produttori esportatori cinesi non è stata data nessuna possibilità di completare la domanda di TEM/TI attraverso lettere di richiamo e che è stata effettuata unicamente un'analisi a tavolino anziché visite di verifica in loco. Inoltre la Commissione non avrebbe predisposto una corretta comunicazione delle conclusioni della valutazione delle richieste di TEM/TI ai produttori esportatori interessati, in quanto le conclusioni sono stati inviate solo ai rappresentanti legali di tali imprese all'epoca dell'inchiesta iniziale.

(131)

È stato inoltre sostenuto che ai produttori esportatori interessati dalla presente esecuzione non sono state fornite le stesse garanzie procedurali applicate in normali inchieste antidumping, ma sono state applicate norme più rigorose. La Commissione non avrebbe preso in considerazione il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale e la valutazione di tali richieste. Inoltre durante l'inchiesta iniziale ai produttori esportatori sarebbero stati lasciati solo 15 giorni per compilare le richieste di TEM/TI, anziché i 21 giorni abituali.

(132)

Uno degli importatori ha anche sostenuto che erano stati violati i diritti procedurali dei produttori esportatori poiché questi ultimi non erano più in grado di presentare osservazioni rilevanti o fornire informazioni supplementari a sostegno di domande presentate 11 anni fa in quanto le società potevano non esistere più o i documenti potevano non essere più disponibili.

(133)

La stessa parte ha sostenuto che, contrariamente all'inchiesta iniziale, l'attuale reistituzione delle misure andrebbe a colpire soltanto gli importatori dell'Unione senza tuttavia alcuna possibilità per loro di fornire un contributo valido.

(134)

È stato inoltre affermato che la Commissione ha applicato de facto dati disponibili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, senza rispettare le norme procedurali di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base.

(135)

La Commissione osserva che nessuna disposizione del regolamento di base le impone di fornire alle società esportatrici che chiedono il TEM/TI la possibilità di completare informazioni fattuali carenti. Essa ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM/TI conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale riguardo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata dal produttore in questione deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli operi in condizioni di economia di mercato. Di conseguenza, come stabilito dalla Corte nelle sentenze nelle cause Brosmann e Aokang, non spetta alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, spetta alla Commissione valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base sono soddisfatti, al fine di concedergli il TEM/TI (cfr. considerando 31). Il diritto di essere sentiti verte sulla valutazione dei fatti, ma non comprende il diritto di completare informazioni lacunose. In caso contrario il produttore esportatore potrebbe prorogare a tempo indeterminato la valutazione, fornendo le informazioni poco alla volta.

(136)

A tale riguardo si ricorda che la Commissione non è tenuta a chiedere al produttore esportatore di integrare la richiesta di TEM/TI. Come indicato nel considerando precedente, la Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore. I produttori esportatori interessati non hanno comunque contestato la valutazione delle richieste di TEM/TI effettuata dalla Commissione e non hanno indicato quali documenti o quali persone non sono più disponibili. L'asserzione è quindi così astratta che le istituzioni non possono prendere in considerazione queste difficoltà nella valutazione delle richieste di TEM/TI. L'argomentazione dev'essere respinta, perché si basa su speculazioni e non è sostenuta da indicazioni precise su quali documenti e quali persone non sono più disponibili e sulla rilevanza di tali documenti e persone per la valutazione della richiesta di TEM/TI.

(137)

Per quanto riguarda l'applicazione de facto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ciò non comporta automaticamente l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale applicazione è obbligatoria soltanto nel caso in cui la Commissione respinga le informazioni fornite dalla parte interessata. Nella fattispecie, la Commissione ha accettato le informazioni fornite dai produttori esportatori interessati e ha basato la sua valutazione su tali informazioni. Non si è trattato quindi di utilizzo dei dati disponibili. Piuttosto, la Commissione non ha respinto nessuna informazione.

Interesse dell'Unione

(138)

Un importatore ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato se l'istituzione dei dazi antidumping fosse nell'interesse dell'Unione ed ha affermato che le misure sarebbero contrarie all'interesse dell'Unione perché i) esse avevano già avuto l'effetto desiderato quando erano state istituite per la prima volta; ii) non arrecherebbero ulteriori benefici all'industria dell'Unione; iii) non colpirebbero i produttori esportatori e iv) implicherebbero un costo considerevole per gli importatori dell'Unione.

