5.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1077 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2016

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio (2), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale («le precedenti inchieste di riesame») a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Le misure in vigore consistono in dazi compresi tra il 16,3 % e il 19 % del valore delle merci importate.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2)

Il 27 febbraio 2015, successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Euroalliages per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione di silicio dell'Unione.

(3)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3.   Domanda di riesame intermedio parziale

(4)

Il 17 giugno 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale delle misure in vigore, limitatamente all'esame del pregiudizio.

(5)

La domanda di riesame è stata presentata dalla European Users of Silicon Metal («EUSMET»), un'associazione di utilizzatori di silicio dell'industria chimica dell'Unione istituita ai fini della presente inchiesta. EUSMET ha fornito elementi di prova secondo i quali sono cambiate, per quanto concerne il pregiudizio, le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure in vigore e tali mutamenti sono di carattere duraturo.

(6)

Detti cambiamenti riguardano la composizione e la struttura dell'industria dell'Unione, la domanda di silicio nell'Unione, la situazione economica dei produttori dell'Unione e la struttura dell'approvvigionamento dell'Unione.

1.4.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale

(7)

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore applicabili alle importazioni nell'Unione di silicio originario della RPC e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4).

(8)

Il 1o settembre 2015 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di silicio originario della RPC e ha pubblicato un distinto avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5).

1.5.   Parti interessate

(9)

Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Dell'apertura del riesame la Commissione ha inoltre espressamente informato i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare.

(10)

La Commissione ha inoltre indicato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («gli USA») come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»), come proposto dal richiedente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha informato pertanto dell'apertura dell'inchiesta anche le autorità e il produttore degli USA, invitandoli a partecipare.

(11)

La Commissione ha inoltre notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità di Australia, Brasile, Norvegia, Russia, Sud Africa e Thailandia, chiedendo loro informazioni sulla produzione e sulle vendite di silicio nei rispettivi paesi. A tutti i produttori noti di silicio di tali paesi è stata successivamente inviata una lettera, corredata di un questionario, in cui era richiesta la loro collaborazione all'inchiesta.

(12)

Nell'avviso di apertura del riesame intermedio parziale, la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Dell'apertura del riesame la Commissione ha informato inoltre i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare.

(13)

Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura delle inchieste e di chiedere un'audizione presso la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Campionamento

(14)

In entrambi gli avvisi di apertura la Commissione ha precisato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori e degli importatori a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento degli importatori

(15)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(16)

Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione. Visto l'esiguo numero di importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.6.2.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori della RPC di fornire tutte le informazioni precisate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(18)

Undici produttori esportatori della RPC e due operatori commerciali hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. La Commissione ha inizialmente proposto un campione di tre produttori esportatori sulla base del massimo volume di esportazioni che poteva essere verificato nel periodo di tempo disponibile.

(19)

Nel corso delle consultazioni su tale campione una delle tre società in esso incluse ha revocato la propria disponibilità a collaborare ed è stata pertanto sostituita da due produttori esportatori più piccoli; il campione finale comprendeva quindi quattro dei dieci produttori esportatori che hanno collaborato.

(20)

Nella fase di campionamento per il riesame intermedio parziale si sono manifestati gli stessi dieci produttori esportatori e pertanto è stato selezionato lo stesso campione di società.

1.7.   Risposte ai questionari

(21)

La Commissione ha inviato questionari all'industria dell'Unione, all'importatore e ai produttori esportatori inclusi nel campione che li hanno tutti restituiti compilati. Al questionario sul paese di riferimento sono pervenute tre risposte: da parte di produttori della Norvegia, della Russia e degli USA.

1.8.   Visite di verifica

(22)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

a)   produttori dell'Unione

FerroAtlántica S.L., Madrid, Spagna

FERROPEM, Chambéry, Francia

RW Silicium GmbH, Pocking, Germania

b)   importatore

Stanchem Sp.J., Lublin, Polonia

c)   utilizzatori

Dow Corning Limited, Barry, Regno Unito

RAFFMETAL SpA, Casto, Italia

TRIMET Aluminium SE, Essen, Germania

Wacker Chemie AG, Monaco, Germania

d)   produttori esportatori della RPC

Changning Zhenyuan Smelting Silicon Co., Ltd., Yunnan

CIEC Westland Corporation, Xìan

Sichuan Linhe Silicon Industrial Co., Ltd., Leshan

S.au (Guilin) Trade Co., Ltd., Guilin

e)   produttore del paese di riferimento

Globe Specialty Metals, Miami, Florida, USA.

1.9.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(23)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(24)

Il prodotto in esame è il silicio attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00, originario della RPC («il prodotto in esame»).

2.2.   Prodotto simile

(25)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi di base:

1)

il prodotto in esame;

2)

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno degli USA, paese selezionato come paese di riferimento;

3)

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(26)

La Commissione ha deciso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Rischio di persistenza o di reiterazione del dumping

(27)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se sussistesse il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC.

3.1.1.   Valore normale e paese di riferimento

(28)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).

(29)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare gli USA come paese di riferimento adeguato, come proposto da Euroalliages, invitandole a presentare le loro osservazioni.

(30)

La Commissione ha chiesto ai produttori del prodotto simile negli USA, in Norvegia, Brasile, Russia, Thailandia, Sud Africa e Australia di fornire informazioni.

(31)

EUSMET ha affermato che gli Stati Uniti non erano un paese di riferimento appropriato e ha respinto la proposta di utilizzare come paese di riferimento l'Australia, il Brasile e la Russia, proponendo come alternativa la Norvegia.

(32)

La Norvegia, sebbene utilizzata come paese di riferimento in inchieste precedenti, non era stata ritenuta un paese di riferimento adeguato nelle precedenti inchieste di riesame per i motivi esposti al considerando 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010. All'inizio dell'inchiesta in parola sono stati inviati questionari a entrambi i produttori norvegesi, ma solo uno ha collaborato e tale produttore non aveva effettuato vendite sul mercato interno.

(33)

Sulla base degli elementi contenuti nelle risposte a tale questionario, comprovanti l'assenza di vendite sul mercato interno, la Commissione ha concluso che le circostanze in merito al mercato interno norvegese non erano cambiate rispetto alle precedenti inchieste di riesame del 2010. La Commissione ritiene pertanto che la selezione della Norvegia come paese di riferimento non sia appropriata.

(34)

Il Brasile era stato utilizzato come paese di riferimento nelle inchieste precedenti, ma nessuna società brasiliana, nemmeno quelle che avevano collaborato nelle inchieste precedenti, ha risposto al questionario inviato.

(35)

EUSMET ha chiesto alla Commissione di non selezionare gli Stati Uniti come paese di riferimento per i seguenti motivi:

un solo produttore statunitense vende sul mercato nazionale;

sono in vigore dazi nei confronti delle importazioni da alcuni paesi, in particolare RPC e Russia;

a suo giudizio i prezzi sul mercato interno degli USA sono artificialmente elevati e non rappresentativi.

(36)

In merito alla scelta degli USA come paese di riferimento, Euroalliages ha risposto alle osservazioni formulate da EUSMET come segue:

gli USA sono un paese grande importatore di silicio in cui la domanda è in aumento e la produzione è in calo;

sono numerose le fonti di importazione di silicio in esenzione da dazi o assoggettate unicamente a dazi doganali;

negli ultimi 40 anni negli USA non sono stati effettuati investimenti in nuovi stabilimenti di produzione; se i prezzi fossero superiori al valore di mercato si sarebbe registrata una nuova produzione di silicio metallico e i forni per la produzione di ferrosilicio sarebbero stati convertiti in forni per la produzione di silicio.

(37)

EUSMET ha quindi trasmesso ulteriori osservazioni in merito alla selezione degli Stati Uniti come paese di riferimento, sostenendo che, a suo avviso, i dati del produttore statunitense non erano né obiettivi né precisi ed erano destinati a influenzare in maniera ingiustificata l'esito dell'inchiesta. Dato inoltre che un produttore russo aveva risposto al questionario, ha proposto la Russia come paese di riferimento.

(38)

Tali asserzioni sono infondate. I dati forniti dal produttore statunitense sono stati verificati e giudicati corretti ed è stato concluso che le vendite sul mercato interno del produttore statunitense erano a prezzi di mercato negoziati con gli acquirenti. EUSMET non ha fornito alcuna prova che il prezzo sul mercato interno degli Stati Uniti durante il periodo dell'inchiesta di riesame fosse stato influenzato dalla fusione tra Globe Specialty Metals e FerroAtlántica.

(39)

EUSMET ha anche affermato che l'uso dei dati degli Stati Uniti come paese di riferimento avrebbe consentito a FerroAtlántica e a Euroalliages di ricalcolare i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori cinesi.

(40)

Anche tale asserzione è priva di fondamento. Per motivi di riservatezza che riguardano sia i produttori esportatori cinesi sia il produttore statunitense, nessun dato a questo livello di dettaglio può essere divulgato né a FerroAtlántica né a Euroalliages.

(41)

EUSMET non ha fornito prove a sostegno della sua proposta favorevole all'utilizzo, da parte della Commissione, della Russia come paese di riferimento. In osservazioni presentate in precedenza, EUSMET aveva respinto la proposta di un utilizzo della Russia come paese di riferimento a causa della posizione dominante di un unico produttore sul mercato interno russo, di distorsioni dei costi dell'energia e della produzione destinata a un uso vincolato.

