30.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/2


REGOLAMENTO (UE) 2016/1252 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2016

che modifica i regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (1) fissa, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)

Alcuni trasferimenti o scambi di contingenti tra parti contraenti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) sono concordati all'inizio dell'anno civile. È quindi opportuno che le pertinenti disposizioni giuridiche che disciplinano i trasferimenti e gli scambi di contingenti nell'ambito del regolamento (UE) 2016/72 continuino ad applicarsi all'inizio del 2017.

(3)

Poiché le disposizioni del regolamento (UE) 2016/72 concernenti i divieti di pesca delle specie vulnerabili o le attività di pesca in periodi che dovrebbero essere vietati alla pesca dovranno essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2016 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2017, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2017, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2017.

(4)

I pareri scientifici sugli stock di aringa nelle zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) VIa(N) e VIa(S), VIIb e VIIc prevedono la possibilità di fissare un totale ammissibile di cattura ai fini della raccolta di dati dipendenti dalla pesca nelle due zone di gestione. Questo consentirebbe in futuro di migliorare i pareri scientifici relativi a tali stock.

(5)

In base al parere scientifico del CIEM, è opportuno ridurre le catture di gamberello boreale (Pandalus borealis). A seguito delle consultazioni con la Norvegia, è opportuno modificare i limiti di cattura per il gamberello boreale nella CIEM IIIa e nelle acque norvegesi a sud di 62° N.

(6)

Il parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è favorevole all'assegnazione di un piccolo contingente commerciale aggiuntivo destinato a incentivare la partecipazione dei pescherecci a un programma scientifico per la sogliola nella divisione CIEM VIIa, che sarebbe realizzato nel rispetto di specifiche condizioni. Tale contingente aggiuntivo dovrebbe essere concesso unicamente per la durata del programma scientifico e non pregiudicherebbe la stabilità relativa.

(7)

In base al parere scientifico del CIEM, è opportuno ridurre le catture di spratto nel Mare del Nord. Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite tenendo conto del fatto che un improvviso calo significativo, nel corso dell'anno, dei limiti di cattura comprometterebbe la sostenibilità sociale ed economica delle flotte interessate, rispettando nel contempo l'approccio precauzionale alla gestione della pesca. È pertanto opportuno modificare la corrispondente tabella sulle possibilità di pesca. I quantitativi assegnati per le catture di spratto nel 2016 dovrebbero essere presi in considerazione al momento di fissare le possibilità di pesca per il 2017 per tale specie.

(8)

Il CIEM fornisce pareri scientifici per la specie squalus acanthias; anche il codice di dichiarazione si basa sul relativo nome latino. Tuttavia, il nome comune utilizzato in talune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio non corrisponde al nome latino della specie. È quindi opportuno correggere, ove necessario, il nome comune.

(9)

Le attuali possibilità di pesca per lo spinarolo (squalus acanthias) sono fissate a 0 tonnellate. Lo CSTEP ha valutato un progetto finalizzato a evitare le catture di spinaroli (squalus acanthias) in tempo reale. Dalla valutazione dello CSTEP risulta che tale progetto potrebbe incoraggiare la prevenzione delle catture accessorie di tale specie. Le navi che partecipano al progetto dovrebbero essere autorizzate a sbarcare quantitativi limitati di spinaroli (squalus acanthias) morti o che non sopravvivrebbero anche se reimmessi in acqua immediatamente. A scopo precauzionale, per garantire che non venga compromessa la ricostituzione dello stock nel lungo periodo, tali sbarchi dovrebbero essere soggetti a un limite annuo complessivo di 270 tonnellate, con un limite mensile massimo di 2 tonnellate per ogni imbarcazione che partecipa al progetto. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione un elenco di tutte le imbarcazioni partecipanti.

(10)

Nella riunione intersessione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) del marzo 2016 è stato deciso che l'Unione europea avrebbe assegnato al Portogallo una parte della sua capacità di allevamento inutilizzata per l'approvvigionamento di tonno rosso selvatico a fini di allevamento. In futuro questo consentirebbe al Portogallo di avviare un allevamento di tonno rosso. È pertanto opportuno fissare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che il Portogallo può assegnare al proprio allevamento.

(11)

Il regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (2) classifica gli stock che rientrano nei limiti biologici di sicurezza nel Mar Baltico. Secondo i pareri più recenti, lo stock di spratto nel Mar Baltico rientra nei limiti biologici di sicurezza. È quindi opportuno modificare la classificazione dei limiti biologici di sicurezza di cui al suddetto regolamento.