(139)

Il caso in questione riguarda esclusivamente le richieste di TEM/TI, perché questo è l'unico punto sul quale gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno individuato un errore giuridico. Ai fini dell'interesse dell'Unione, la valutazione contenuta nel regolamento iniziale rimane pienamente valida. Oltre a ciò la misura in questione è giustificata al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Errori manifesti nella valutazione delle richieste di TEM/TI

i)   Valutazione del TEM

(140)

La FESI e Puma hanno contestato la valutazione della Commissione in merito alle richieste di TEM dei loro fornitori cinesi e hanno affermato che esse sono state respinte principalmente a causa dell'assenza di informazioni complete. Per quanto riguarda il criterio 1, queste parti hanno sostenuto che la Commissione, oltre a non fare nulla per ottenere le informazioni mancanti, non avrebbe precisato quali informazioni sarebbero state necessarie per dimostrare che non vi erano significative ingerenze dello Stato nelle decisioni commerciali dei produttori esportatori interessati. Per quanto riguarda il criterio 3, facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-586/14 Xinyi OV/Commissione, tali parti hanno sostenuto che gli incentivi fiscali o i regimi fiscali preferenziali non sono sintomatici di un travisamento o di un comportamento non corrispondente a quello di un'economia di mercato.

(141)

Su questa base le parti hanno sostenuto che la Commissione ha commesso un errore manifesto nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e non ha fornito una motivazione sufficiente per il rigetto delle richieste di TEM dei produttori esportatori.

(142)

Per quanto riguarda le informazioni mancanti relative al criterio 1, si rinvia al considerando 135, il quale indica che non vi è nulla nel regolamento di base che imponga alla Commissione di fornire alle società esportatrici che chiedono il TEM la possibilità di completare informazioni fattuali carenti e che l'onere della prova incombe in realtà al produttore esportatore che desidera beneficiare del TEM.

(143)

Per quanto riguarda il criterio 3, si precisa che nessun (eventuale) incentivo fiscale o regime fiscale preferenziale è stato considerato come motivo per rifiutare il TEM.

ii)   Valutazione del TI

(144)

Le stesse parti di cui sopra, in riferimento al criterio 2, hanno sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che le vendite all'esportazione non erano determinate liberamente e che spettava alla Commissione valutare se e in che modo i prezzi all'esportazione avessero risentito delle ingerenze da parte dello Stato.

(145)

È stato inoltre sostenuto che la constatazione secondo cui le vendite all'esportazione non erano determinate liberamente è in contraddizione con i risultati dell'inchiesta iniziale relativi alle vendite OEM, quando si è stabilito che gli importatori come Puma effettuavano la propria R&S ed il proprio approvvigionamento di materie acquistando dai fornitori cinesi (38). Su tale base è stato sostenuto che Puma e Timberland avevano un notevole controllo sul processo di produzione e sulle specifiche e che pertanto l'ingerenza dello Stato non era possibile.

(146)

Come già menzionato al considerando 42, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TI. Come spiegato al considerando 47, i produttori esportatori non sono riusciti a dimostrare che le decisioni commerciali erano state prese senza ingerenze da parte dello Stato. Va inoltre osservato che il criterio 2 non si riferisce esclusivamente ai prezzi all'esportazione, ma in generale alle vendite all'esportazione, compresi i prezzi e i quantitativi e le altre condizioni di vendita che dovrebbero essere determinati liberamente senza ingerenze statali.

(147)

A sostegno delle loro tesi, secondo cui i prezzi all'esportazione erano stati determinati liberamente, le parti interessate hanno fatto riferimento al considerando 269 del regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione («il regolamento provvisorio»). Il suddetto considerando riguardava tuttavia i prezzi di rivendita degli importatori nell'Unione e pertanto non può essere considerato una base adeguata per stabilire il grado di affidabilità dei prezzi all'esportazione applicati dai produttori esportatori. Analogamente, il riferimento al considerando 132 del regolamento provvisorio e al considerando 135 del regolamento (CE) n. 1472/2006 (39) («il regolamento controverso») riguarda gli adeguamenti apportati al valore normale se paragonato al prezzo all'esportazione e non consente di stabilire se le vendite all'esportazione delle società cinesi fossero state determinate liberamente.

