REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1096 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di partite di determinate specie di pesci destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali relative all'alfavirus dei salmonidi (SAV) approvate a norma della decisione 2010/221/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 43 e l'articolo 61, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (2) stabilisce le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione di animali d'acquacoltura negli Stati membri o parti degli stessi che sono soggetti a misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione (3).
(2)
La decisione 2010/221/UE consente agli Stati membri elencati nell'allegato I o nell'allegato II della stessa di imporre prescrizioni per l'immissione sul mercato e l'importazione delle specie di pesci sensibili all'alfavirus dei salmonidi (SAV) in zone considerate indenni da tale malattia o interessate da un programma di sorveglianza approvato. Le partite di pesci di specie sensibili al SAV destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, introdotte in tali Stati membri o in parti degli stessi dovrebbero provenire da zone che presentano uno stato sanitario equivalente e dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario attestante il rispetto di tali prescrizioni.
(3)
Affinché tali prescrizioni siano rispettate, è opportuno includere un riferimento al SAV nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1251/2008.
(4)
L'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1251/2008 elenca le specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE. Il codice sanitario degli animali acquatici (codice acquatico) e il manuale di diagnostica per gli animali acquatici (manuale acquatico) adottati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) elencano attualmente il salmone atlantico (Salmo salar), la trota iridea (Oncorynchus mykiss) e la salmotrota (Salmo trutta) tra le specie sensibili al SAV. A fini di chiarezza del diritto riguardo al campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/2008, è opportuno includere un riferimento al SAV e alle specie di pesci sensibili a tale virus nell'allegato II, parte C, di detto regolamento.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1251/2008.
(6)
Gli Stati membri e il settore dell'acquacoltura dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le parti A e C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(2) Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).
(3) Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:
1)
la parte A è sostituita dalla seguente:
«PARTE A
Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento
Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
II.1 Prescrizioni generali
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura descritti nella parte I del presente certificato:
II.1.1 alternativamente (1) [sono stati esaminati nelle (1) (2) [72] (1) [24] ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia.]
oppure (1) [nel caso di uova e molluschi, provengono da un allevamento o da una zona destinata a molluschicoltura in cui, secondo i registri dell’allevamento o della zona destinata a molluschicoltura, non vi sono indicazioni di malattie.]
oppure (1) (3) [nel caso di animali acquatici selvatici, a mia conoscenza, sono clinicamente sani.];
II.1.2 non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità;
II.1.3 non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare malattie;
II.1.4 soddisfano le prescrizioni per l’immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE;
II.1.5 (1) [nel caso di molluschi, sono stati sottoposti ad un’ispezione visiva individuale di ogni parte della partita e non sono state individuate specie di molluschi diverse da quelle specificate nella parte I del certificato.]
II.2 (1) (4) (5) [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati:
alternativamente (1) (6) [provengono da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ISA] (1) [KHV] (1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1) [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE.]
oppure (1) (5) (6) [nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE).]]
II.3 (1) (7) [Prescrizioni per le specie vettrici di setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati, che vanno considerati come possibili specie vettrici di (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ISA] (1) [KHV] (1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1) [malattia dei punti bianchi], in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008:
alternativamente (1) (6) [provengono da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ISA] (1) [KHV] (1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1) [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE.]
oppure (1) (6) (7) [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]
II.4 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:
II.4.1 gli animali di acquacoltura sopra indicati
i) sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell’acqua, tali da non alterare il loro stato sanitario,
ii) se del caso, rispettano le condizioni generali per il trasporto di animali di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005;
Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
II.4.2 il container di trasporto o la barca vivaio è stato pulito e disinfettato prima di effettuare il carico oppure non è stato utilizzato precedentemente; e
II.4.3 la partita è identificata da un’etichetta leggibile sull’esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:
II.5 (1) (8) [Attestato per partite originarie di una zona soggetta a misure di controllo delle malattie conformemente alle sezioni 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:
II.5.1 gli animali sopra indicati sono originari di una zona soggetta a misure di controllo per le seguenti malattie: (1) [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (1) [setticemia emorragica virale (VHS)] (1) [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1) [anemia infettiva del salmone (ISA)] (1) [virus erpetico (KHV)] (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos mackini] (1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1) [sindrome di Taura] (1) [malattia della testa gialla] (1) [malattia dei punti bianchi] (1) (9) [la seguente malattia emergente: ]
II.5.2 gli animali indicati sopra possono essere immessi sul mercato conformemente alle misure di controllo stabilite; e
II.5.3 la partita è identificata da un’etichetta leggibile sull’esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:
«(1) [Pesci] (1) [Molluschi] (1) [Crostacei] (1) [selvatici] originari di una zona soggetta a misure di lotta contro le malattie».]
