|
7.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1093 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2016
che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio. |
|
(2) |
Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(3) |
L'Italia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 20 novembre 2007. |
|
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'8 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione. |
|
(5) |
In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. |
|
(6) |
È pertanto opportuno approvare il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio per l' utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni. |
|
(7) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
|
Nome comune |
Denominazione IUPAC numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||
|
Propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio |
Denominazione IUPAC: Alpha-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) propionate n. CE: non assegnato n. CAS: 94667-33-1 |
86,1 % p/p (peso a secco) |
1 gennaio 2018 |
31 dicembre 2027 |
8 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.