(148)

Le parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione non ha spiegato come era giunta alla conclusione che esisterebbe un rischio di elusione delle misure antidumping qualora ai produttori esportatori interessati fosse concessa un'aliquota di dazio individuale che sarebbe tuttavia l'obiettivo fondamentale dei criteri.

(149)

Per quanto riguarda il rischio di elusione, è solo uno dei cinque criteri elencati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della modifica. In conformità al suddetto articolo, tutti e 5 i criteri devono risultare soddisfatti dal produttore esportatore. Pertanto il mancato rispetto di uno o più criteri è sufficiente per respingere la richiesta senza esaminare se gli altri criteri siano stati rispettati.

Fornitore di Timberland

(150)

La FESI ha contestato l'affermazione di cui al considerando 19 in base alla quale uno dei fornitori di Timberland, General Shoes Limited, era stato erroneamente identificato come fornitore cinese nel ricorso dinanzi al giudice nazionale, mentre la società era stata costituita in Vietnam. La FESI ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto chiedere ulteriori chiarimenti e ha sostenuto che la società era facilmente identificabile come società cinese. La federazione ha argomentato che, pur essendo vero che la società appariva con una diversa denominazione nel modulo di campionamento e nella richiesta del TEM presentati durante l'inchiesta iniziale (cioè come General Footwear Ltd), la diversa denominazione sociale nel ricorso di Timberland dinanzi al giudice nazionale (cioè General Shoes Ltd) sarebbe più probabilmente dovuta ad un errore di traduzione. Pertanto anche la domanda di TEM/TI della società cinese General Footwear Ltd avrebbe dovuto essere esaminata.

(151)

General Footwear Ltd è parte di un gruppo con società collegate in Cina e in Vietnam. Entrambi, un produttore in Vietnam e uno in Cina, avevano presentato domande di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale. Nella domanda di TEM/TI della società cinese, il suo nome è indicato come «General Footwear Ltd», con un indirizzo in Cina. Il produttore del Vietnam è indicato come «General Shoes Ltd». Tuttavia il modulo di richiesta del TEM/TI è ambiguo in merito al fatto se la società in questione sia in realtà cinese o vietnamita. Per tale motivo non era assurdo ritenere che la società menzionata nel fascicolo presentato al giudice nazionale fosse in realtà vietnamita.

(152)

In ogni caso la Commissione intende continuare a valutare la domanda di TEM/TI di «General Footwear Ltd» (Cina). Nello spirito della buona amministrazione e al fine di non ritardare inutilmente l'esecuzione in corso, la valutazione dovrà essere oggetto di un atto giuridico distinto.

Argomentazione relativa alle domande di rimborso

(153)

Un importatore ha riconosciuto che nessuno dei produttori esportatori interessati dall'attuale attuazione era suo fornitore e ha pertanto ritenuto che le conclusioni non fossero pertinenti alla propria situazione. Tale parte ha sostenuto che, di conseguenza, le conclusioni dell'attuale applicazione non possono costituire una base per rifiutare le richieste di rimborso da essa presentate presso gli uffici doganali nazionali. L'importatore ha inoltre chiesto che le domande di TEM/TI dei suoi fornitori siano esaminate sulla base della documentazione fornita dalle competenti autorità doganali belghe alla Commissione.

(154)

In riferimento alla suddetta richiesta la Commissione rinvia al regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (40) che stabilisce la procedura da seguire in tale caso. In particolare, a norma degli articoli 1 e 2 di tale regolamento, la Commissione esaminerà le domande di TEM/TI non appena avrà ricevuto la documentazione pertinente dall'autorità doganale.

D.   CONCLUSIONI

(155)

Tenuto conto delle osservazioni presentate e della relativa analisi, si è concluso che è opportuno reistituire il dazio antidumping residuo applicabile alla RPC per quanto riguarda i tredici produttori esportatori interessati, per il periodo di applicazione del regolamento controverso.

E.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(156)

I produttori esportatori interessati e tutte le parti che si sono manifestate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la reistituzione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei tredici produttori esportatori interessati. È stato fissato un termine entro il quale essi potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale divulgazione di informazioni.

