19.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/41 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1393 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2016
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 4, l'articolo 64, paragrafo 6, l'articolo 72, paragrafo 5, l'articolo 76, l'articolo 77, paragrafo 7, l'articolo 93, paragrafo 4, l'articolo 101, paragrafo 1, e l'articolo 120,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (2), il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto deve garantire un'effettiva tracciabilità dei diritti all'aiuto per quanto riguarda taluni elementi, tra cui la data dell'ultima attivazione. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relative all'alimentazione della riserva nazionale o della riserva regionale nell'ambito del regime di pagamento di base non richiedono più tali informazioni specifiche, purché possa essere stabilito il numero totale di diritti all'aiuto per agricoltore. |
(2) |
L'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 fissa le norme per la determinazione delle superfici nei casi in cui la parcella agricola contiene elementi caratteristici del paesaggio e alberi. È opportuno chiarire la formulazione di tale disposizione facendo riferimento agli ettari ammissibili. |
(3) |
L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4) stabilisce che i risultati dei controlli preliminari debbano essere comunicati al beneficiario dall'autorità competente entro un periodo di 26 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o della domanda di pagamento di cui all'articolo 13 di detto regolamento. L'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prevede deroghe all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (5) per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione. Per motivi di coerenza è opportuno introdurre la stessa deroga per il termine ultimo per la comunicazione dei risultati di tali controlli preliminari e per il termine ultimo per la comunicazione del beneficiario all'autorità competente in merito alle modifiche apportate a seguito di tali controlli preliminari. È opportuno inoltre precisare che, in ogni caso, il periodo di 26 giorni di calendario per la comunicazione dei risultati di tali controlli preliminari scade un giorno dopo il termine ultimo per la presentazione tardiva di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento o di una domanda relativa ai diritti all'aiuto. |
(4) |
Per il pagamento ridistributivo, il pagamento a favore dei giovani agricoltori e il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, l'articolo 18 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 stabilisce il principio secondo il quale un agricoltore non dovrebbe essere soggetto a sanzioni per sovradichiarazioni qualora non sia possibile trarre benefici a causa di un limite massimo di ettari per i quali il pagamento può essere accordato. Una disposizione analoga esisteva per i premi per animali nel regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (6) e per le misure connesse alla superficie agricola nel regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (7). Per garantire la continuità e l'equità nel trattamento degli agricoltori e a fini di semplificazione è opportuno introdurre tale disposizione nel regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per il calcolo della base di pagamento per tutti i regimi di aiuto per superficie e per animale e, se del caso, per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali. |
(5) |
All'interno del sistema integrato di gestione e di controllo il calcolo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto si basa sul concetto di gruppo di colture. Nell'ambito del pagamento ridistributivo di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri possono decidere di graduare in modo diverso il numero di ettari da pagare. L'introduzione di uno specifico gruppo di colture per il pagamento ridistributivo contribuirebbe a semplificare la domanda presentata dal beneficiario in caso di graduazione del pagamento ridistributivo, in quanto il beneficiario non sarebbe tenuto a indicare quale parcella agricola rientra in quale parte del numero graduato di ettari. Per motivi di coerenza è opportuno introdurre la medesima disposizione per il regime per i giovani agricoltori e per le misure di sostegno accoppiato facoltativo. |
(6) |
Per i regimi di aiuto o le misure di sostegno per superficie diversi dal regime di pagamento di base o dal regime di pagamento unico per superficie, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 distingue, tra i gruppi di colture, un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate che sono soggette a un diverso tasso di aiuto o di sostegno. Per quanto riguarda le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) gli Stati membri sono tenuti, tranne in alcuni casi specifici, a disporre che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda, che deve essere definita nel programma. In relazione a tale indennità è opportuno chiarire che, se gli importi sono decrescenti, deve essere presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate, come già previsto all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011. |
(7) |
Tenendo conto dell'evoluzione del sistema integrato di gestione e di controllo e per motivi di semplificazione, è opportuno adeguare le sanzioni amministrative inerenti ai regimi di aiuti o alle misure di sostegno nei casi in cui possono essere effettuati efficaci controlli amministrativi incrociati con il sistema di identificazione delle parcelle agricole ed è possibile il recupero retroattivo, ossia i regimi di aiuto per superficie di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, e le misure di sostegno connesse alla superficie di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si dovrebbe in tale contesto tenere conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità per quanto riguarda la sana gestione finanziaria della politica agricola comune. |
(8) |
Per tali regimi di aiuto o misure di sostegno è opportuno introdurre un sistema di sanzioni ridotte per chi presenta per la prima volta sovradichiarazioni di entità poco rilevante. In conformità ai principi di una sana gestione finanziaria e al fine di evitare l'abuso del sistema e di incoraggiare dichiarazioni corrette in futuro, l'importo di cui è stata ridotta la sanzione amministrativa dovrebbe essere pagato qualora al beneficiario sia irrogata, nel corso dell'anno di domanda successivo, un'altra sanzione amministrativa per il regime di aiuto o la misura di sostegno per superficie di cui trattasi. |
(9) |
