|
4.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/885 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «eprinomectina»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è determinato in un regolamento. |
|
(2) |
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
|
(3) |
L'eprinomectina figura già in tale tabella come sostanza consentita per le specie bovina, ovina e caprina, in relazione a muscolo, grasso, fegato, rene e latte. Gli LMR provvisori per tale sostanza, fissati per le specie ovina e caprina in relazione a muscolo, grasso, fegato, rene e latte, scadono il 30 giugno 2016. |
|
(4) |
Ulteriori dati sono stati presentati al comitato per i medicinali veterinari che, in seguito alla valutazione, ha raccomandato di rendere definitivi gli LMR provvisori per l'eprinomectina nelle specie ovina e caprina. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l'Agenzia europea per i medicinali (di seguito «EMA») è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
|
(6) |
L'EMA ha ritenuto che applicare l'estrapolazione della voce esistente per l'eprinomectina a tutti i ruminanti fosse appropriato. |
|
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza «eprinomectina» è sostituita dalla seguente:
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
|
«Eprinomectina |
Eprinomectina B1a |
Tutti i ruminanti |
50 μg/kg 250 μg/kg 1 500 μg/kg 300 μg/kg 20 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene Latte |
NESSUNA |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti» |