(157)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio o cuoio ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento e classificate con i codici NC: 6403 20 00, ex 6403 30 00 (41), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 (42), effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1294/2009 del Consiglio. I codici TARIC sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

—   «calzature per lo sport»: calzature ai sensi della nota di sottovoce 1 del capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (43);

—   «calzature contenenti una tecnologia speciale»: calzature che hanno un prezzo cif uguale o superiore a 7,5 EUR/paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità, classificate ai seguenti codici NC: ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;

—   «calzature con puntale protettivo»: calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza all'impatto di almeno 100 joule (44) classificate ai seguenti codici NC: ex 6403 30 00 (45), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00;

—   «pantofole ed altre calzature da camera»: calzature classificate al codice NC ex 6405 10 00.

3.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento è del 16,5 %.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, sono riscossi in via definitiva dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3.

(3)  Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 1).

(5)  GU C 251 del 3.10.2008, pag. 21.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).

(7)  GU C 295 dell'11.10.2013, pag. 6.

(8)  Decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27).

(9)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(10)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

(11)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.

(12)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione Racc.1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, pag. II-0000, punto 83.

(13)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione Racc.1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques contro Consiglio Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.

(14)  Regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1).

(15)  A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, le modifiche introdotte da tale regolamento di modifica si applicano esclusivamente ad inchieste aperte dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. La presente inchiesta, tuttavia, è stata avviata il 7 luglio 2005 (GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14).

(16)  Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio Raccolta 2000, pag. I-8147.

(17)  Punto 42 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 36 della sentenza nella causa C-247/10 P.

(18)  Avviso relativo all'esecuzione della sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International Limited e Puma SE concernenti il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU C 101 del 17.3.2016, pag. 13).

(19)  Si vedano anche gli altri casi per i quali è consentita l'applicazione retroattiva all'articolo 8 (violazione dell'impegno) e all'articolo 14, paragrafo 5 (elusione), del regolamento di base, che riguardano anche le situazioni in cui le merci sono state immesse in libera pratica prima dell'istituzione dei dazi.

(20)  Causa 270/84, Licata/ESC, Racc. 1986, pag. 2305, punto 31, causa C-60/98, Butterfly Music/CEDEM, Racc. 1999, pag. 1-3939, punto 24; causa 68/69, Bundesknappschaft/Brock, Racc. 1970, pag. 171, punto 6; causa 1/73, Westzucker GmbH/Einfuhr und Vorratsstelle für Zucker, Racc. 1973, pag. 723, punto 5; causa 143/73 SOPAD/FORMA a.o., Racc. 1973, pag. 1433, punto 8; causa 96/77, Bauche, Racc. 1978, pag. 383, punto 48; causa 125/77, KoninklijkeScholten-Honig NV/Floofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten, Racc. 1978, pag. 1991, punto 37; causa 40/79, sig.ra P/Commissione, Racc 1981, pag. 361, punto 12; causa T-404/05, Grecia/Commissione, Racc. 2008, pag. II 272, punto 77; causa C-334/07 Ρ, Commissione/Freistaat Sachsen, (Racc. 2008, pag. 1-9465, punto 53.

(21)  Causa T-176/01, Ferriere Nord/Commissione, Racc. 2004, pag. II-3931, punto 139; causa C-334/07 Ρ, Commissione/Freistaat Sachsen, (Racc. 2008, pag. I-9465, punto 53.

(22)  Causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. 1997, pag. I-135, punti da 51 a 54; cause riunite T-116/01 e T-118/01, P&O European Ferries (Vizcaya) SA/Commissione, Racc. 2003, pag. II-2957, punto 205.

(23)  Causa C-34/92, GruSa Fleisch/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Racc. 1993, pag. I-4147, punto 22. Formulazioni simili o identiche si trovano, ad esempio, nelle cause riunite da 212 a 217/80, Meridionale Industria Salumi α.δ. Racc. 1981, pag. 2735, punti 9 e 10; causa 21/81, Bout, Racc. 1982, pag. 381, punto 13; causa T-42/96 Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. 1998, pag. II-401, punti 53, 55 e 56; causa T-180/01 Euroagri/Commissione [2004] Racc. II-369, punto 36.

(24)  Cfr. anche la causa C-337/88, Società agricola fattoria alimentare (SAFA) Racc. 1990, pag. I-1, punto 13.

(25)  Causa 245/81, Edeka/Germania Racc. 1982, pag. 2746, punto 27.

(26)  Causa T-299/05, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, Racc. 2009, pag. II-565, punti da 116 a 146.

(27)  Causa C-141/08 P, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd/Consiglio, Racc. 2009, pag I-9147, punto 94 e seguenti.