L'articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prevede riduzioni del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture. A fini di chiarezza dovrebbe essere inserita una disposizione specifica riguardante i casi di inadempienza dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. |
(10) |
A norma dell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 il beneficiario si impegna, se del caso, a detenere gli animali nella propria azienda durante un periodo determinato dallo Stato membro e a indicare il luogo o i luoghi di detenzione degli animali durante tale periodo nelle domande di aiuto per animale o nelle domande di pagamento relative a misure di sostegno connesse agli animali. È opportuno stabilire disposizioni in base alle quali gli animali che, durante il suddetto periodo, sono trasferiti in un luogo diverso rispetto a quelli comunicati, possono considerarsi accertati a condizione che possano essere immediatamente localizzati nell'azienda durante i controlli in loco. |
(11) |
L'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (9) stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a definire, quale condizione di ammissibilità, l'obbligo di identificazione e di registrazione dei bovini in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il riferimento a tale regolamento in quanto condizione sistematica di ammissibilità mira a garantire una chiara identificazione degli animali ammissibili all'aiuto o al sostegno. A tale riguardo è opportuno chiarire all'articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali e/o nella banca dati informatizzata dei bovini relativi a elementi quali ad esempio il sesso, la razza, il colore o la data dovrebbero essere considerati inadempienze dopo il primo accertamento se le informazioni sono essenziali per valutare l'ammissibilità degli animali nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno in questione. In caso contrario, gli animali interessati dovrebbero essere considerati come non accertati se tali dati inesatti sono riscontrati durante almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. |
(12) |
Le sanzioni amministrative da applicare per le misure di sostegno connesse agli animali sono stabilite all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e sono destinate ad essere applicate a livello della misura. Tale articolo non tiene conto del fatto che gli interventi nell'ambito di una misura possono riguardare razze e specie animali diverse, che possono essere soggette a differenti tassi di sostegno e condizioni di ammissibilità nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. In tale articolo è pertanto opportuno fare riferimento al tipo di intervento. |
(13) |
Inoltre l'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 fa riferimento a una soglia di tre animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze. Nel caso di specie con un ciclo produttivo breve e frequente avvicendamento degli animali, tale soglia potrebbe non portare a un livello di sanzioni equivalente per specie come bovini, ovini e caprini. In relazione a tali specie a ciclo produttivo breve gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad adeguare il numero di animali in modo che sia, nella sostanza, equivalente alla soglia di tre. |
(14) |
Per garantire che i dati utilizzati ai fini del sistema senza onere di domanda di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 siano affidabili, gli animali potenzialmente ammissibili dovrebbero essere oggetto di controlli in loco. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano nel caso in cui siano rilevate inadempienze. Fatte salve altre condizioni di ammissibilità, tali animali potenzialmente ammissibili saranno comunque considerati ammissibili al pagamento, purché le inadempienze relative agli obblighi di identificazione e di registrazione siano sanate entro il primo giorno del periodo di detenzione o non oltre la data scelta dallo Stato membro a norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. È pertanto opportuno precisare all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati sono considerati animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, a prescindere dal loro status per quanto riguarda il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
(15) |
Inoltre l'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 stabilisce il metodo di calcolo delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti o delle misure di sostegno per animali. Tale metodo è basato sul numero di singoli animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, indipendentemente dal numero di giorni in cui tali animali sono rimasti nell'azienda. Alcuni Stati membri hanno istituito un sistema in cui il calcolo dell'aiuto o del sostegno non si basa solo sul numero di singoli animali che soddisfano i criteri di ammissibilità, ma anche sul numero di giorni nell'azienda per i quali gli animali soddisfano i criteri di ammissibilità. Per motivi di proporzionalità, tali Stati membri dovrebbero adeguare di conseguenza il loro metodo di calcolo delle sanzioni amministrative. |
(16) |
A norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (11), gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina che comprende un registro centrale o una banca dati informatizzata. È pertanto opportuno estendere a tali specie animali il campo di applicazione dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. |
(17) |
Per motivi di chiarezza è opportuno specificare negli articoli 43 e 44 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 continuano ad applicarsi e che l'applicazione differita del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 riguarda anche le domande di sostegno. È inoltre opportuno chiarire che i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 continuano ad applicarsi per quanto riguarda le domande di pagamento relative al 2014 e agli anni precedenti. |
(18) |
È inoltre opportuno specificare all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che, per quanto riguarda le domande di pagamento per le spese relative all'assistenza tecnica di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (12), effettuate in relazione al 2015, i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 continuano ad applicarsi. |
(19) |
Infine per motivi di chiarezza è opportuno sostituire i riferimenti a una base giuridica nel regolamento (UE) n. 1306/2013 con un riferimento all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (13). |
(20) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 640/2014. |
(21) |
