2.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/873 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h),
viste le richieste presentate da Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 690/2008 (2) della Commissione ha riconosciuto alcuni Stati membri e alcune zone di Stati membri come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per un periodo limitato, in modo da consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l'assenza dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o di concludere gli sforzi volti a eradicare tale organismo. Si sono verificati da allora notevoli cambiamenti della situazione fitosanitaria di determinate zone protette in alcuni Stati membri. |
(2) |
Alcuni comuni della regione di Ribatejo e Oeste in Portogallo erano stati riconosciuti come zone protette nei confronti della Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee). Il Portogallo ha fornito informazioni da cui risulta che la Bemisia tabaci (popolazioni europee) è ormai insediata in tali comuni. Essi pertanto non dovrebbero più essere riconosciuti come zona protetta nei confronti della Bemisia tabaci (popolazioni europee). |
(3) |
Il territorio della Grecia era stato riconosciuto fino al 30 aprile 2016 come zona protetta nei confronti di Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer e Ips duplicatus Sahlberg. Dalle ulteriori informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese continua a essere indenne dagli organismi indicati. La Grecia dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi senza alcun limite temporale. |
(4) |
I territori dell'Irlanda e del Regno Unito erano stati riconosciuti fino al 30 aprile 2016 come zone protette nei confronti del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che i loro territori continuano ad essere indenni dall'organismo indicato. L'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale. |
(5) |
Il territorio del Portogallo era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu fino al 30 aprile 2016. Il Portogallo ha fornito informazioni da cui risulta che il Dryocosmus kuriphilus è ormai insediato nel suo territorio. Il Portogallo pertanto non dovrebbe più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus. |
(6) |
Il Portogallo ha chiesto che il territorio delle Azzorre sia riconosciuto come zona protetta nei confronti della Globodera pallida (Stone) Behrens e della Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. Sulla base di indagini svolte a partire dal 2006 il Portogallo ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che tali organismi nocivi non sono presenti nel territorio delle Azzorre, malgrado le condizioni locali favorevoli al loro insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Le Azzorre dovrebbero pertanto essere riconosciute come zona protetta nei confronti della Globodera pallida e della Globodera rostochiensis solo fino al 30 aprile 2018. |
(7) |
L'Irlanda, Malta e il Regno Unito hanno chiesto che i loro territori siano riconosciuti come zone protette nei confronti della Paysandisia archon (Burmeister). Sulla base di indagini svolte a partire dal 2007, l'Irlanda, Malta e il Regno Unito hanno presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nei loro territori, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda, Malta e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti della Paysandisia archon solo fino al 30 aprile 2018. |
(8) |
L'Irlanda e il Regno Unito hanno chiesto che i loro territori siano riconosciuti come zone protette nei confronti del Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Sulla base di indagini svolte a partire dal 2007, l'Irlanda e il Regno Unito hanno presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nei loro territori, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti del Rhynchophorus ferrugineus solo fino al 30 aprile 2018. |
(9) |
Il Portogallo ha chiesto che il territorio delle Azzorre sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Sulla base di indagini svolte a partire dal 2007 il Portogallo ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel territorio delle Azzorre, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Le Azzorre dovrebbero pertanto essere riconosciute come zona protetta nei confronti del Rhynchophorus ferrugineus solo fino al 30 aprile 2018. |
(10) |
Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller. Sulla base di indagini svolte a partire dal 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea pityocampa solo fino al 30 aprile 2018. |
(11) |
Il territorio dell'Irlanda era stato riconosciuto fino al 30 aprile 2016 come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea processionea L. Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il territorio di quel paese continua ad essere indenne da detto organismo. L'Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale. |
(12) |
Il territorio del Regno Unito, ad eccezione di determinate unità amministrative locali, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea processionea L. fino al 30 aprile 2016. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che la Thaumetopoea processionea è ormai insediata nelle unità amministrative locali di Guildford e Woking. Tali zone pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come parte della zona protetta del Regno Unito. Dette informazioni indicano inoltre che il resto del territorio del Regno Unito, riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea processionea, continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito, ad eccezione di determinate unità amministrative locali, tra le quali quelle di Guildford e Woking, dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea processionea solo fino al 30 aprile 2018. |
(13) |
Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del «Candidatus Phytoplasma ulmi». Sulla base di indagini svolte a partire dal 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che tale organismo nocivo non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del «Candidatus Phytoplasma ulmi» solo fino al 30 aprile 2018. |
(14) |