(42)

Sulla base delle informazioni fornite da EUSMET e dei dati presentati dal produttore russo che ha collaborato, la Commissione considera la Russia un paese di riferimento meno appropriato rispetto agli Stati Uniti in considerazione della posizione dominante dell'unico produttore russo, della limitatezza delle importazioni (40 % delle vendite totali), delle distorsioni dei costi dell'energia e del fatto che la produzione in Russia è destinata principalmente a un uso vincolato anziché al mercato libero.

(43)

Sebbene anche negli Stati Uniti ci sia un unico produttore che vende sul mercato nazionale, tale paese importa silicio da molte fonti (tra cui Canada, Sud Africa, Australia e Norvegia), con e senza dazi all'importazione. Il produttore statunitense ha stimato che le importazioni coprono quasi il 60 % del totale del mercato degli USA. Pertanto il mercato nazionale è aperto alla concorrenza e i prezzi possono essere ritenuti rappresentativi.

(44)

La Commissione ha pertanto concluso che gli USA rappresentavano il paese di riferimento più appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(45)

Le informazioni fornite dal produttore che ha collaborato del paese di riferimento sono servite da base per la determinazione del valore normale per i produttori esportatori, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.1.2.   Prezzo all'esportazione

(46)

La Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione in base ai prezzi realmente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti per le vendite del prodotto in esame nell'Unione.

(47)

Nel caso di tre dei produttori esportatori inclusi nel campione, queste vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate a una società cinese collegata all'acquirente indipendente dell'Unione.

3.1.3.   Confronto

(48)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Si è proceduto ad adeguamenti per tener conto di imposte indirette, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori e imballaggio.

3.1.4.   Margine di dumping

(49)

Per ogni produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha comparato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(50)

Sulla base di tali elementi la Commissione ha determinato per ciascun produttore esportatore che ha collaborato margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, compresi tra il 20 % e il 30 %.

3.2.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.2.1.   Andamento dei prezzi

(51)

Come indicato in precedenza, dal confronto tra il valore normale del paese di riferimento e i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato inclusi nel campione è risultato che questi ultimi operavano in dumping.

(52)

Tutti i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato inclusi nel campione vendevano tuttavia il prodotto in esame a utilizzatori dell'Unione, che trasformavano poi il silicio in altri prodotti esportati ad acquirenti al di fuori dell'Unione.

(53)

Si è riscontrato che gli utilizzatori nell'Unione facevano ricorso al regime di perfezionamento attivo («RPA») in base al quale sulle importazioni di materie prime non sono riscossi dazi nel caso di esportazione del prodotto finito.

(54)

I prezzi all'esportazione rilevati erano pertanto negoziati tra i produttori esportatori cinesi in questione e gli utilizzatori dell'Unione, nella consapevolezza che il dazio antidumping in vigore non sarebbe stato riscosso su tali importazioni.

(55)

La Commissione può pertanto considerare che i prezzi all'esportazione verificati nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame rappresentino un buon indicatore del prezzo delle importazioni di silicio dalla RPC in assenza dell'applicazione del dazio antidumping in vigore.

(56)

È pertanto assodato che, in assenza di misure, le importazioni saranno effettuate a siffatti prezzi bassi.

3.2.2.   Capacità produttiva e consumi della RPC

(57)

Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, Euroalliages ha citato una relazione della CRU (6) che stimava in 5,3 milioni di tonnellate la capacità totale di produzione di silicio della RPC nel 2014. Ciò a fronte di stime, sempre della CRU, riportate nella domanda di riesame in previsione della scadenza secondo cui nel 2014 la RPC ha prodotto 1,4 milioni di tonnellate, metà delle quali per il consumo interno e l'altra metà per l'esportazione.

(58)

Dalla relazione della CRU citata nella domanda, nel 2014 la RPC risultava disporre di una capacità produttiva inutilizzata di 3,9 milioni di tonnellate, di gran lunga superiore al totale dei consumi dell'Unione, nonché superiore al totale dei consumi sul mercato interno cinese.

(59)

Il dato di 5,3 milioni di tonnellate di capacità produttiva totale è fornito dalla CRU nella sua relazione senza indicazione della fonte e non sembra essere stato adeguato per tenere conto degli impianti che sono stati chiusi o delle restrizioni alla produzione dovute alla disponibilità di energia elettrica.

(60)

Le visite di verifica presso i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione hanno confermato che il governo cinese ha adottato politiche finalizzate a chiudere i forni più piccoli e meno economici, ma incoraggia anche la costruzione di forni molto più grandi e più economici. La Commissione non ha trovato tuttavia alcuna prova di un significativo finanziamento da parte del governo, né per la chiusura dei forni di piccole dimensioni né per la costruzione di forni più grandi.

(61)

Dall'inchiesta è tuttavia emerso che i produttori esportatori cinesi dispongono effettivamente di una considerevole capacità inutilizzata. Alla Commissione sono pervenute osservazioni da parte della Camera di commercio internazionale cinese e dalla sezione Silicio della China Nonferrous Metal Industry Association (nel prosieguo: «CCIC e CNMIA»). Tali osservazioni mettevano in dubbio i dati della CRU riportati nella domanda di riesame, indicando però che la capacità produttiva cinese ammontava a 2,65 milioni di tonnellate, con una capacità inutilizzata di 0,95 milioni di tonnellate. Detta capacità inutilizzata è comunque superiore al totale dei consumi sul mercato interno cinese e superiore al totale dei consumi dell'Unione.

(62)

CCIC e CNMIA hanno sostenuto che la sovraccapacità è destinata a diminuire nel tempo per effetto della crescita della domanda interna di silicio nella RPC e dell'aumento della domanda di esportazioni dalla RPC da parte di altri paesi asiatici non produttori di silicio. Esse prevedono inoltre una riduzione della capacità a seguito dell'ulteriore applicazione nella RPC di norme in campo ambientale ed energetico.

(63)

Successivamente Euroalliages ha presentato altre osservazioni in risposta a quelle formulate da CCIC e CNMIA, avanzando previsioni differenti per quanto riguarda la domanda interna cinese, le esportazioni verso l'Asia e la futura capacità produttiva dell'industria del silicio cinese.

(64)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni CCIC e CNMIA hanno nuovamente sostenuto che la capacità inutilizzata nella RPC non era dell'entità indicata nella domanda di riesame in previsione della scadenza, e che la sovraccapacità si sarebbe ridotta nel tempo, per le stesse ragioni esposte sopra.

(65)

Non è stata però presentata alcuna prova a dimostrazione del fatto che la capacità inutilizzata nella RPC sia destinata a ridursi considerevolmente, nel prossimo futuro, a un livello inferiore a quello del consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(66)

Tutte le parti continuano quindi a riconoscere l'esistenza nella RPC di una notevole capacità inutilizzata, corrispondente a più volte il volume del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nessuna delle parti ha fornito prove del fatto che questa capacità inutilizzata sia destinata a scomparire o a diminuire drasticamente nel prossimo futuro. È pertanto probabile che, date le barriere tariffarie in vigore negli USA e in altri mercati, qualora le misure dovessero scadere una parte di tale rilevante capacità produttiva inutilizzata sarebbe probabilmente esportata verso l'Unione. In seguito alla divulgazione delle conclusioni Euroalliages ha osservato che le due misure antielusione in vigore, di cui al considerando 218, costituiscono un'ulteriore prova dell'attrattiva del mercato dell'Unione. La Commissione riconosce che le due proroghe delle misure confermano ulteriormente la conclusione della Commissione su questo punto.

3.2.3.   Relazione tra i prezzi praticati ai paesi terzi e quelli sul mercato dell'Unione

(67)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno inoltre fornito elementi sui prezzi da loro praticati su mercati di esportazione diversi da quello dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È risultato che i prezzi praticati nel caso di questi paesi terzi erano in linea con il prezzo all'esportazione verso l'Unione.

(68)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha presentato statistiche cinesi sulle esportazioni, da cui risulta che nel 2015 i prezzi delle esportazioni verso la Corea e il Giappone erano superiori ai prezzi delle esportazioni verso l'Unione. La Commissione non ritiene che tale elemento modifichi la conclusione, basata su dati verificati, che gli esportatori inclusi nel campione vendevano silicio di qualità chimica ad altri paesi, a prezzi in linea con i prezzi all'esportazione verso l'Unione.

3.2.4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(69)

La capacità produttiva totale (compresa la capacità inutilizzata) nella RPC rispetto alle dimensioni del mercato dell'Unione fa presumere che le esportazioni verso l'Unione rischierebbero di aumentare in caso di abrogazione delle misure. Come indicato ai considerando 56 e 66, tali esportazioni continuerebbero a essere effettuate a prezzi di dumping.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(70)

Il prodotto simile è stato fabbricato da tre produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(71)

Due dei tre produttori appartengono allo stesso gruppo di società. Per motivi di riservatezza, i dati relativi all'industria dell'Unione sono pertanto presentati sotto forma di indici e/o espressi come intervalli di valori.