È opportuno che, per motivi di continuità, le modifiche intese a chiarire gli articoli 43 e 44 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applichino in riferimento agli anni di domanda e ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dalla stessa data indicata nel regolamento (UE) n. 640/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato:
1) |
L'articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:
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2) |
All'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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3) |
L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Deroga al termine ultimo per la presentazione e la comunicazione In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (*), se una delle seguenti date è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo:
Tuttavia, se l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui alla lettera b) del primo comma è già rinviato al primo giorno lavorativo successivo, l'ultimo termine utile per la comunicazione di cui alla lettera c) dello stesso comma si considera rinviato al secondo giorno lavorativo successivo. (*) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1)." (**) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).»." |
4) |
È inserito il seguente articolo 15 bis: «Articolo 15 bis Limite o massimale individuale Se un limite o un massimale individuale è applicabile nell'ambito di un regime di aiuto o di una misura di sostegno e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario supera il limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.»; |
5) |
All'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture:
Ai fini della lettera e) del primo comma, per quanto riguarda le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se gli importi dell'aiuto sono decrescenti, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.»; |
6) |
All'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (***), il saldo restante è azzerato. (***) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).»;" |
7) |
È inserito il seguente articolo 19 bis: «Articolo 19 bis Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione di superfici per il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo, il regime per i giovani agricoltori, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, il regime per i piccoli agricoltori, le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 1. Se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata per i regimi di aiuto di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari. La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. 2. Se nessuna sanzione amministrativa è stata irrogata al beneficiario a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata. 3. Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un'altra sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa calcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2. 4. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»; |
8) |
All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»; |
9) |
L'articolo 24 è così modificato:
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10) |
All'articolo 28, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.». |
11) |
L'articolo 30 è così modificato:
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12) |
L'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali 1. Quando si riscontra una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell'ambito di un regime di aiuto per animali, a una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali o a un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di tale regime di aiuto o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in detta misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le inadempienze riguardano non più di tre animali. 2. Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l'anno di domanda considerato è ridotto:
Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato. Per specie diverse da quelle di cui all'articolo 30, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di determinare un numero di animali diverso dalla soglia di tre animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Nel determinare tale numero gli Stati membri si accertano che esso sia equivalente nella sostanza a tale soglia, tenendo conto fra l'altro delle unità di bestiame e/o dell'importo dell'aiuto o del sostegno concesso. 3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali o per un tipo di intervento, riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento relativa all'anno di domanda considerato. Ai fini del presente paragrafo, se uno Stato membro si avvale della facoltà di istituire un sistema senza onere di domanda in conformità all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, a prescindere dal loro status per quanto riguarda il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. 4. Se il calcolo dell'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è basato sul numero di giorni in cui gli animali che soddisfano le condizioni di ammissibilità sono presenti nell'azienda, il calcolo del numero di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze di cui ai paragrafi 1 e 2 è basato anche sul numero di giorni in cui tali animali sono presenti nell'azienda. Per gli animali potenzialmente ammissibili di cui al paragrafo 3, secondo comma, il calcolo del numero di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze è basato sul numero di giorni in cui gli animali possono beneficiare dell'aiuto o del sostegno.»; |
13) |
L'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata degli animali Per quanto riguarda gli animali dichiarati, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata degli animali commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento si applica l'articolo 15.»; |
14) |
All'articolo 35, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»; |
15) |
All'articolo 43, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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16) |
All'articolo 44, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2015.» |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Tuttavia i punti 15 e 16 dell'articolo 1 si applicano alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).
(3) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).
(5) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).
(7) Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).
(8) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(9) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)
(11) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(12) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).