Il territorio del Portogallo era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. Poiché la produzione nazionale portoghese di sementi delle pertinenti piante ospiti Phaseolus vulgaris e Dolichos è divenuta trascurabile, il Portogallo ha chiesto che sia revocata la sua qualifica di zona protetta nei confronti del Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. Il Portogallo pertanto non dovrebbe più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. |
(15) |
La Spagna era stata riconosciuta come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al, ad eccezione di determinate parti del suo territorio. La Spagna ha chiesto la revoca della qualifica di zona protetta per la comunità autonoma di Madrid data l'assenza di interesse economico. La comunità autonoma di Madrid pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come parte della zona protetta della Spagna nei confronti dell'Erwinia amylovora. |
(16) |
La Spagna ha inoltre fornito informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è ormai insediata nella comunità autonoma dell'Andalusia e nei distretti (comarcas) di Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya). Le misure adottate dal 2013 al 2015 al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. La comunità autonoma dell'Andalusia e i distretti (comarcas) di Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya) pertanto non dovrebbero più essere riconosciuti come parti della zona protetta della Spagna nei confronti dell'Erwinia amylovora. |
(17) |
Alcune parti del territorio dell'Italia erano state riconosciute come zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è ormai insediata nei comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo (Piemonte). I comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo (Piemonte) pertanto non dovrebbero più essere riconosciuti come parti della zona protetta dell'Italia nei confronti dell'Erwinia amylovora. |
(18) |
Il territorio dell'Irlanda del Nord era stato riconosciuto come parte della zona protetta del Regno Unito nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che l'Erwynia amylovora è ormai insediata nelle zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, e Carrigenagh in County Down, e nella circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast in County Antrim, nell'Irlanda del Nord. Le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, e Carrigenagh in County Down, e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast in County Antrim, nell'Irlanda del Nord, pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta del Regno Unito nei confronti dell'Erwyinia amylovora. |
(19) |
Alcune parti del territorio dell'Italia erano state riconosciute come zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2016. L'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è ormai insediata nelle province di Milano e Varese in Lombardia. Tali province pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta dell'Italia. Dette informazioni indicano inoltre che il resto del territorio dell'Italia, riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora fino al 30 aprile 2016, continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Italia, ad eccezione di determinate province, tra le quali quelle di Milano e Varese in Lombardia, dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora solo fino al 30 aprile 2018. |
(20) |
Il territorio della Slovacchia, ad eccezione di alcuni comuni in certe contee, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2016. La Slovacchia ha fornito informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è ormai insediata nell'intero territorio della contea di Dunajská Streda. Dette informazioni indicano inoltre che il resto del territorio della Slovacchia, riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora fino al 30 aprile 2016, risulta tuttora indenne da tale organismo nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. La Slovacchia, ad eccezione di alcuni comuni in certe contee, tra le quali quella di Dunajská Streda, dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora solo fino al 30 aprile 2018. |
(21) |
Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti della Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Sulla base di indagini svolte a partire dal 2013, il Regno Unito ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione è stato eradicato, o che ne era in corso l'eradicazione, nelle parti del suo territorio dove si erano registrati focolai di tale organismo, e che esso non era presente nel resto del suo territorio, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti della Xanthomonas arboricola pv. pruni solo fino al 30 aprile 2018. |
(22) |
L'Irlanda ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Sulla base di indagini svolte a partire dal 2013, l'Irlanda ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti del Ceratocystis platani solo fino al 30 aprile 2018. |
(23) |
Il territorio del Regno Unito è stato riconosciuto fino al 30 aprile 2016 come zona protetta nei confronti del Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Dalle ulteriori informazioni fornite dal Regno Unito risulta che il suo territorio continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale. |
(24) |
Il territorio dell'Isola di Man nel Regno Unito è stato riconosciuto fino al 30 aprile 2016 come zona protetta nei confronti della Cryphonectria parasitica (Murill) Barr. Dalle ulteriori informazioni fornite dal Regno Unito risulta che il territorio dell'Isola di Man continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. L'Isola di Man nel Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale. |
(25) |
Il territorio della Finlandia era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (tomato spotted wilt virus). La Finlandia ha fornito informazioni da cui risulta che essa non può impedire l'introduzione ripetuta di tale virus nel suo territorio e chiede di non essere più riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. Essa pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti del virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (tomato spotted wilt virus). |
(26) |
