23.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/4


REGOLAMENTO (UE) 2016/1005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2016

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La voce 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso delle fibre d'amianto e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte.

(2)

Gli Stati membri potevano concedere una deroga per l'immissione sul mercato e l'uso dei diaframmi contenenti fibre di crisotilo destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti. La deroga poteva essere applicata anche all'immissione sul mercato di fibre di crisotilo da utilizzare nella fabbricazione o manutenzione di tali diaframmi e all'uso di fibre di crisotilo per tali scopi.

(3)

Dei cinque impianti di elettrolisi in relazione ai quali gli Stati membri hanno dichiarato (2) nel 2011 di aver concesso una deroga, sono rimasti in funzione solo due, in Svezia e in Germania.

(4)

Il 18 gennaio 2013, conformemente all'obbligo di cui al punto 1 della voce 6, la Commissione europea ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di preparare un fascicolo conforme all'allegato XV a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento REACH al fine di proibire l'immissione sul mercato e l'uso di diaframmi contenenti crisotilo. Il 17 gennaio 2014 l'Agenzia ha messo a punto il fascicolo conforme all'allegato XV, nel quale ha proposto di modificare le restrizioni esistenti, limitando al 31 dicembre 2025 la durata delle deroghe concesse dagli Stati membri per l'immissione sul mercato e per l'uso di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione e consentendo agli Stati membri di imporre un obbligo di comunicazione per consentire un monitoraggio e un'applicazione migliori.

(5)

Il fascicolo è stato successivamente oggetto di una consultazione pubblica e sottoposto all'esame del comitato per la valutazione dei rischi (nel seguito «RAC» — Risk Assessment Committee) e del comitato per l'analisi socioeconomica (nel seguito «SEAC» — Socio-Economic Analysis Committee).

(6)

Il 26 novembre 2014 il RAC ha adottato un parere in cui giunge alla conclusione che in uno stabilimento non vi è alcuna esposizione dei lavoratori al crisotilo e che nell'altro l'esposizione è ridotta a un livello di rischio trascurabile mediante misure di gestione dei rischi che risultano efficaci nel controllo di potenziali rischi derivanti dall'uso del crisotilo. Il RAC ha altresì concluso che il crisotilo non viene disperso nell'ambiente e che pertanto i vantaggi per la salute e l'ambiente derivanti da un'immediata chiusura dei due stabilimenti sarebbero trascurabili. Sulla base di considerazioni specifiche relative ai processi e alla tecnologia di uno degli impianti non erano inoltre disponibili alternative adeguate.

(7)

Al fine di promuovere l'obiettivo di eliminare gradualmente l'uso del crisotilo nell'UE e di migliorare la chiarezza e la trasparenza dell'attuale deroga, il RAC ha concordato con la proposta di modifica che figura nel fascicolo conforme all'allegato XV. Nel parere ha inoltre concluso che occorre un intervento a livello dell'Unione.

(8)

Il 9 marzo 2015 il SEAC ha adottato un parere, nel quale constata che in uno stabilimento l'eliminazione delle celle contenenti amianto è prevista entro il 2025 e che nell'altro il gestore afferma che i test in corso relativi al livello di produzione con diaframmi senza crisotilo nell'attuale impianto comporteranno la completa sostituzione entro il 2025. Il SEAC ha inoltre concluso che la chiusura immediata del primo impianto comporterebbe costi in termini di perdita di valore aggiunto e di posti di lavoro e ha preso atto dell'impegno del gestore del secondo impianto di cessare tutte le importazioni di crisotilo entro la fine del 2017. Dato l'obiettivo generale di eliminare gradualmente l'uso del crisotilo nell'UE e al fine di migliorare la chiarezza e la trasparenza dell'attuale deroga, il SEAC ha raccomandato che la durata delle deroghe concesse dagli Stati membri per l'immissione sul mercato di diaframmi e fibre dovrebbe essere limitata alla fine del 2017 e ha concluso che la proposta di modifica dell'attuale restrizione, quale modificata dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione.

(9)

La decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione (3), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativa alle emissioni industriali (direttiva IED), stabilisce che l'uso di diaframmi contenenti amianto non va considerato BAT e pertanto le condizioni di autorizzazione degli impianti di produzione di cloro-alcali in funzione nell'Unione devono essere aggiornate entro il 12 dicembre 2017, in modo che tali impianti non utilizzino più diaframmi contenenti amianto a decorrere da tale data. A differenza delle celle a mercurio che non sono considerate BAT in nessun caso, gli Stati membri possono tuttavia stabilire che, in circostanze specifiche ed eccezionali, possono essere utilizzati diaframmi contenenti amianto in un particolare impianto per un periodo di tempo più lungo ben definito e in condizioni coerenti con gli obiettivi ambientali della direttiva IED, purché le condizioni e la durata dell'uso in questione siano specificati in modo giuridicamente vincolante.

(10)

Dopo l'adozione del parere del SEAC, il gestore dell'impianto nel quale è prevista la sostituzione completa entro il 2025, ha stipulato un accordo vincolante con le autorità dello Stato membro interessato al fine di garantire la graduale sostituzione dei diaframmi contenenti crisotilo con un materiale alternativo privo di amianto dal 2014 in poi e la completa sostituzione entro il 30 giugno 2025. È pertanto opportuno che la durata della deroga concessa dagli Stati membri per autorizzare l'uso di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione sia limitata, al più tardi, al 30 giugno 2025.

(11)

Il gestore inoltre, nell'ambito dell'accordo vincolante ha accettato di cessare l'importazione di fibre di crisotilo e dei diaframmi contenenti crisotilo entro la fine del 2017, tuttavia in seguito ha confermato che le importazioni sono già cessate poiché ha acquisito quantitativi sufficienti di fibre di crisotilo per gestire la transizione verso un materiale alternativo. È pertanto opportuno revocare la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'immissione sul mercato di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione.

(12)

Alla Commissione dovrebbe essere trasmessa una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi presenti negli impianti che beneficiano di deroghe. La legislazione dell'Unione relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dispone già che i datori di lavoro debbano ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori alle fibre di crisotilo e in ogni caso a un livello inferiore al limite stabilito. Gli Stati membri possono fissare valori limite più rigorosi per i tenori di tali fibre nell'aria e possono esigere una misurazione o un monitoraggio regolare. I risultati di tale misurazione o monitoraggio dovrebbero essere inclusi nella relazione.

(13)

Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Deroghe concesse dai paesi dell'UE e degli Stati SEE-EFTA sull'amianto contenuto negli articoli in conformità alla voce 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34).

(4)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).


ALLEGATO

Nell'allegato XVII, voce 6, colonna 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

«1.

La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.

Tuttavia, se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1o luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.

Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell'aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.