5.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1333 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.

(2)

Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2270 (2016), che dispone nuove misure contro la Corea del Nord. In conformità di tale risoluzione, il 4 aprile 2016 il comitato per le sanzioni istituito a norma dell'UNSCR 1718 (2006) ha pubblicato un elenco di beni supplementari a cui si applicano i divieti relativi al trasferimento, all'acquisto e alla fornitura di assistenza tecnica («elenco dei beni sensibili»).

(3)

Il 4 agosto 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1341 (3), che attua la misura suddetta. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 3, le parole «allegati I, I bis e I ter» sono sostituite dalle parole «allegati I, I bis, I ter e I octies»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«L'allegato I octies comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa individuati e designati come beni sensibili a norma del paragrafo 25 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2270 (2016).»;

2)

all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), le parole «allegati I, I bis e I ter» sono sostituite dalle parole «allegati I, I bis, I ter e I octies»;

3)

all'articolo 5 quater, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.   Per le transazioni di cui al paragrafo 3 riguardanti un trasferimento di fondi per importi:»;

4)

all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

modificare l'allegato I octies in base a quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.»;

5)

il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito quale allegato I octies.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2016/1341 del Consiglio, del 4 agosto 2016, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pagina 116 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«ALLEGATO I octies

Beni e tecnologie di cui agli articoli 2, 3 e 6 (1)».


(1)  I codici della nomenclatura sono quelli applicabili ai prodotti pertinenti nella nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e indicati nel relativo allegato I.