Il territorio del Portogallo, ad eccezione di alcune zone, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). Il Portogallo ha fornito informazioni da cui risulta che il virus Citrus tristeza (ceppi europei) è ormai insediato nella contea di Odemira nell'Alentejo. La contea di Odemira nell'Alentejo pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). |
(27) |
Le regioni Puglia e Sardegna in Italia erano state riconosciute come zone protette nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO. Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Italia risulta che le regioni Puglia e Sardegna continuano ad essere indenni da tale organismo nocivo. La Puglia e la Sardegna in Italia dovrebbero pertanto essere riconosciute come zone protette nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale. |
(28) |
A fini di chiarezza occorre sostituire integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 690/2008. |
(29) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 690/2008. |
(30) |
Poiché determinate zone sono state riconosciute come zone protette a norma del regolamento (CE) n. 690/2008 fino al 30 aprile 2016, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o maggio 2016 per garantire la continuità giuridica ed evitare perturbazioni degli scambi. |
(31) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 690/2008
L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Zone della Comunità riconosciute come “zone protette” nei confronti dei rispettivi organismi nocivi sottoindicati
Organismi nocivi |
Zone protette: territorio di |
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a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo |
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Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia) |
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Irlanda, Portogallo (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), Finlandia, Svezia, Regno Unito |
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Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) |
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Cipro |
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Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) |
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Irlanda, Regno Unito |
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Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) |
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Lettonia, Portogallo (Azzorre, fino al 30 aprile 2018), Slovenia, Slovacchia, Finlandia |
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Portogallo (Azzorre, fino al 30 aprile 2018) |
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Grecia, Portogallo (Azzorre) |
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Irlanda, Grecia, Regno Unito |
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Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man) |
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Irlanda, Grecia, Regno Unito |
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Irlanda, Cipro, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man) |
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Irlanda, Regno Unito |
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Irlanda, Spagna (Ibiza e Minorca), Cipro, Malta, Portogallo (Azzorre e Madera), Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne), Regno Unito |
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Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord) |
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Irlanda (fino al 30 aprile 2018), Malta (fino al 30 aprile 2018), Regno Unito (fino al 30 aprile 2018) |
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Irlanda (fino al 30 aprile 2018), Portogallo (Azzorre, fino al 30 aprile 2018), Regno Unito (fino al 30 aprile 2018) |
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Spagna (Granada e Málaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera) |
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Regno Unito (fino al 30 aprile 2018) |
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Irlanda, Regno Unito (escluse le unità amministrative locali di Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, distretto di Elmbridge, distretto di Epsom and Ewell, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, distretto di Runnymede, Slough, South Oxfordshire, Southwark, distretto di Spelthorne, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth, West Berkshire e Woking) (fino al 30 aprile 2018) |
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b) Batteri |
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Regno Unito (fino al 30 aprile 2018) |
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Grecia, Spagna |
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Regno Unito (fino al 30 aprile 2018) |
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c) Funghi |
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Irlanda (fino al 30 aprile 2018), Regno Unito |
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Repubblica ceca, Irlanda, Svezia, Regno Unito |
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Grecia |
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Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord) |
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Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord) |
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d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus |
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Irlanda, Francia (Bretagna), Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord) |
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Svezia |
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Grecia (escluse le unità regionali di Argolida e Chania), Malta, Portogallo (esclusi Algarve, Madera e la contea di Odemira nell'Alentejo) |
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Repubblica ceca, Francia [Alsazia, Champagne-Ardenne, Piccardia (dipartimento dell'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena], Italia (Puglia, Sardegna e Basilicata).» |