4.2.   Consumi dell'Unione

(72)

La Commissione ha calcolato i consumi dell'Unione sommando le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno alle importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi determinate sulla base di dati Eurostat e delle risposte al questionario.

(73)

I consumi dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumi dell'Unione

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Consumi in tonnellate (intervalli di valori)

500 000 -550 000

470 000 -520 000

510 000 -560 000

540 000 -600 000

540 000 -600 000

Indice

100

95

102

109

109

Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

(74)

Nel 2012 i consumi dell'Unione sono diminuiti di circa il 5 % rispetto al 2011. Nel 2013 hanno registrato una ripresa e sono aumentati in modo costante per raggiungere nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta di riesame un livello superiore del 9 % rispetto all'inizio del periodo in esame.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume delle importazioni dal paese interessato

(75)

La Commissione ha determinato il volume delle importazioni dal paese interessato in base a dati Eurostat. Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni dal paese interessato

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume totale delle importazioni in tonnellate

65 291

28 422

72 639

113 809

119 079

Indice

100

44

111

174

182

Volume delle importazioni assoggettate a dazi, in tonnellate

13 312

5 233

7 195

25 585

29 464

Indice

100

39

54

192

221

Volume delle importazioni in RPA, in tonnellate

51 980

23 189

65 444

88 224

89 615

Indice

100

45

126

170

172

Fonte: Eurostat.

(76)

Durante il periodo in esame le importazioni in termini di volume hanno presentato oscillazioni che in certa misura hanno seguito l'andamento dei consumi dell'Unione. Le importazioni dalla RPC, dopo una significativa diminuzione nel 2012, hanno fatto registrare un totale recupero nel 2013. Analogamente ai consumi esse sono aumentate ulteriormente nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta di riesame; l'aumento complessivo dell'82 % durante il periodo in esame è stato tuttavia assai superiore rispetto all'incremento del 9 % dei consumi dell'Unione nello stesso periodo.

4.3.2.   Importazioni in regime di perfezionamento attivo e importazioni assoggettate a dazi

(77)

In grande maggioranza le importazioni dalla RPC avvengono in regime di perfezionamento attivo come indicato al considerando 53, e il silicio è utilizzato come materia prima prevalentemente dagli utilizzatori dell'industria chimica. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il 75 % circa delle importazioni totali dalla RPC è stato effettuato in regime di perfezionamento attivo, senza versamento di dazi né antidumping, né convenzionali.

(78)

Come risulta dalla tabella 2 di cui sopra, le importazioni assoggettate a dazi dal paese interessato, dopo il notevole calo registrato nel 2012, sono aumentate a un ritmo più elevato di quello delle importazioni in regime di perfezionamento attivo. Le importazioni di silicio dalla RPC in regime di perfezionamento attivo sono aumentate complessivamente del 72 %, mentre le importazioni assoggettate a dazi sono aumentate del 121 % tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.3.3.   Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(79)

La Commissione ha determinato la quota di mercato delle importazioni sulla base dei consumi dell'Unione di cui al precedente considerando 72.

(80)

La quota di mercato delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Quota di mercato

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Quota di mercato (intervallo di valori)

10 % – 15 %

5 % – 10 %

10 % – 15 %

17 % – 22 %

17 % – 22 %

Quota di mercato (indice)

100

46

109

160

167

Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

(81)

Dopo una diminuzione significativa nel 2012, la quota di mercato delle importazioni totali dalla RPC è tornata pienamente ai livelli del 2013. La quota di mercato è ulteriormente aumentata nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta di riesame, con una crescita complessiva del 67 % durante il periodo in esame.

4.3.4.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato

(82)

La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione dal paese interessato (EUR/tonnellata)

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Importazioni totali

2 066

2 092

1 697

1 787

1 868

Indice

100

101

82

86

90

Importazioni assoggettate a dazi

1 863

1 874

1 514

1 690

1 714

Indice

100

101

81

91

92

Importazioni in RPA

2 119

2 142

1 717

1 815

1 919

Indice

100

101

81

86

91

Fonte: Eurostat.

(83)

I prezzi medi delle importazioni di silicio dalla RPC hanno subito oscillazioni durante il periodo in esame: da 2 066 EUR/tonnellata sono scesi del 18 % nel 2013 per salire in media a 1 868 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame, un valore inferiore del 10 % rispetto a quello all'inizio del periodo in esame.

(84)

I prezzi all'importazione delle importazioni di silicio in regime di perfezionamento attivo e delle importazioni assoggettate a dazi hanno subito oscillazioni molto simili durante il periodo in esame. I prezzi del silicio importato in RPA sono stati sempre superiori a quelli delle importazioni assoggettate a dazi. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio del silicio importato in RPA è stato di 1 919 EUR/tonnellata, mentre quello delle importazioni assoggettate a dazi è stato di 1 714 EUR/tonnellata.

4.3.5.   Sottoquotazione dei prezzi (Price undercutting)

(85)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

(1)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, e

(2)

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dal paese interessato praticati al primo acquirente indipendente, stabiliti a livello cif (includendo cioè costo, assicurazione e nolo), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto di eventuali dazi convenzionali e dei costi di importazione.

(86)

Il confronto tra i prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto e per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i debiti adeguamenti per tener conto ove necessario delle commissioni.

(87)

Sono stati effettuati due distinti confronti dei prezzi. Per un confronto sono state utilizzate tutte le importazioni dalla RPC (quelle assoggettate a dazi e quelle in regime di perfezionamento attivo), mentre per l'altro sono state utilizzate solo le importazioni assoggettate a dazi.

(88)

Entrambi i confronti hanno messo in evidenza livelli significativi di sottoquotazione dei prezzi. Se si considerano tutte le importazioni dalla RPC, la media ponderata complessiva del margine di sottoquotazione è pari al 7,6 %, pur con i limiti metodologici di questo approccio, come chiarito al considerando 200. Dal confronto dei prezzi limitato alle importazioni assoggettate a dazi è risultata una media ponderata complessiva del margine di sottoquotazione pari al 13,6 %.

4.4.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

4.4.1.   Volume delle importazioni da altri paesi terzi

(89)

Le altre principali fonti di approvvigionamento dell'Unione sono paesi quali la Norvegia, il Brasile, la Russia, la Bosnia-Erzegovina e l'Australia. I sette paesi con i più elevati volumi di importazioni (assoggettate a dazi e in regime di perfezionamento attivo) durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono i seguenti:

Tabella 5

Volume delle importazioni da altri paesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame (in tonnellate)

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Norvegia

117 037

135 871

151 911

161 805

160 633

Brasile

84 941

87 500

52 455

53 891

47 008

Russia

12 308

23 576

15 873

18 334

18 939

Bosnia-Erzegovina

17 618

15 919

15 796

17 015

17 628

Australia

8 944

9 180

21 716

18 459

17 032

Thailandia

13 857

13 422

5 395

9 639

9 064

Laos

334

7 501

9 870

7 700

7 250

Tutti gli altri paesi terzi

55 485

38 077

44 903

17 341

19 665

Fonte: Eurostat.

(90)

La Norvegia, con 160 633 tonnellate, è stata il principale esportatore di silicio nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, seguita dalla RPC (importazioni di cui al considerando 75 durante il periodo dell'inchiesta di riesame), mentre le importazioni dal Brasile hanno raggiunto 47 008 tonnellate.

4.4.2.   Quota di mercato delle importazioni dalla Norvegia, dal Brasile e da tutti gli altri paesi terzi

(91)

La quota di mercato degli altri due paesi che costituiscono un'importante fonte di approvvigionamento di silicio dell'Unione ha registrato durante il periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 6

Quota di mercato delle importazioni dalla Norvegia, dal Brasile e da tutti gli altri paesi terzi

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Norvegia – Quota di mercato (intervallo di valori)

20 % – 25 %

25 % – 30 %

25 % – 30 %

25 % – 30 %

25 % – 30 %

Indice

100

123

127

127

126

Brasile – Quota di mercato (intervallo di valori)

13 % – 17 %

15 % – 20 %

7 % – 11 %

7 % – 11 %

7 % – 11 %

Indice

100

109

61

58

51

Tutti gli altri paesi terzi – Quota di mercato (intervallo di valori)

17 % – 22 %

18 % – 23 %

18 % – 23 %

12 % – 17 %

12 % – 17 %

Indice

100

105

103

75

75

Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

(92)

La quota di mercato delle importazioni dalla Norvegia è costantemente aumentata nel corso del periodo in esame, registrando una crescita di circa il 26 %. Tale aumento è inferiore all'incremento della quota di mercato delle importazioni dalla RPC, che, come indicato al considerando 80, è cresciuta del 67 % in tale periodo.

(93)

La quota di mercato delle importazioni dal Brasile, dopo il lieve incremento registrato nel 2012, è diminuita per raggiungere durante il periodo dell'inchiesta di riesame appena la metà circa della sua quota di mercato iniziale. La principale ragione di tale diminuzione del livello delle importazioni e della quota di mercato è stata la siccità registrata in Brasile che ha determinato prezzi elevati dell'energia idroelettrica.

(94)

La quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi, in aumento nel 2012 e nel 2013, ha registrato un calo del 25 % nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta di riesame. Ne deriva che tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame sono state soprattutto le importazioni dalla RPC a registrare un notevole incremento.