(12)

Poiché le modifiche dei limiti di cattura incidono sulle attività economiche e sulla pianificazione delle campagne di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(13)

I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2016/72 si applicano dal 1o gennaio 2016. Le disposizioni del presente regolamento che modificano tale regolamento dovrebbero quindi parimenti applicarsi a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

(14)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72 e il regolamento (UE) 2015/2072,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/72

Il regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

1)

nella versione italiana, all'articolo 12, paragrafo 1, nel riferimento alla specie squalus acanthias i termini «spinarolo/gattuccio» sono sostituiti dal termine «spinarolo»;

2)

all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2017 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 bis

Disposizioni transitorie

L'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 e 46 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2017 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2017.»;

4)

gli allegati I, IA e IV del regolamento (UE) 2016/72 sono modificati come indicato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2015/2072

L'allegato del regolamento (UE) 2015/2072 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I, IA E IV DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/72

A.

L'allegato I del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

1)

nella tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni, la voce corrispondente a squalus acanthias (spinarolo/gattuccio) è sostituita dalla seguente:

«Squalus acanthias

DGS

Spinarolo»;

2)

nella tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini, la voce corrispondente a spinarolo/gattuccio (squalus acanthias) è sostituita dalla seguente:

«Spinarolo

DGS

Squalus acanthias».

B.

L'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

1)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (1)

(HER/5B6ANB)

Germania

466 (2)

 

 

Francia

88 (2)

 

 

Irlanda

630 (2)

 

 

Paesi Bassi

466 (2)

 

 

Regno Unito

2 520  (2)

 

 

Unione

4 170  (2)

 

 

TAC

4 170

 

TAC analitico

2)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle zone VIaS, VIIb e VIIc è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIaS (3), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Irlanda

1 482

 

 

Paesi Bassi

148

 

 

Unione

1 630

 

 

TAC

1 630

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

3)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

IIIa

(PRA/03 A.)

Danimarca

3 813

 

 

Svezia

2 054

 

 

Unione

5 867

 

 

TAC

10 987

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

4)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarca

357

 

 

Svezia

155 (4)

 

 

Unione

512

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

5)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nella zona VIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIa

(SOL/07 A.)

Belgio

10 (5)

 

 

Francia

0 (5)

 

 

Irlanda

17 (5)

 

 

Paesi Bassi

3 (5)

 

 

Regno Unito

10 (5)

 

 

Unione

40 (5)

 

 

TAC

40 (5)  (6)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

6)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SPR/2AC4-C)

Belgio

2 524  (7)

 

 

Danimarca

199 746  (7)

 

 

Germania

2 524  (7)

 

 

Francia

2 524  (7)

 

 

Paesi Bassi

2 524  (7)

 

 

Svezia

1 330  (7)  (8)

 

 

Regno Unito

8 328  (7)

 

 

Unione

219 500

 

 

Norvegia

20 000

 

 

Isole Færøer

5 500  (9)

 

 

TAC

245 000

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

7)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio nelle acque dell'Unione della zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione della zona IIIa

(DGS/03 A-C.)

Danimarca

0 (10)

 

 

Svezia

0 (10)

 

 

Unione

0 (10)

 

 

TAC

0 (10)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

8)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(DGS/2AC4-C)

Belgio

0 (11)

 

 

Danimarca

0 (11)

 

 

Germania

0 (11)

 

 

Francia

0 (11)

 

 

Paesi Bassi

0 (11)

 

 

Svezia

0 (11)

 

 

Regno Unito

0 (11)

 

 

Unione

0 (11)

 

 

TAC

0 (11)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

9)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

(DGS/15X14)

Belgio

0 (12)  (13)

 

 

Germania

0 (12)  (13)

 

 

Spagna

0 (12)  (13)

 

 

Francia

0 (12)  (13)

 

 

Irlanda

0 (12)  (13)

 

 

Paesi Bassi

0 (12)  (13)

 

 

Portogallo

0 (12)  (13)

 

 

Regno Unito

0 (12)  (13)

 

 

Unione

0 (12)  (13)

 

 

TAC

0 (12)  (13)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

C.

Nell'allegato IV, punto 6, del regolamento (UE) 2016/72, la tabella B è sostituita dalla seguente:

«TABELLA B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

Spagna

5 855

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 768

Portogallo

500».


(1)  Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(2)  È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.»;

(3)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.»;

(4)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»;

(5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(6)  In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per la sogliola nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 7 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (SOL/*07 A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave o delle navi in questione.»;

(7)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OTH/*2AC4C) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(8)  Inclusi i cicerelli.

(9)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.»;

(10)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.»;

(11)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.»;

(12)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(13)  A titolo di deroga, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è issato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

(DGS/*15X14)

Belgio

20

 

 

Germania

4

 

 

Spagna

10

 

 

Francia

83

 

 

Irlanda

53

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Regno Unito

100

 

 

Unione

270

 

 

TAC

270

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.».


ALLEGATO II

MODIFICHE DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/2072

Nell'allegato del regolamento (UE) 2015/2072, la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

19 958

 

 

Germania

12 644

 

 

Estonia

23 175

 

 

Finlandia

10 447

 

 

Lettonia

27 990

 

 

Lituania

10 125

 

 

Polonia

59 399

 

 

Svezia

38 582

 

 

Unione

202 320

 

 

TAC

Non pertinente

 

Si applica l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

TAC analitico».