9.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1113 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2016

recante duecentoquarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 5 luglio 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:

«Daniel Martin Schneider (alias Abdullah). Indirizzo: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 9.9.1985. Luogo di nascita: Neunkirchen (Saar), Germania. Nazionalità: tedesca. N. passaporto: 2318047793 (passaporto tedesco rilasciato a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, scaduto il 16.5.2011). Numero di identificazione nazionale: 2318229333 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, scaduta il 16.5.2011 (dichiarata smarrita). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica; (b) associato a Fritz Martin Gelowicz e Adem Yilmaz; (c) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.10.2008.»