4.4.3.   Prezzi delle importazioni dalla Norvegia, dal Brasile e da tutti gli altri paesi terzi

(95)

I prezzi delle importazioni (assoggettate a dazi e in regime di perfezionamento attivo) dagli altri due paesi che costituiscono un'importante fonte di approvvigionamento di silicio durante il periodo in esame hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi delle importazioni dalla Norvegia e dal Brasile

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Norvegia

2 021

1 940

1 817

1 857

1 897

Indice

100

96

90

92

94

Brasile

2 291

2 151

1 952

1 983

2 089

Indice

100

94

85

87

91

Tutti gli altri paesi terzi

2 129

2 018

1 793

1 857

1 919

Indice

100

95

84

87

90

Fonte: Eurostat.

(96)

L'andamento dei prezzi delle importazioni dalla Norvegia, dal Brasile e da tutti gli altri paesi durante il periodo in esame è risultato simile all'andamento dei prezzi delle importazioni dalla RPC. Poiché entrambi i produttori norvegesi sono collegati a grandi utilizzatori nell'Unione, i prezzi delle importazioni dalla Norvegia costituiscono in larga misura prezzi di trasferimento tra parti collegate e, di conseguenza, non sono attendibili per un confronto significativo.

(97)

I prezzi delle importazioni dal Brasile erano superiori a quelli delle importazioni dalla RPC di circa il 10 %.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazione generale

(98)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Gli indicatori di pregiudizio sono basati sui dati specifici forniti dall'industria dell'Unione. I dati sono stati analizzati sulla base dei seguenti indicatori: consumi dell'Unione, produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, prezzi di vendita, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito. Come spiegato al considerando 71, per motivi di riservatezza i dati sono presentati sotto forma di indici e/o espressi come intervalli di valori.

4.5.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(99)

Nel complesso la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 8

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume della produzione in tonnellate (intervalli di valori)

160 000 -200 000

140 000 -180 000

150 000 -190 000

160 000 -210 000

160 000 -210 000

Indice

100

90

93

102

103

Capacità produttiva in tonnellate (intervalli di valori)

210 000 -260 000

220 000 -280 000

220 000 -280 000

220 000 -280 000

220 000 -280 000

Indice

100

106

107

107

107

Utilizzo degli impianti (indice)

100

85

87

95

96

Fonte: risposte al questionario.

(100)

Il volume della produzione è diminuito del 10 % nel 2012 ed è aumentato nel periodo successivo, raggiungendo durante il periodo dell'inchiesta di riesame un livello del 3 % superiore a quello del 2011.

(101)

La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è aumentata del 6 % nel 2012 ed è rimasta quasi invariata, presentando solo un leggero incremento verso il periodo dell'inchiesta di riesame. L'aumento della capacità produttiva è quindi lievemente inferiore rispetto all'aumento dei consumi, che sono cresciuti del 9 % nel corso del periodo in esame come indicato al considerando 73.

(102)

A differenza della produzione o della capacità produttiva, il valore massimo di utilizzo degli impianti è stato registrato nel 2011. L'aumento della capacità produttiva e la diminuzione della produzione nel 2012 hanno determinato una riduzione del 15 % del tasso di utilizzo degli impianti. Poiché la capacità produttiva è rimasta pressoché invariata tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame, l'utilizzo degli impianti ha rispecchiato l'andamento del volume della produzione ed è aumentato nel periodo dell'inchiesta di riesame fino a un livello inferiore del 4 % a quello registrato all'inizio del periodo in esame.

4.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(103)

Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 9

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (indice)

100

92

98

104

105

Quota di mercato (intervallo di valori)

27 % – 33 %

26 % – 32 %

26 % – 32 %

26 % – 32 %

26 % – 32 %

Indice

100

97

96

95

97

Fonte: risposte al questionario.

(104)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito dell'8 % nel 2012 e da allora è stato in costante aumento, fino a raggiungere nel periodo dell'inchiesta di riesame un livello del 5 % superiore rispetto al 2011.

(105)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione ha registrato un andamento diverso: è diminuita anch'essa nel 2012, ma ha continuato a contrarsi nel 2013 e nel 2014. La quota di mercato è aumentata nel periodo dell'inchiesta di riesame, senza però raggiungere il livello del 2011 e rimanendo inferiore del 3 % rispetto all'inizio del periodo in esame.

4.5.4.   Crescita

(106)

Anche se l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il volume delle sue vendite del 5 %, la sua quota di mercato è diminuita del 3 %. Contemporaneamente i volumi di produzione sono aumentati di appena il 3 % in un mercato che ha registrato una crescita del 9 %. L'industria dell'Unione non è stata quindi in grado di trarre vantaggio dalle opportunità di crescita, perdendo quote in un mercato in espansione.

4.5.5.   Occupazione e produttività

(107)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Occupazione e produttività

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Numero di addetti (indice)

100

96

101

103

104

Produttività (tonnellata/addetto) (indice)

100

94

93

99

100

Fonte: risposte al questionario.

(108)

L'occupazione ha registrato un andamento positivo durante il periodo in esame, con un aumento del 4 %. Allo stesso tempo la produttività per addetto è rimasta piuttosto stabile durante tutto il periodo in esame.

4.5.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(109)

I margini di dumping rilevati sono stati notevolmente superiori al livello minimo. L'incidenza sull'industria dell'Unione dell'entità dei margini di dumping, su cui si basano le misure in vigore, è stata tuttavia attenuata dagli effetti di tali misure.

4.5.7.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(110)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Prezzo unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata) (indice)

100

90

84

85

88

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata) (indice)

100

109

101

102

104

Fonte: risposte al questionario.

(111)

I prezzi unitari di vendita praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione sono diminuiti del 10 % nel 2012 e di un ulteriore 6 % nel 2013. Da allora sono lentamente aumentati, senza tuttavia raggiungere il livello del 2011 ma restando del 12 % inferiori nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(112)

A differenza dei prezzi unitari di vendita, il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato nel 2012 ed è diminuito nel 2013, tornando all'incirca allo stesso livello dell'inizio del periodo in esame. Rispetto al 2011 il costo unitario di produzione nel periodo dell'inchiesta di riesame è risultato più elevato del 4 %.

4.5.8.   Costo del lavoro

(113)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Costo medio del lavoro per addetto

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Retribuzione media per addetto (indice)

100

106

90

94

94

Fonte: risposte al questionario.

(114)

Il costo medio del lavoro per addetto è diminuito complessivamente del 6 %, principalmente a causa di una forte diminuzione di 10 punti percentuali tra il 2012 e il 2013.

4.5.9.   Scorte

(115)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Scorte

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Scorte finali in tonnellate (indice)

100

105

113

106

56

Fonte: risposte al questionario.

(116)

Le scorte finali dell'industria dell'Unione sono aumentate del 6 % tra il 2011 e il 2014. Il livello notevolmente più basso delle scorte alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame è determinato da fattori stagionali. Mentre per gli altri periodi le scorte finali sono state rilevate alla fine del mese di dicembre, per il termine del periodo dell'inchiesta di riesame sono state rilevate a fine marzo, subito dopo un periodo di produzione piuttosto bassa a causa degli elevati prezzi dell'energia in inverno. È quindi lecito aspettarsi che in quel periodo dell'anno il livello delle scorte sia inferiore.

4.5.10.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(117)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (intervallo di valori)

20 % – 25 %

6 % – 9 %

7 % – 10 %

8 % – 11 %

9 % – 13 %

Indice

100

33

37

41

50

Flusso di cassa (indice)

100

35

60

46

46

Investimenti (indice)

100

180

44

70

76

Utile sul capitale investito (intervallo di valori)

90 % – 110 %

20 % – 25 %

25 % – 30 %

30 % – 37 %

40 % – 50 %

Indice

100

23

27

33

44

Fonte: risposte al questionario.

(118)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione come l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione espresso in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività è diminuita del 67 % tra il 2011 e il 2012, per aumentare successivamente di 17 punti percentuali fino a raggiungere un livello soddisfacente durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(119)

Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziarsi, si è mantenuto su livelli soddisfacenti durante tutto il periodo in esame e il suo andamento ha rispecchiato quello della redditività.

(120)

L'utile sul capitale investito, ovvero il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, si è mantenuto su livelli soddisfacenti durante tutto il periodo in esame e il suo andamento ha rispecchiato in gran parte quello della redditività.

(121)

Nessuno dei produttori dell'Unione ha segnalato difficoltà nel reperire capitali durante il periodo in esame.

4.5.11.   Conclusioni relative al pregiudizio

(122)

Molti indicatori di pregiudizio, quali produzione, capacità produttiva e volume delle vendite, mostrano un quadro disomogeneo. Anche se in termini assoluti essi registrano un andamento positivo, l'incremento è talmente modesto da non consentire all'industria dell'Unione di trarre vantaggio dall'espansione del mercato. Ciò è dimostrato dalla tendenza negativa dell'utilizzo degli impianti, della quota di mercato e della crescita.

(123)

L'occupazione è aumentata del 4 % nel periodo in esame, mentre la produttività è rimasta stabile. Gli investimenti netti e le retribuzioni medie per addetto hanno registrato un andamento negativo.