(28)  Causa T-320/13, Delsolar/Commissione, Racc. 2014, pag. II-0000, punti 40-67.

(29)  Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344 del 14.12.2012, pag. 1).

(30)  GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10, considerando 6.

(31)  GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27.

(32)  Causa C-138/09, Todaro Racc. 2010, pag. I- 4561.

(33)  Causa T-167/94, Nölle/Consiglio e Commissione Racc. 1995, pag. II- 2589, punti 62 e 63.

(34)  Cfr. ad esempio causa T-221/05, Huvis/Consiglio Racc. 2008, pag. II- 124, e causa T-249/06, Interpipe Nikopolsky/Consiglio Racc. 2009, pag. II- 303. Per ragioni di completezza, è utile fornire le seguenti spiegazioni: nella causa T-107/08, ENRC/Consiglio, il Tribunale ha constatato che non vi era alcuna pratica di dumping o, quantomeno, che il margine di dumping accertato sarebbe stato inferiore a quello calcolato nel regolamento controverso e, di conseguenza, ha interamente annullato il regolamento del Consiglio controverso (causa T-107/08, ENRC/Consiglio, Racc. 2011, pag. II- 8051, punti da 67 a 70). Quando la Commissione ha applicato il metodo prescritto dal Tribunale, si è constatato che non vi era né dumping, né pregiudizio. La Commissione si è pertanto astenuta dal riprendere formalmente l'inchiesta. Nella sentenza della Corte di giustizia nella causa C-351/04, Ikea (causa C-351/04, Ikea, Racc. 2007, pag. I- 7723), la Corte di giustizia aveva parzialmente dichiarato invalido il regolamento del Consiglio, vale a dire nella misura in cui il dazio era stato calcolato basandosi sulla tecnica del cosiddetto «azzeramento». Le istituzioni avevano ricalcolato il dazio senza applicare il metodo dell'azzeramento già in una fase precedente, a seguito di una decisione dell'organo di appello dell'OMC, avevano constatato l'assenza di pratiche di dumping e di conseguenza avevano chiuso l'inchiesta senza istituire misure (vale a dire fissando effettivamente il nuovo dazio a zero) (regolamento (CE) n. 160/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan (GU L 26 del 30.1.2002, pag. 2). Nella causa T-498/04, Zheijiang Xinan Chemical Group/Consiglio (causa T-498/04, Zheijiang Xinan Chemical Group/Consiglio, Racc. 2009, pag. I- 1969), il Consiglio ha presentato un ricorso. L'annullamento ha pertanto preso effetto solo alla data in cui la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza sull'impugnazione (causa C-337/09 P, Consiglio/Zheijiang Xinan Chemical Group, Racc. 2012, pag. I- 0000), vale a dire il 19 luglio 2012. In tale sentenza il Tribunale, confermato dalla Corte di giustizia, ha stabilito che la Commissione e il Consiglio erano tenuti a concedere il trattamento di impresa operante in economia di mercato al richiedente, che era l'unica società cinese che aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. In tal caso, contrariamente al caso di specie, la Commissione e il Consiglio avevano effettivamente svolto l'analisi della richiesta di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e avevano respinto tale richiesta in quanto infondata. Gli organi giurisdizionali dell'Unione, contrariamente alla posizione espressa dalla Commissione e dal Consiglio, hanno ritenuto che la domanda fosse effettivamente fondata e, pertanto, il valore normale doveva essere calcolato sulla base dei dati forniti da Zheijiang Xinan Chemical Group. La Commissione, di norma, avrebbe dovuto riprendere il procedimento, al fine di proporre al Consiglio di istituire un dazio per il futuro. Tuttavia in quel caso la Commissione [decisione 2009/383/CE della Commissione, del 14 maggio 2009, che sospende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 20)] e il Consiglio [regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2010 del Consiglio, dell'11 febbraio 2010, che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 40 del 13.2.2010, pag. 1)] nel 2009 e nel 2010 avevano deciso di sospendere il dazio antidumping per il periodo che si estende fino alla fine della sua applicabilità il 30 settembre 2010, ritenendo improbabile il riemergere del pregiudizio a causa degli elevati livelli di profitto dell'industria dell'Unione. Non è stato pertanto necessario riprendere la procedura in vista dell'istituzione di un dazio per il futuro. Non vi era inoltre alcuna possibilità di riprendere il procedimento in vista di una reistituzione per il passato. Contrariamente al caso in questione, non vi era stato alcun campionamento. Infatti, Zheijiang Xinan Chemical Group era il solo produttore esportatore che aveva venduto sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Poiché la Commissione e il Consiglio sarebbero stati tenuti a concedere a Zheijiang Xinan Chemical Group il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno annullato la constatazione di dumping. La causa T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky/Consiglio (causa T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky/Consiglio, Racc. 2008, pag. II- 159) è molto particolare. La Commissione aveva avviato un riesame intermedio parziale su richiesta dell'industria dell'Unione e, in tale occasione, aveva ampliato l'ambito della definizione dei prodotti in esame, includendovi un prodotto diverso. Il Tribunale ha dichiarato che non era possibile procedere in questo modo e che era invece necessario avviare un'inchiesta distinta sul prodotto che era stato aggiunto. Sulla base del principio generale di diritto dell'Unione di res iudicata, non vi era alcuna possibilità per le istituzioni di riprendere il riesame intermedio parziale successivamente all'annullamento.

