7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1093 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio.

(2)

Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L'Italia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 20 novembre 2007.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'8 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio per l' utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio

Denominazione IUPAC:

Alpha-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) propionate

n. CE: non assegnato

n. CAS: 94667-33-1

86,1 % p/p (peso a secco)

1 gennaio 2018

31 dicembre 2027

8

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.

2)

In considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione a:

a)

utilizzatori industriali e professionali;

b)

acque sotterranee, per legno in impieghi nell'ambito dei quali sarà frequente l'esposizione agli agenti atmosferici.

3)

In considerazione dei rischi identificati per le acque superficiali e le acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati devono specificare che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, e che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.