(124)

Anche se le tendenze degli indicatori finanziari come la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito sono negative, i loro livelli assoluti non mostrano segni di pregiudizio.

(125)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non subisce un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.6.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(126)

Le tendenze sopra descritte dei prezzi e dei volumi delle importazioni del prodotto in esame mostrano che i produttori esportatori cinesi hanno notevolmente aumentato (dell'82 %) il volume delle loro esportazioni nell'Unione nonostante le misure in vigore, detenendo una quota di mercato del [17 % — 22 %] durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le importazioni dalla RPC assoggettate a dazi sono aumentate a un ritmo ancora più sostenuto, pari al 121 %, nonostante le misure in vigore. Nello stesso periodo la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 3 % e le sue vendite del 5 %. A coprire il calo delle importazioni dal Brasile e l'aumento del 9 % dei consumi dell'Unione tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta di riesame sono state soprattutto le importazioni dalla RPC e dalla Norvegia e non l'industria dell'Unione.

(127)

Come indicato al considerando 61, i produttori esportatori della RPC dispongono di una significativa capacità produttiva inutilizzata che consente loro di aumentare le esportazioni molto rapidamente. I prezzi sul mercato interno della RPC e sul mercato di altri paesi terzi, per esempio il Giappone, sono inoltre inferiori ai prezzi praticati sul mercato dell'Unione. Secondo i dati della CRU, durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi sul mercato interno della RPC e del Giappone erano inferiori di oltre il 25 % ai prezzi nell'Unione. In considerazione dei prezzi interessanti praticati sul mercato dell'Unione rispetto a quelli sul mercato della RPC e di altri paesi terzi, esiste il rischio che, in caso di scadenza delle misure antidumping, quantitativi significativi attualmente venduti su tali mercati possano venire indirizzati verso il mercato dell'Unione.

(128)

Tra l'altro importanti mercati internazionali, come l'Australia, il Canada e gli USA, hanno istituito dazi antidumping nei confronti delle importazioni di silicio dalla RPC. In caso di scadenza delle misure antidumping risulterà pertanto più difficile per i produttori esportatori cinesi vendere su quei mercati che non su un mercato dell'Unione non protetto.

(129)

I livelli dei prezzi delle importazioni cinesi assoggettate a dazi antidumping erano nettamente inferiori (del 13,6 %) ai prezzi dell'industria dell'Unione. Ciò indica il livello probabile di prezzi al quale i produttori esportatori cinesi entrerebbero nel mercato dell'Unione in assenza di misure.

(130)

Il rischio di esportazioni cinesi a basso prezzo in assenza di misure è confermato dalle inchieste antidumping sul silicio cinese in altri paesi citati al considerando 128.

(131)

I produttori esportatori cinesi sono in grado di aumentare notevolmente la loro già consistente quota di mercato a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, a scapito di quest'ultima.

(132)

Le parti interessate hanno sostenuto che alcuni utilizzatori dell'Unione hanno bisogno di una qualità e di un'affidabilità dell'approvvigionamento, soprattutto in relazione al silicio di qualità chimica, che non possono essere soddisfatti facilmente dai produttori cinesi.

(133)

La Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione assicura in effetti una forte produzione di silicio di alta qualità. Tuttavia, data la molteplicità di fonti nella RPC, tutte le qualità, compreso il silicio di alta qualità, possono essere e sono importate dalla RPC.

(134)

L'industria dell'Unione vende comunque anche quantitativi notevoli di silicio di qualità standard, ad esempio all'industria dell'alluminio. Tali quantitativi significativi sono in concorrenza diretta con le importazioni cinesi. La maggior parte di queste importazioni di silicio di qualità standard è assoggettata a dazi; questo tipo di importazioni costituisce il segmento più dinamico sul mercato dell'Unione che, come indicato al considerando 75, ha fatto registrare un aumento del 121 % durante l'intero periodo in esame.

(135)

Le parti interessate hanno sostenuto che la vicinanza geografica, che a sua volta si traduce in tempi di consegna più brevi, è un altro motivo per cui è improbabile che gli utilizzatori dell'Unione si rivolgano a fonti di approvvigionamento cinesi in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(136)

Se è vero che la vicinanza geografica costituisce un vantaggio e che il silicio è un materiale di base pesante con un prezzo per chilogrammo relativamente basso, le attuali importazioni da paesi lontani (Australia, Brasile, RPC) menzionate al considerando 89 dimostrano tuttavia che anche i fornitori di paesi remoti possono competere efficacemente sul mercato dell'Unione.

(137)

A seguito della divulgazione delle conclusioni alcune parti interessate hanno ribadito le osservazioni in merito alle differenze di qualità tra i tipi di silicio destinati all'industria chimica e per l'industria dell'alluminio, nonché tra le applicazioni primarie e secondarie del silicio per l'industria dell'alluminio.

(138)

Come spiegato al considerando 134, la Commissione prende atto di tali differenze e osserva che le vendite dell'industria dell'Unione e le importazioni dalla RPC comprendono notevoli quantitativi di silicio di qualità standard, ad esempio per l'industria dell'alluminio.

(139)

Per quanto riguarda le applicazioni primarie e secondarie dei tipi di silicio per l'industria dell'alluminio, la Commissione ha esaminato i dati dettagliati e ha quantificato le differenze di prezzo di tutte le qualità di silicio vendute agli utilizzatori di alluminio dall'industria dell'Unione. Da tale analisi è emerso che tutti i tipi di silicio comunemente venduti all'industria dell'alluminio hanno una limitata variazione dei prezzi e che i tipi il cui prezzo è particolarmente elevato o particolarmente basso sono venduti in quantità trascurabili e pertanto non hanno alcuna incidenza significativa sul prezzo medio.

(140)

Si può pertanto concludere che è reale il rischio di un ulteriore significativo aumento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping e pregiudizievoli, con conseguente reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(141)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di silicio originario della RPC basata sui risultati del presente riesame in previsione della scadenza, sia contraria all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(142)

I tre produttori dell'Unione, che insieme rappresentano il 100 % della produzione dell'Unione, hanno collaborato alla presente inchiesta. Come indicato al considerando 125, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base grazie alle misure in vigore.

(143)

Allo stesso tempo l'industria dell'Unione ha dimostrato che le sue attività sono remunerative quando non subiscono la concorrenza sleale di importazioni in dumping.

(144)

L'abrogazione delle misure comporterebbe inoltre, con ogni probabilità, un aumento delle importazioni in dumping a prezzi bassi dalla RPC, mettendo a rischio il proseguimento dell'attività dei rimanenti produttori in un settore altrimenti solido. Si ricorda che dall'istituzione iniziale delle misure due produttori dell'Unione hanno cessato l'attività.

(145)

Pertanto si è concluso che è nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore.

5.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(146)

Come indicato al considerando 16, un solo importatore indipendente ha risposto al modulo per il campionamento. Il commercio di silicio rappresenta circa il 10 % del fatturato totale di questo operatore. L'importatore non si è espresso né a favore né contro le misure.

(147)

Pertanto si è concluso che non è contrario all'interesse degli importatori indipendenti mantenere le misure in vigore.

5.3.   Interesse degli utilizzatori

(148)

La Commissione ha ricevuto sette risposte complete da parte degli utilizzatori dell'industria chimica e dell'alluminio.

(149)

Per l'industria dell'alluminio il silicio è solo marginalmente necessario per la produzione al fine di migliorare le proprietà dell'alluminio. A parere di tale settore non è facile sostituire il silicio, pertanto la sicurezza dell'approvvigionamento riveste spesso un'importanza maggiore rispetto al prezzo. L'impatto finanziario delle misure su questi utilizzatori è modesto, data l'incidenza relativamente bassa del silicio sulla loro struttura dei costi. Un grande utilizzatore di alluminio è favorevole al mantenimento del dazio antidumping in quanto ritiene che sia importante che l'industria dell'Unione possa continuare la sua produzione nell'Unione, mentre un utilizzatore di alluminio che consuma minori quantità di silicio è favorevole all'abrogazione delle misure in vigore.

(150)

Per gli utilizzatori che fabbricano prodotti chimici, che rappresentano circa il 60 % dei consumi totali dell'Unione, il silicio riveste una notevole importanza dato che rappresenta un quota considerevole dei costi delle materie prime. A parere di tre degli utilizzatori dell'industria chimica le misure antidumping non dovrebbero essere mantenute. Due degli utilizzatori di tale settore non sono né favorevoli né contrari al mantenimento delle misure.

(151)

Alcuni utilizzatori hanno inoltre rilevato la buona situazione finanziaria dei produttori dell'Unione. L'effetto delle misure su tali utilizzatori è potenzialmente più significativo che non su quelli dell'industria dell'alluminio. Dalle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato e che fabbricano prodotti chimici emerge tuttavia che essi effettuano quasi esclusivamente importazioni di silicio in regime di perfezionamento attivo, venendo quindi esentati dall'applicazione del dazio antidumping. L'effetto delle misure su tali utilizzatori è quindi considerato limitato.

