17.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/29 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/960 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2016
che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 9, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni sono necessari per assicurare una gestione e un controllo efficaci delle attività di sondaggio del mercato. Nel quadro delle opportune modalità, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero stabilire procedure per descrivere il modo in cui sono effettuati i sondaggi di mercato. Tali procedure dovrebbero definire un insieme standard di informazioni da fornire e da chiedere alle persone che ricevono il sondaggio di mercato, assicurando che non siano comunicate informazioni non necessarie potenzialmente sensibili e che tutte le persone che ricevono il sondaggio di mercato ricevano lo stesso livello di informazioni. |
(2) |
È necessario assicurare la certezza del diritto per quanto riguarda il contenuto delle informazioni comunicate nel quadro dei sondaggi di mercato. Pertanto, quando i sondaggi di mercato sono effettuati per telefono e il partecipante al mercato che comunica le informazioni ha accesso a linee telefoniche registrate il partecipante al mercato che comunica le informazioni dovrebbe utilizzare dette linee. Quando i sondaggi di mercato siano effettuati tramite canali diversi dalle linee telefoniche registrate le registrazioni delle comunicazioni nel quadro del sondaggio di mercato dovrebbero essere conservate in forma di registrazioni audio o video o in forma scritta. Per ragioni di protezione dei dati personali, quando il sondaggio di mercato è effettuato mediante linee telefoniche registrate o quando sono utilizzate registrazioni audio o video la persona che riceve il sondaggio di mercato dovrebbe esprimere il suo consenso. |
(3) |
Per agevolare lo svolgimento delle indagini delle autorità competenti sui presunti abusi di mercato, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero, per ogni sondaggio di mercato, tenere un registro delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato. |
(4) |
Per ridurre al minimo il rischio di comunicazione impropria di informazioni privilegiate, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero tenere un registro dei potenziali investitori che hanno comunicato di non essere interessati a ricevere sondaggi di mercato. I potenziali investitori dovrebbero poter dichiarare di non essere interessati a ricevere sondaggi di mercato in relazione a tutte le potenziali operazioni o solo ad alcuni tipi particolari. |
(5) |
Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, quando effettuano il sondaggio di mercato i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero poter beneficiare della presunzione che le informazioni riservate siano comunicate nel corso del normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione. A tal fine, si dovrebbe ritenere che il partecipante al mercato che comunica le informazioni agisca nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione solo se soddisfa tutti gli obblighi, ivi compresi gli obblighi di conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014, e il presente regolamento. |
(6) |
Dato che la valutazione di ciò che costituisce informazione privilegiata, effettuata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, può essere complessa, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero conservare le registrazioni di tutti i sondaggi di mercato, anche di quelli che, a loro parere, non comportano la comunicazione di informazioni privilegiate. Le registrazioni consentono ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni di fornire alle autorità competenti la prova della correttezza della loro condotta, in particolare quando la natura delle informazioni cambia dopo il sondaggio di mercato o quando l'autorità competente intende esaminare il processo di categorizzazione delle informazioni. |
(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
(8) |
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(9) |
Per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a decorrere dalla stessa data delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni generali
I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni assicurano che le modalità e le procedure da essi stabilite ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014 siano regolarmente riesaminate e, se necessario, aggiornate.
Articolo 2
Procedure per lo svolgimento dei sondaggi di mercato
1. I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni stabiliscono procedure che descrivono il modo in cui sono svolti i sondaggi di mercato.
I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni possono comunicare le informazioni ai fini del sondaggio di mercato alle persone che ricevono il sondaggio di mercato oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche.
2. I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni stabiliscono le procedure per lo svolgimento dei sondaggi di mercato per telefono assicurando che siano utilizzate linee telefoniche registrate, quando il partecipante al mercato che comunica le informazioni ha accesso a tali linee e la persona che riceve il sondaggio di mercato ha espresso il consenso alla registrazione della conversazione.
3. Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano che le persone che lavorano per il partecipante al mercato che comunica le informazioni nel quadro di un contratto di lavoro o ad altro titolo utilizzino per l'invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio di mercato solo apparecchiature fornite dal partecipante al mercato che comunica le informazioni.
Articolo 3
Insieme standard di informazioni da comunicare alle persone che ricevono il sondaggio di mercato
1. I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni mettono in atto procedure per lo scambio nel quadro dei sondaggi di mercato di un insieme standard di informazioni con le persone che ricevono i sondaggi di mercato, secondo un ordine prestabilito.
2. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni stabilisce l'insieme standard di informazioni di cui al paragrafo 1 per ogni sondaggio di mercato prima di effettuare il sondaggio. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni utilizza detto insieme standard di informazioni con tutte le persone che ricevono il sondaggio.
