12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1368 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2016

che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli indici di riferimento svolgono un ruolo importante nella determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari e nella misurazione della performance di molti fondi di investimento. La contribuzione agli indici di riferimento e la loro amministrazione sono in molti casi vulnerabili alla manipolazione e le persone interessate si trovano spesso esposte a conflitti di interessi.

(2)

Al fine di adempiere al loro ruolo economico, è necessario che gli indici di riferimento siano rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica che riflettono. Qualora un indice di riferimento non sia più rappresentativo del mercato sottostante, ad esempio i tassi interbancari lettera, vi è il rischio di effetti negativi, tra l'altro sull'integrità del mercato, sul finanziamento delle famiglie (prestiti e mutui) e sulle imprese dell'Unione.

(3)

I rischi per gli utenti, i mercati e l'economia dell'Unione aumentano in generale se il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a uno specifico indice di riferimento è elevato. Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce pertanto diverse categorie di indici di riferimento e prevede ulteriori requisiti per garantire l'integrità e la solidità di alcuni indici di riferimento ritenuti critici; in particolare conferisce alle autorità competenti il potere di richiedere, a determinate condizioni, contribuzioni obbligatorie per un indice di riferimento critico o di imporne l'amministrazione.

(4)

Gli obblighi e i poteri aggiuntivi delle autorità competenti degli amministratori degli indici di riferimento critici richiedono un processo formale per la determinazione di tali indici. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, l'indice di riferimento è considerato critico se è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile.

(5)

L'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) rappresenta il tasso d'interesse lettera applicato ai prestiti interbancari non garantiti nella zona euro ed è uno dei più importanti riferimenti per i tassi di interesse a livello mondiale. Si stima che esso sia utilizzato come riferimento in contratti per un valore totale di più di 180 000 miliardi di EUR, per lo più swap su tassi di interesse, oltre che in mutui ipotecari al dettaglio per un importo complessivo di più di 1 000 miliardi di EUR.

(6)

Pertanto, il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari che utilizzano tale indice di riferimento nell'Unione supera di gran lunga la soglia di 500 miliardi di EUR.

(7)

Considerata l'importanza cruciale dell'EURIBOR per i prestiti e i mutui ipotecari nell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indice di riferimento indicato nell'allegato è considerato un indice di riferimento critico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO CRITICI A NORMA DELL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1011

EURIBOR® (Euro Interbank Offered Rate), amministrato dallo European Money Markets Institute (EMMI), Bruxelles, BELGIO