(152)

Gli utilizzatori hanno espresso preoccupazioni in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento, temendo tra l'altro che l'industria dell'Unione sia incapace di approvvigionare pienamente il mercato dell'Unione. Le misure in vigore non hanno tuttavia impedito alle importazioni cinesi di entrare sul mercato dell'Unione in quantità significative. Come indicato al considerando 89, anche le importazioni dalla Norvegia, dal Brasile, dalla Russia, dalla Bosnia-Erzegovina e da diversi altri paesi consentono di rifornire quella parte del mercato che non può essere approvvigionata dall'industria dell'Unione.

(153)

A tale riguardo EUSMET ha sostenuto che l'elevato utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione e l'aumento della produzione dimostrano che l'industria dell'Unione non subisce pregiudizio. La Commissione ha confermato che l'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione è relativamente elevato, attorno al 70 % — 90 %. Come indicato al considerando 99, sulla base di informazioni verificate dei produttori dell'Unione, la produzione è leggermente aumentata durante il periodo in esame. Tuttavia, come indicato nel considerando 122, l'incremento è talmente modesto da non consentire all'industria dell'Unione di trarre vantaggio dall'espansione del mercato. Ciò è dimostrato dalla tendenza negativa dell'utilizzo degli impianti.

(154)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni European Aluminium, un'associazione di utilizzatori di alluminio nell'Unione, si è espressa a favore del mantenimento del dazio antidumping, asserendo che la sovraccapacità della RPC ed eventuali pratiche di dumping da parte della RPC possono compromettere l'approvvigionamento di silicio dell'industria dell'alluminio sul mercato dell'Unione.

(155)

Nel complesso, l'effetto positivo delle misure per l'industria dell'Unione supera di gran lunga l'incidenza negativa limitata o trascurabile delle misure in vigore sugli utilizzatori.

5.4.   Fonti di approvvigionamento sul mercato dell'Unione/timori per la concorrenza

(156)

Le parti interessate hanno denunciato una presunta mancanza di concorrenza sul mercato dell'Unione. In effetti, nell'Unione ci sono solo tre produttori che appartengono a due gruppi societari. L'industria dell'Unione deteneva una quota di mercato del 30 % circa, come indicato nel considerando 103. Al fine di soddisfare la domanda degli utilizzatori dell'Unione, il mercato dell'Unione deve pertanto ricorrere alle importazioni. Nonostante le misure in vigore, le importazioni cinesi hanno continuato a entrare sul mercato dell'Unione in quantità crescenti, detenendo una quota di mercato del [17 % — 22 %] circa nei periodi delle inchieste di riesame, come spiegato al considerando 75.

(157)

Come indicato al considerando 89, le altre principali altre fonti di approvvigionamento dell'Unione sono la Norvegia, il Brasile e diversi altri paesi che costituiscono una fonte alternativa di importazione di silicio.

(158)

Pertanto l'asserito duopolio detiene soltanto una quota di mercato del 30 %, mentre le importazioni da vari paesi terzi rappresentano una quota di mercato del 70 %. Gli utilizzatori hanno quindi la possibilità di scegliere tra il silicio metallico prodotto dall'industria dell'Unione e il silicio metallico importato da vari altri paesi terzi. L'argomentazione circa una presunta situazione duopolistica sul mercato dell'Unione non può pertanto essere accolta.

5.5.   Il silicio quale materia prima essenziale

(159)

EUSMET ha preso atto del fatto che nel 2014 il silicio metallico è stato aggiunto all'elenco delle materie prime essenziali per l'UE. La Commissione ha affermato nella sua comunicazione che le 20 materie prime elencate «sono essenziali poiché ad esse sono legati rischi di carenze di approvvigionamento ed effetti sull'economia ben più elevati rispetto alla maggior parte delle altre materie prime» (7).

(160)

Sullo stesso tema dell'inserimento del silicio nell'elenco delle materie prime essenziali per l'UE, Euroalliages ha sostenuto che, se le misure fossero lasciate scadere, ciò costituirebbe una minaccia per l'approvvigionamento sostenibile di silicio da parte dell'Unione.

(161)

L'inclusione del silicio nell'elenco, di per sé, non ha influenzato le conclusioni della Commissione nel procedimento antidumping.

(162)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni CCIC e CNMIA hanno affermato che vi è una contraddizione tra il procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC relativo ai dazi all'esportazione applicabili a materie prime quali, tra l'altro, il silicio (8) e le conclusioni nel caso in questione. CCIC e CNMIA ritengono che l'apertura della controversia in sede di OMC, che potrebbe addirittura determinare un abbassamento dei prezzi del silicio importato dalla RPC, conferma che l'interesse degli utilizzatori dell'Unione a potersi rifornire di silicio prevale su quello dei produttori dell'Unione a mantenere le misure antidumping.

(163)

La Commissione ha ritenuto tale argomentazione infondata. Il fatto che il silicio figuri tra le materie prime oggetto della controversia in sede di OMC non cancella la necessità di eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole e di ripristinare un'effettiva concorrenza.

5.6.   La fusione tra FerroAtlántica e Globe Speciality Metals

(164)

Le parti interessate hanno sostenuto che la fusione tra FerroAtlántica e Globe Speciality Metals («FerroGlobe») limiterà l'approvvigionamento di silicio sul mercato dell'Unione e determinerà una posizione dominante della FerroGlobe, il soggetto risultante dalla concentrazione, sul mercato dell'Unione.

(165)

La Globe Speciality Metals tuttavia produce silicio metallico in Canada e negli Stati Uniti. Durante il periodo in esame, solo quantitativi trascurabili di silicio sono stati importati nell'Unione dal Canada e dagli Stati Uniti. La quota di mercato combinata delle importazioni da tali paesi è rimasta ben al di sotto dell'1 % durante il periodo in esame. È quindi evidente che la fusione da cui è nata la FerroGlobe non può limitare la fornitura di silicio sul mercato dell'Unione.

5.7.   Il nuovo codice doganale dell'Unione

(166)

EUSMET ha affermato che in futuro, con il nuovo codice doganale dell'Unione, gli utilizzatori di silicio dell'industria chimica dell'Unione non potranno più contare sul regime di perfezionamento attivo. Secondo EUSMET, ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento delegato relativo al codice doganale dell'Unione (9), a partire da maggio 2016 l'uso di merci equivalenti non è autorizzato nel quadro del regime di perfezionamento attivo per i prodotti soggetti a misure di difesa commerciale quali il silicio.

(167)

L'articolo 169, paragrafo 2, stabilisce che le merci importate in regime di perfezionamento attivo sarebbero soggette a un dazio antidumping solo se sottoposte a lavorazione e successivamente immesse in libera pratica. Se le merci trasformate sono riesportate, non va corrisposto alcun dazio antidumping. Ciò significa che le attuali disposizioni restano inalterate.

(168)

L'argomentazione sollevata da EUSMET per quanto riguarda il nuovo codice doganale dell'Unione sembra pertanto basarsi su un'interpretazione errata dell'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento delegato relativo al codice doganale dell'Unione ed è pertanto infondata.

5.8.   Durata delle misure

(169)

Le parti interessate hanno sostenuto che le misure antidumping in vigore dal 1990 nei confronti del prodotto in esame non costituiscono una misura temporanea e dovrebbero pertanto essere lasciate scadere.

(170)

La Commissione ha ritenuto tale argomentazione infondata. Alle condizioni stabilite dal regolamento di base, tali misure devono essere prorogate se sono soddisfatte le condizioni giuridiche pertinenti.

5.9.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(171)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non esistevano fondati motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure sulle importazioni di silicio originario della RPC.

6.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(172)

Come indicato al considerando 5, a seguito di una domanda di riesame intermedio parziale presentata da EUSMET, la Commissione ha dovuto esaminare e giungere a una conclusione in merito al carattere duraturo del mutamento di circostanze.

(173)

Questi cambiamenti riguardavano principalmente la composizione e la struttura dell'industria dell'Unione, la domanda di silicio nell'Unione e la struttura dell'approvvigionamento dell'Unione.

(174)

Euroalliages ha risposto alle argomentazioni contenute nella domanda, esprimendo il proprio disaccordo, tra l'altro, sul fatto che il periodo di riferimento dei cambiamenti osservati sia superiore agli ultimi cinque anni.

(175)

La Commissione ha concluso che diverse circostanze sono mutate rispetto al precedente riesame del livello di pregiudizio in merito al quale la Commissione aveva formulato le sue conclusioni nel regolamento (CE) n. 2496/97 (10) («il precedente riesame del pregiudizio») e che la natura di questi cambiamenti è duratura.

(176)

Tali cambiamenti, come indicato al considerando 173, riguardano principalmente la composizione e la struttura dell'industria dell'Unione. A tale proposito il numero di produttori che costituiscono l'industria dell'Unione si è ridotto ed essa si compone attualmente di un gruppo di produttori e di un produttore, rispetto ai quattro produttori del precedente riesame del pregiudizio. Uno dei produttori attivi al momento del precedente riesame del pregiudizio ha cessato l'attività, mentre altri due produttori precedentemente indipendenti hanno proceduto a una fusione. Non vi sono indicazioni che tali mutamenti non abbiano carattere duraturo.

(177)

La domanda di silicio nell'Unione (considerando 73) è più che raddoppiata rispetto al periodo dell'inchiesta del precedente riesame del pregiudizio. EUSMET ha fornito elementi di prova di un probabile ulteriore aumento della domanda nell'Unione nei prossimi anni. Si considera pertanto che l'aumento della domanda abbia carattere duraturo.

