7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1096 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di partite di determinate specie di pesci destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali relative all'alfavirus dei salmonidi (SAV) approvate a norma della decisione 2010/221/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 43 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (2) stabilisce le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione di animali d'acquacoltura negli Stati membri o parti degli stessi che sono soggetti a misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione (3).

(2)

La decisione 2010/221/UE consente agli Stati membri elencati nell'allegato I o nell'allegato II della stessa di imporre prescrizioni per l'immissione sul mercato e l'importazione delle specie di pesci sensibili all'alfavirus dei salmonidi (SAV) in zone considerate indenni da tale malattia o interessate da un programma di sorveglianza approvato. Le partite di pesci di specie sensibili al SAV destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, introdotte in tali Stati membri o in parti degli stessi dovrebbero provenire da zone che presentano uno stato sanitario equivalente e dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario attestante il rispetto di tali prescrizioni.

(3)

Affinché tali prescrizioni siano rispettate, è opportuno includere un riferimento al SAV nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(4)

L'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1251/2008 elenca le specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE. Il codice sanitario degli animali acquatici (codice acquatico) e il manuale di diagnostica per gli animali acquatici (manuale acquatico) adottati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) elencano attualmente il salmone atlantico (Salmo salar), la trota iridea (Oncorynchus mykiss) e la salmotrota (Salmo trutta) tra le specie sensibili al SAV. A fini di chiarezza del diritto riguardo al campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/2008, è opportuno includere un riferimento al SAV e alle specie di pesci sensibili a tale virus nell'allegato II, parte C, di detto regolamento.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1251/2008.

(6)

Gli Stati membri e il settore dell'acquacoltura dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le parti A e C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

(3)  Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:

1)

la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento

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2)

La parte C è sostituita dalla seguente:

«PARTE C

Elenco delle specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

Malattia

Specie sensibili

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca) e ido (Leuciscus idus)

Nefrobatteriosi (BKD)

Famiglia: Salmonidae

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar) e salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), coregone lavarello (Coregonus lavaretus)

Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmotrota (Salmo trutta),

Infezione da Gyrodactylus salaris

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis), temolo (Thymallus thymallus), salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) e salmotrota (Salmo trutta).

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas)»