6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1087 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il tolilfluanide.

(2)

Il tolilfluanide è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 7, «preservanti per pellicole», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 17 marzo 2015.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 7 e contenenti tolilfluanide soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il tolilfluanide destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Considerato che il tolilfluanide soddisfa i criteri relativi alla classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 secondo quanto definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati che sono stati trattati con tolilfluanide o che contengono tale sostanza dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tolilfluanide è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Tolilfluanide

Denominazione IUPAC:

N-(Diclorofluorometiltio)-N′,N′-dimetil-N-p-tolilsulfamide

N. CE: 211-986-9

N. CAS: 731-27-1

96 % p/p

1o gennaio 2018

31 dicembre 2027

7

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione del prodotto presta particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori industriali o professionali;

b)

agli utilizzatori non professionali di vernici contenenti tolilfluanide come preservante per pellicole;

c)

alle acque di superficie, al suolo e alle acque freatiche, compreso il rischio dei prodotti di degradazione.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con tolilfluanide o contenente tale sostanza provvede affinché l'etichetta apposta su tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.