(178)

Per quanto riguarda la struttura dell'approvvigionamento dell'Unione, l'inchiesta ha dimostrato che l'Unione è sempre più dipendente dalle importazioni di silicio metallico. Nel periodo dell'inchiesta del precedente riesame del pregiudizio, i consumi dell'Unione superavano la produzione dell'industria dell'Unione di 134 000 tonnellate. Da allora, questo divario si è allargato a [350 000 — 400 000] tonnellate. A causa della domanda crescente e dell'elevato tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, si considera che tale cambiamento della struttura di approvvigionamento abbia carattere duraturo.

(179)

Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che il mutamento di circostanze ha carattere duraturo e che la domanda di un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio è pertanto giustificata.

7.   MISURE ANTIDUMPING

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(180)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per evitare il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(181)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha stabilito che le vendite dell'industria dell'Unione erano remunerative. Il livello di eliminazione del pregiudizio è pertanto fissato al livello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(182)

La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla RPC assoggettate al dazio, stabilita per la sottoquotazione del prezzo nel considerando 88, con la media ponderata dei prezzi del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di revisione.

(183)

Per quanto riguarda il prezzo all'importazione, i quattro produttori esportatori inclusi nel campione vendevano esclusivamente silicio importato in regime di perfezionamento attivo non soggetto pertanto a dazi antidumping. Tali prezzi non hanno quindi potuto essere utilizzati per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio.

(184)

EUSMET, che ha presentato la domanda di riesame intermedio, ha sostenuto che il livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe essere calcolato sulla base di tutte le importazioni a prescindere dal regime doganale. EUSMET e alcune parti interessate hanno inoltre sostenuto che il dazio doganale convenzionale dovrebbe essere aggiunto al prezzo di tutte le importazioni in modo da ottenere un prezzo corrispondente all'«immissione in libera pratica», anche per le vendite in RPA per le quali non sono corrisposti dazi doganali. EUSMET e alcune parti interessate sostengono questa argomentazione facendo riferimento alle precedenti inchieste di riesame.

(185)

Le precedenti inchieste di riesame erano tuttavia un riesame intermedio limitato al dumping e un riesame in previsione della scadenza. Di conseguenza non è stato calcolato nessun livello di eliminazione del pregiudizio nel caso del riesame intermedio e il parallelo riesame in previsione della scadenza si è limitato a valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio. Le precedenti inchieste di riesame avevano pertanto un ambito di osservazione diverso.

(186)

EUSMET ha sostenuto che le importazioni di prodotti di qualità chimica sono quasi esclusivamente effettuate in regime di perfezionamento attivo, mentre le importazioni destinate all'immissione in libera pratica riguardano principalmente il silicio per l'industria dell'alluminio. I prezzi delle importazioni in RPA sono inoltre superiori di circa il 12 % a causa delle specifiche più stringenti previste per i prodotti di qualità chimica. Trascurare tali vendite a prezzi più elevati inficerebbe la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio.

(187)

Il dazio antidumping è tuttavia applicato esclusivamente sulle importazioni verso l'Unione che sono assoggettate a dazi. Le importazioni in RPA non sono assoggettate a dazi perché i prodotti non sono immessi in libera pratica, e non è quindi opportuno utilizzare tali prezzi per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. Di conseguenza il livello di eliminazione del pregiudizio è calcolato sulla base delle importazioni assoggettate a dazio.

(188)

Dato che le vendite all'esportazione verso l'Unione dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione non sono entrate nell'Unione, ma sono state utilizzate in regime di perfezionamento attivo per prodotti esportati dall'Unione, il livello di eliminazione del pregiudizio è stabilito esclusivamente sulla base delle importazioni assoggettate a dazio su scala nazionale utilizzando informazioni statistiche di Eurostat.

(189)

È stato inoltre ampiamente confermato dalle parti interessate che, nel caso delle importazioni assoggettate a dazio, si tratta prevalentemente di vendite all'industria dell'alluminio mentre l'industria chimica importa dalla RPC soprattutto silicio in RPA. Le vendite dell'industria dell'Unione agli utilizzatori dell'industria dell'alluminio sono state pertanto confrontate con tutte le importazioni dalla RPC assoggettate a dazio.

(190)

EUSMET ha chiesto un adeguamento che tenesse conto della differenza in termini di qualità tra il silicio metallico di qualità chimica e quello per l'industria dell'alluminio, tra i diversi tipi di silicio di qualità chimica e per i tipi di silicio metallico di nicchia fabbricati dall'industria dell'Unione ma non importati dalla RPC.

(191)

Alcune parti hanno fornito informazioni secondo cui la differenza di prezzo tra determinati tipi di silicio destinati all'industria dell'alluminio e all'industria chimica può arrivare fino al 23 %.

(192)

Euroalliages ha risposto alle osservazioni di EUSMET circa i vari tipi di silicio affermando che le diverse qualità di silicio per l'industria chimica e per l'industria dell'alluminio sono intercambiabili in termini di prezzi e di costi di produzione. È emerso in effetti dall'inchiesta che il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione agli utilizzatori dell'industria chimica non era superiore al prezzo di vendita agli utilizzatori di alluminio. Nemmeno i prezzi di vendita nel paese di riferimento — gli Stati Uniti — hanno mostrato una forte differenza tra i prezzi di vendita agli utilizzatori dell'industria chimica e agli utilizzatori di alluminio. La ragione principale del divario di prezzo tra le vendite in regime di perfezionamento attivo e le vendite assoggettate a dazio è quindi da attribuire più al regime doganale che alla differenza chimica tra tali prodotti.

(193)

Come indicato al considerando 189, le vendite all'industria dell'alluminio sono state usate su entrambi i lati del confronto. La questione di un adeguamento che tenga conto delle differenze tra le qualità di silicio a seconda dell'uso cui è destinato non è pertinente in un tale raffronto.

(194)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni EUSMET ha affermato che, accettando la domanda di riesame intermedio che tra gli altri punti faceva riferimento all'aumento delle importazioni di silicio in RPA, la Commissione avrebbe creato un legittimo affidamento. EUSMET ha inoltre sostenuto che la Commissione ha successivamente violato tale legittimo affidamento escludendo le importazioni di silicio metallico di qualità chimica dal calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

(195)

L'argomentazione relativa al legittimo affidamento è infondata. In primo luogo, l'apertura di un riesame è disciplinata da un quadro giuridico specifico e non può far sorgere un legittimo affidamento in merito all'esito dell'inchiesta. In secondo luogo, tutti i tipi di silicio sono oggetto della presente inchiesta. Per le ragioni esposte ai considerando da 183 a 188, le importazioni effettuate in RPA non sono state incluse nel calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

(196)

A seguito della divulgazione delle conclusioni alcune parti interessate hanno sostenuto che la Commissione aveva erroneamente escluso le importazioni di silicio effettuate in RPA dal calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio. Tali parti hanno inoltre sostenuto che, così facendo, la Commissione aveva escluso oltre il 75 % delle importazioni di silicio nell'Unione dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame, aveva omesso di calcolare i singoli livelli di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, non aveva calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio rappresentativo e aveva in effetti applicato i dati disponibili.

(197)

La Commissione non aveva escluso le importazioni di silicio effettuate in RPA dalla RPC o da qualsiasi altro paese nella sua analisi per il riesame in previsione della scadenza riguardante la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in quanto le importazioni effettuate in RPA sono in concorrenza con le vendite di silicio metallico dell'industria dell'Unione.

(198)

Nell'ambito del riesame intermedio parziale limitato all'esame del pregiudizio la Commissione, come indicato al considerando 187, ha tuttavia stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base delle importazioni assoggettate a dazio. Le importazioni di silicio effettuate in RPA non sono state prese in considerazione nel calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, in quanto le importazioni in regime di perfezionamento attivo non sono immesse in libera pratica e pertanto non sono neppure assoggettate a dazi antidumping, né a dazi doganali convenzionali.

(199)

Come indicato al considerando 189, le importazioni assoggettate a dazi sono costituite da vendite prevalentemente all'industria dell'alluminio e le importazioni in RPA da vendite prevalentemente all'industria chimica. La Commissione ha esaminato con attenzione la differenza di prezzo tra tali importazioni. Come spiegato al considerando 192, la differenza di prezzo deve essere stata il risultato del regime doganale, dato che non vi era una netta differenza tra i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, né tra i prezzi di vendita sul mercato interno del produttore del paese di riferimento.

(200)

Il prezzo delle importazioni di silicio effettuate in RPA sembra risultare da una diversa pratica di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi. Questo viene confermato anche da affermazioni relative alle differenze di prezzo fatte dalle stesse parti interessate nelle loro osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni. La Commissione ha pertanto deciso di stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base di volumi significativi di importazioni di silicio immesse in libera pratica.

(201)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni alcune parti interessate hanno affermato che il prezzo più elevato del silicio di qualità chimica non è dovuto alla diversa pratica di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi.