(35)  Cfr. ad esempio il regolamento (CE) n. 412/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan (GU L 125 del 25.1.2009, pag. 1, esecuzione della sentenza Huvis); regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina (GU L 165 del 26 6.2012, pag. 1, esecuzione della sentenza Interpipe Nikopolsky).

(36)  Cfr. ad esempio la causa C-338/10, Gruenwald Logistik Services, Racc. 2012, pag. I- 0000 e la reistituzione dei dazi attraverso il regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 29). Si vedano anche i seguenti esempi: nella causa T-158/10, Dow/Consiglio, il Tribunale ha constatato che non vi era alcun rischio di persistenza del dumping (causa T-158/10, Dow/Consiglio, Racc. 2012, pag. II- 0000, punti 47 e 59); nella causa T-107/04, Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, il Tribunale ha constatato che non vi era alcun nesso di causalità tra il dumping ed il pregiudizio (Causa T-107/04, Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, Racc. 2007, pag II-672, punto 116). Conformemente al principio generale di diritto dell'Unione di res iudicata, la Commissione e il Consiglio sono vincolati dalle constatazioni degli organi giurisdizionali dell'Unione quando questi ultimi, sulla base dei fatti loro presentati, possono giungere ad una conclusione definitiva in merito a dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione. La Commissione e il Consiglio non possono pertanto discostarsi dalle conclusioni degli organi giurisdizionali dell'Unione. In una tale situazione l'inchiesta è chiusa in virtù della sentenza degli organi giurisdizionali dell'Unione, giunti alla conclusione definitiva che la denuncia presentata dall'industria dell'Unione è infondata in diritto. A seguito di queste due sentenze non vi è stata pertanto alcuna possibilità per la Commissione e il Consiglio di riprendere l'inchiesta, ragione per cui non si sono adottate ulteriori misure a seguito di tali sentenze.

(37)  Causa 199/82, San Giorgio, Racc. 1983, pag. 3595, punto 13.

(38)  Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3).

(39)  Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).

(40)  GU L 41 del 18.2.2016, pag. 3.

(41)  A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1o gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.

(42)  Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

(43)  GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1.

(44)  La resistenza all'impatto è misurata conformemente alle norme europee EN345 o EN346.

(45)  A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1o gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.


ALLEGATO I

Codici TARIC relativi a calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito di cui all'articolo 1

a)

A partire dal 7 ottobre 2006:

6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 e 6405100080

b)

A partire dal 1o gennaio 2007:

6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 e 6405100080

c)

A partire dal 7 settembre 2007:

6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 e 6405100089.


ALLEGATO II

Elenco dei produttori esportatori

Nome del produttore esportatore

Codice addizionale TARIC

Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd.

A999

Buildyet Shoes Mfg.

A999

DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd

A999

Dongguan Stella Footwear Co Ltd

A999

Dongguan Taiway Sports Goods Limited

A999

Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co.

A999

Jianle Footwear Industrial

A999

Sihui Kingo Rubber Shoes Factory

A999

Synfort Shoes Co. Ltd.

A999

Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd.

A999

Wei Hao Shoe Co. Ltd.

A999

Wei Hua Shoe Co. Ltd.

A999

Win Profile Industries Ltd

A999