3. Se il partecipante al mercato che comunica le informazioni ritiene che il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate, l'insieme standard di informazioni di cui al paragrafo 1 include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:
(a) |
una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato; |
(b) |
quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato; |
(c) |
una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma; |
(d) |
una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che comunica le informazioni, costituiscono informazioni privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014; |
(e) |
se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere informazioni privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il sondaggio di mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima; |
(f) |
una dichiarazione che informa la persona che riceve il sondaggio di mercato degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 596/2014; |
(g) |
la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a ricevere informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, e la risposta alla richiesta; |
(h) |
se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi della lettera g), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con l'indicazione delle informazioni che il partecipante al mercato che comunica le informazioni considera informazioni privilegiate. |
4. Se il partecipante al mercato che comunica le informazioni ritiene che il sondaggio di mercato non comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate, l'insieme standard di informazioni di cui al paragrafo 1 include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:
(a) |
una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato; |
(b) |
quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato; |
(c) |
una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma; |
(d) |
una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che comunica le informazioni, non costituiscono informazioni privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014; |
(e) |
la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a procedere al sondaggio di mercato e la risposta alla richiesta; |
(f) |
se è stato espresso il consenso di cui alla lettera e), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato. |
5. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni assicura che ad ogni persona che riceve il sondaggio di mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso sondaggio di mercato.
Articolo 4
Dati sulle persone che ricevono il sondaggio di mercato
1. Per ogni sondaggio di mercato il partecipante al mercato che comunica le informazioni redige un elenco contenente le seguenti informazioni:
(a) |
il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del sondaggio di mercato; |
(b) |
la data e l'ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del sondaggio di mercato; |
(c) |
i recapiti delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato utilizzati ai fini del sondaggio di mercato. |
2. I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni redigono l'elenco di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni non comunica informazioni ai fini dei sondaggi di mercato a tali investitori potenziali.
Articolo 5
Procedura per notificare che le informazioni hanno cessato di essere informazioni privilegiate
Quando i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni stabiliscono, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, che le informazioni privilegiate comunicate nel quadro di un sondaggio di mercato hanno cessato di essere informazioni privilegiate, essi forniscono alla persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato le seguenti informazioni:
(a) |
l'identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni; |
(b) |
l'indicazione dell'operazione oggetto del sondaggio di mercato; |
(c) |
la data e l'ora del sondaggio di mercato; |
(d) |
il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere informazioni privilegiate; |
(e) |
la data in cui le informazioni hanno cessato di essere informazioni privilegiate. |
Articolo 6
Requisiti in materia di conservazione delle registrazioni
1. I partecipanti al mercato assicurano che le registrazioni degli elementi seguenti siano conservate su un supporto durevole che ne garantisca l'accessibilità e la leggibilità nel periodo di conservazione di cui all'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 596/2014:
(a) |
le procedure di cui agli articoli 1 e 2; |
(b) |
l'insieme standard di informazioni stabilito per ogni sondaggio di mercato ai sensi dell'articolo 3; |
(c) |
i dati relativi alle persone che ricevono il sondaggio di mercato di cui all'articolo 4; |
(d) |
tutte le comunicazioni di informazioni ai fini del sondaggio di mercato che hanno avuto luogo tra il partecipante al mercato che comunica le informazioni e tutte le persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato, compresa l'eventuale documentazione fornita dal partecipante al mercato che comunica le informazioni alle persone che ricevono il sondaggio di mercato; |
(e) |
le informazioni che hanno consentito di giungere alla conclusione che le informazioni comunicate nel quadro del sondaggio di mercato hanno cessato di essere informazioni privilegiate e la relativa notifica ai sensi dell'articolo 5. |
2. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva:
(a) |
quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo su linee telefoniche registrate, le registrazioni delle conversazioni telefoniche, a condizione che le persone alle quali sono comunicate le informazioni abbiano espresso il consenso alla registrazione; |
(b) |
quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo per iscritto, una copia della corrispondenza; |
(c) |
quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo nel corso di riunioni oggetto di registrazione video o audio, le registrazioni delle riunioni, a condizione che le persone alle quali le informazioni sono state comunicate abbiano espresso il consenso alla registrazione; |
(d) |
quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo durante riunioni o conversazioni telefoniche non registrate, il verbale o il resoconto scritto delle riunioni o delle conversazioni telefoniche. |
3. Il verbale o il resoconto scritto di cui al paragrafo 2, lettera d), sono redatti dal partecipante al mercato che comunica le informazioni e debitamente firmati sia dal partecipante al mercato che comunica le informazioni che dalla persona che riceve il sondaggio di mercato e contengono:
(a) |
la data e l'ora della riunione o delle conversazioni telefoniche e l'identità dei partecipanti; |
(b) |
le informazioni dettagliate relative al sondaggio di mercato scambiate tra il partecipante al mercato che comunica le informazioni e la persona che riceve il sondaggio di mercato nel quadro del sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite e chieste alla persona che riceve il sondaggio di mercato sulla base dell'insieme standard di informazioni di cui all'articolo 3; |
(c) |
tutta la documentazione e il materiale forniti dal partecipante al mercato che comunica le informazioni alla persona che riceve il sondaggio di mercato nel quadro del sondaggio di mercato. |
Se entro cinque giorni lavorativi dopo il sondaggio di mercato il partecipante al mercato che comunica le informazioni e la persona che riceve il sondaggio di mercato non raggiungono un accordo sul contenuto del verbale o del resoconto scritto, il partecipante al mercato registra sia la versione del verbale o del resoconto scritto da esso firmata che la versione firmata dalla persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato.
Se entro cinque giorni lavorativi dopo il sondaggio di mercato la persona che riceve il sondaggio di mercato non ha trasmesso al partecipante al mercato che comunica le informazioni la sua versione firmata del verbale o del resoconto scritto, il partecipante al mercato conserva la versione da esso firmata del verbale o del resoconto scritto.
4. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono messe a disposizione dell'autorità competente su richiesta.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).