(202)

Come illustrato al considerando 189, la Commissione ha confrontato le vendite dell'industria dell'Unione agli utilizzatori dell'industria dell'alluminio con tutte le importazioni dalla RPC assoggettate a dazi. Le vendite all'industria dell'alluminio sono state usate su entrambi i lati del confronto. Solo i tipi di silicio destinati all'industria dell'alluminio, da un lato quelli prodotti dall'industria dell'Unione, e dall'altro, quelli oggetto di importazioni assoggettate a dazio sono stati utilizzati per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. La questione se i prezzi delle importazioni in RPA siano connessi alle diverse pratiche di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi non è pertanto pertinente nell'ambito di un tale confronto.

(203)

Come già indicato al considerando 196, le parti interessate hanno sostenuto che la Commissione aveva omesso di calcolare i singoli livelli di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato inclusi nel campione e non aveva calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio rappresentativo. Tale affermazione si riferisce al fatto che tutti questi produttori vendevano il prodotto in esame ad utilizzatori nell'Unione, che trasformavano il silicio e successivamente esportavano i prodotti contenenti detto silicio ad acquirenti al di fuori dell'Unione nel quadro dell'RPA.

(204)

Come indicato al considerando 188, tutte le vendite all'esportazione verso l'Unione dei quattro produttori esportatori del campione che hanno collaborato sono state effettuate in RPA. Il livello di eliminazione del pregiudizio ha potuto quindi essere calcolato solo su scala nazionale, utilizzando le informazioni statistiche di Eurostat sulle importazioni assoggettate a dazi. La Commissione ha ritenuto non fattibile né possibile simulare quali sarebbero i prezzi del silicio importato dalla RPC da ciascuno dei produttori inclusi nel campione, venduto agli utilizzatori del settore chimico nell'Unione, qualora tali importazioni fossero immesse in libera pratica. La Commissione ha ritenuto che tale simulazione avrebbe prodotto risultati meno affidabili di quelli fondati sui prezzi effettivi del silicio venduto all'industria dell'alluminio. La Commissione ha ritenuto non fosse fattibile stabilire l'incidenza sui prezzi derivanti dalla non applicazione alle importazioni in RPA delle condizioni di mercato specifiche dell'RPA, se si esclude la semplice aggiunta dei dazi convenzionali e dei dazi antidumping.

(205)

Anche per queste ragioni e data l'intercambiabilità di cui al considerando 192, è stato quindi possibile solo calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio su scala nazionale utilizzando informazioni statistiche di Eurostat sulle importazioni assoggettate a dazi. Qualsiasi altro calcolo non sarebbe fattibile.

(206)

Le stesse parti interessate avevano fatto riferimento a precedenti inchieste antidumping in cui le importazioni in RPA erano state inserite nell'analisi della Commissione.

(207)

Come sottolineato al considerando 196, le importazioni nel quadro dell'RPA erano state inserite dalla Commissione nell'analisi effettuata nel corso del riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha preso atto dei riferimenti fatti dalle parti interessate a precedenti inchieste ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, ma non ha rilevato alcuna analogia tra tali casi e l'attuale riesame intermedio parziale.

(208)

Per quanto riguarda il procedimento sul calcio metallico, il regolamento del 1999 (11) solleva la questione delle importazioni in RPA, ma tale questione riguardava il fatto di tenere conto di tali importazioni ai fini del calcolo della quota di mercato per la valutazione del pregiudizio. Nel procedimento in corso riguardante il silicio la Commissione, nel determinare la quota di mercato nell'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio, ha preso in considerazione anche le importazioni in RPA dalla Repubblica popolare cinese, dal Brasile e dall'Australia.

(209)

Per quanto riguarda il procedimento sull'aldeide furanica, il regolamento del 2012 (12) ha chiuso il riesame intermedio delle misure antidumping e ha abrogato le misure, senza stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio.

(210)

Per quanto riguarda il procedimento sul glifosato, l'inchiesta ha rivelato che anche se oltre il 90 % delle recenti importazioni originarie della RPC erano state effettuate in RPA era necessario includere nel calcolo tutte le vendite dell'unico esportatore che aveva collaborato (13). Non era in effetti possibile individuare separatamente le vendite in RPA e le altre vendite, dato che si poteva contare sulla collaborazione di un solo importatore e di nessun utilizzatore. La Commissione non ha potuto neppure utilizzare dati statistici, dal momento che diversi tipi di prodotto (acido con un tenore di glifosato del 95 % e sale con un tenore di glifosato del 62 %) erano dichiarati con lo stesso codice doganale. Infine non è stato utilizzato il risultante livello di eliminazione del pregiudizio, dal momento che era superiore al margine di dumping.

(211)

Le stesse parti interessate hanno sostenuto che il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio è errato anche a causa delle differenze tra i prezzi praticati per i tipi di silicio destinato all'industria dell'alluminio per applicazioni primarie e secondarie.

(212)

Come spiegato al considerando 138 la Commissione, sulla base di dati dettagliati su tutti i tipi di silicio venduto agli utilizzatori di alluminio dall'industria dell'Unione, non ha riscontrato alcun impatto significativo delle differenze tra tipi di silicio sul prezzo medio. Per quanto riguarda il silicio importato dalla RPC, dato che tutte le vendite all'esportazione dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato erano state effettuate in RPA, non era possibile disporre dello stesso livello di dettaglio sui tipi di silicio venduto agli utilizzatori di alluminio basandosi sui dati statistici di Eurostat relativi alle importazioni assoggettate a dazi.

(213)

Tuttavia, al fine di valutare l'affermazione relativa ai tipi di silicio per applicazioni primarie e secondarie nell'industria dell'alluminio, oltre ad effettuare l'analisi di cui al considerando 139, la Commissione ha esaminato i dati riguardanti una parte sostanziale delle vendite sul mercato dell'Unione, quando facevano una distinzione tra le vendite per applicazioni primarie e secondarie. Sulla base di tale analisi la Commissione ha concluso che, anche nell'ipotesi che tutte le importazioni assoggettate a dazi, come suggerito dalle parti, siano vendute esclusivamente agli utilizzatori di alluminio per applicazioni secondarie, l'impatto sul risultato del calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio resta trascurabile.

(214)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni Euroalliages ha fatto riferimento ai dati di Eurostat che indicavano un calo del prezzo medio all'importazione sette e otto mesi dopo il periodo dell'inchiesta di riesame e ha sostenuto che la Commissione, non tenendo conto di tali riduzioni dei prezzi, avrebbe omesso di valutare il carattere duraturo dei cambiamenti nel livello di eliminazione del pregiudizio.

(215)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni di un'inchiesta si basano su un periodo di inchiesta e di norma non sono prese in considerazione le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(216)

L'eventuale differenza evidenziata dal confronto di cui al considerando 189 è stata espressa quale percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione. Il risultante livello di eliminazione del pregiudizio è del 16,8 %.

7.2.   Misure antidumping definitive

(217)

Alla luce dei risultati relativi al riesame in previsione della scadenza, la Commissione conclude che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di silicio originario della RPC dovrebbero essere mantenute.

(218)

Di conseguenza dovrebbe essere mantenuta anche l'estensione delle misure relative al prodotto in esame originario della RPC alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarate come originarie della Repubblica di Corea, ai sensi del regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio (14), nonché alle importazioni spedite da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarate come originarie di Taiwan, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio (15).

(219)

Alla luce dei risultati relativi al riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio, la Commissione conclude che il livello delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di silicio originario della RPC dovrebbe essere modificato. È opportuno istituire misure antidumping sulle importazioni di silicio originario della RPC, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha effettuato il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito al considerando 211 e il margine di dumping precedentemente stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010. L'aliquota del dazio dovrebbe essere stabilita al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio.

(220)

Alla luce di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di dumping

Livello di eliminazione del pregiudizio

Dazio antidumping definitivo

Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi

16,3 %

16,8 %

16,3 %

Tutte le altre società

19,0 %

16,8 %

16,8 %

(221)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(222)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di modifica della propria denominazione sociale o dell'indirizzo della persona giuridica. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (16) e contenere tutte le informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa. Se la modifica della denominazione sociale o dell'indirizzo della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa, un avviso relativo alla modifica della denominazione sociale o dell'indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(223)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio, attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00, originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi

16,3

A971

Tutte le altre società

16,8

A999

3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 131 del 29.5.2010, pag. 1.

(3)   GU C 371 del 18.10.2014, pag. 17.

(4)   GU C 174 del 28.5.2015, pag. 10.

(5)   GU C 287 dell'1.9.2015, pag. 5.

(6)  Chemicals Research Unit, www.crugroup.com.

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la revisione dell'elenco delle materie prime essenziali per l'UE e l'attuazione dell'iniziativa «materie prime» [documento COM(2014) 297 final del 26.5.2014].

(8)  WT/DS395 — Cina — Misure relative all'esportazione di diverse materie prime.

(9)   GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1.

(10)   GU L 345 del 16.12.1997, pag. 1.

(11)   GU L 94 del 9.4.1999, pag. 1.

(12)   GU L 165 del 26.6.2012, pag. 4.

(13)   GU L 303 del 30.9.2004, pag. 1.

(14)   GU L 13 del 19.1.2007, pag. 1.

(15)   GU L 95 del 5.4.2013, pag. 1.

(16)   Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio CHAR 04/39, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.