II.6 (1) (10) [Prescrizioni per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN), infezione da Gyrodactylus salaris (GS) e infezioni da alfavirus dei salmonidi (SAV)
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati
alternativamente (1) [sono originari di uno Stato membro, o parte dello stesso:
a) in cui (1) [SVC] (1) [GS] (1) [BKD] (1) [IPN] (1) [SAV] sono soggette all’obbligo di notifica all’autorità competente, che deve avviare immediatamente un’indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,
b) in cui tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili alle malattie pertinenti, introdotti nello Stato membro, o parte dello stesso, soddisfano le prescrizioni di cui al punto II.6 del presente certificato,
c) in cui le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie, e
Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
d) alternativamente (1) [il quale, nel caso di (1) [IPN] (1) [BKD], risponde a condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle fissate nel capo VII della direttiva 2006/88/CE.]
e/o (1) [che, nel caso di (1) [SVC] (1) [GS] (1) [SAV], risponde alle condizioni di indennità da malattia fissate nella norma OIE pertinente.]
e/o (1) [il quale nel caso di (1) [SVC] (1) [IPN] (1) [BKD], (1) [SAV], comprende una singola azienda che, sotto la sorveglianza dell’autorità competente:
i) è stata svuotata, pulita e disinfettata e sottoposta a vuoto sanitario per almeno 6 settimane,
ii) è stata ripopolata con animali provenienti da aree certificate come indenni dalla malattia in questione da parte dell’autorità competente.]]
e/o (1) [nel caso di animali acquatici selvatici sensibili a (1) [SVC] (1) [IPN] (1) [BKD], (1) [SAV], sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.]
e/o (1) [nel caso di partite soggette alle prescrizioni in materia di GS, sono stati mantenuti, immediatamente prima della commercializzazione, in acqua con una salinità pari ad almeno 25 parti per mille per un periodo ininterrotto di almeno 14 giorni e nessun altro animale acquatico di specie sensibili a GS è stato introdotto in quel periodo.]
e/o (1) [nel caso di uova di pesci embrionate soggette alle prescrizioni in materia di GS, sono state disinfettate con un metodo dimostrato efficace contro il GS.]]
II.7 (1) (11) [Prescrizioni per le specie sensibili al virus OsHV-1 μνar
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati
alternativamente (1) [sono originari di uno Stato membro o compartimento:
a) in cui il virus OsHV-1 μνar è soggetto all’obbligo di notifica all’autorità competente, che deve avviare immediatamente un’indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,
b) in cui tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili al virus OsHV-1 μνar, introdotti nello Stato membro o compartimento, soddisfano le prescrizioni di cui al punto II.7 del presente certificato,
c) alternativamente (1) [il quale risponde a condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle fissate nel capo VII della direttiva 2006/88/CE,]
e/o (1) [nel caso di partite destinate a uno Stato membro o compartimento sottoposto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, che è anch’esso sottoposto a un programma di sorveglianza approvato a norma della decisione 2010/221/UE,]
e/o (1) [sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.]
Note
Parte I
— Casella I.12: se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l’allevamento o la zona destinata a molluschicoltura in questione. Indicare «altro» se si tratta di animali acquatici selvatici.
— Casella I.13: se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l’allevamento o la zona destinata a molluschicoltura in questione. Indicare «altro» se destinato al ripopolamento.
— Casella I.19: usare i codici SA appropriati: 0301, 0306, 0307, 030110 o 030270.
— Caselle I.20 e I.31: per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.
— Casella I.25: indicare l’opzione «riproduzione» se destinati all’allevamento, «stabulazione» se destinati alle aree di stabulazione, «animali domestici» se destinati a impianti ornamentali aperti, «ripopolamento di selvaggina» se destinati al ripopolamento, «quarantena» se gli animali di acquacoltura sono destinati ad un impianto di quarantena, e «altro» se destinati alle peschiere.
Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II
(1) Barrare la dicitura non pertinente.
(2) L’opzione di 24 ore si applica unicamente alle partite di animali di acquacoltura che secondo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, in conformità alle prescrizioni per l’immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE, hanno l’autorizzazione dell’autorità competente di lasciare una zona soggetta alle disposizioni di controllo di cui al capo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento con un programma di eradicazione approvato a norma dell’articolo 44, paragrafo 2 di tale direttiva. In tutti gli altri casi è applicabile l’opzione di 72 ore.
(3) Applicabile solo alle partite di animali di acquacoltura catturati in natura e immediatamente trasportati ad un allevamento o a una zona destinata a molluschicoltura senza stoccaggio temporaneo.
(4) La parte II.2 del presente certificato si applica alle specie sensibili a una o più malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.
(5) Le partite di animali acquatici selvatici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.2 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.
(6) Occorre mantenere una di queste dichiarazioni per consentire a una partita contenente specie sensibili o vettrici di malattie oggetto d’indennità da malattia o programmi di sorveglianza/eradicazione di entrare in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure oggetto di un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all’articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o zona destinata a molluschicoltura nell’Unione sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
(7) La parte II.3 del presente certificato si applica alle specie vettrici di una o più malattie indicate nel titolo. Le possibili specie vettrici, e le condizioni in cui le partite di tali specie vanno considerate specie vettrici, sono elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008. Se le condizioni di cui alla colonna 4 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 non sono soddisfatte oppure se le partite sono destinate a un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE, le partite di possibili specie vettrici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.3.
(8) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite di animali d’acquacoltura che secondo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/88/CE sull’immissione sul mercato, sono autorizzate dall’autorità competente a lasciare un’area oggetto delle disposizioni di controllo di cui al capo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell’articolo 44, paragrafo 2 di tale direttiva.
(9) Applicabile se vengono adottate misure a norma dell’articolo 41 della direttiva 2006/88/CE.
(10) La parte II.6 del presente certificato si applica solo alle partite destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, dichiarato indenne da SVC, BKD, IPN, GS o SAV o soggetto a un relativo programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, e se le partite comprendono specie elencate nella parte C dell’allegato II in quanto sensibili alle malattie oggetto dell’indennità da malattia o dei programmi.
La parte II.6 è applicabile anche alle partite di pesci di qualsiasi specie provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili a infezione da GS di cui all’allegato II, parte C, se tali partite sono destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, elencato nell’allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenne da GS.
Le partite di animali acquatici selvatici cui sono applicabili le prescrizioni in materia di SVC, SAV, IPN e/o BKD possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.6 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.
Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
(11) La parte II.7 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a uno Stato membro o compartimento considerato indenne da malattia o sottoposto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l’OsHV-1 μvar, e comprendono le specie elencate nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 in quanto sensibili al virus OsHV-1 μvar.
Le prescrizioni di cui alla parte II.7 non si applicano alle partite destinate a impianti di quarantena conformi a prescrizioni almeno equivalenti a quelle stabilite dalla decisione 2008/946/CE.
Veterinario ufficiale/ispettore ufficiale
Nome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Unità veterinaria locale: N. UVL:
Data: Firma:
Timbro:
»
2)
La parte C è sostituita dalla seguente:
«PARTE C
Elenco delle specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE
Malattia
Specie sensibili
Viremia primaverile delle carpe (VPC)
Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca) e ido (Leuciscus idus)
Nefrobatteriosi (BKD)
Famiglia: Salmonidae
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)
Trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar) e salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), coregone lavarello (Coregonus lavaretus)